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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6554/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto un unico motivo: violazione di legge per mancata applicazione del regime di procedibilità a querela al reato di furto aggravato. Ha sostenuto che la condizione di procedibilità non risultava acquisita nel processo (dal verbale dell'udienza del 1/10/2020) e quindi il reato doveva ritenersi improcedibile; il difensore ha altresì richiamato la possibilità che la questione sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in relazione alla novità normativa introdotta dal d.lgs. n.150/2022 che ha reso il furto aggravato procedibile a querela. Essendo il ricorso stato proposto dopo l'entrata in vigore della novella e la sentenza impugnata pronunciata dopo tale entrata, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A) (il reato di furto divenuto procedibile a querela) per difetto di querela e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Le restanti parti della sentenza (compresa la condanna per resistenza a pubblico ufficiale) non sono state annullate dal provvedimento riportato.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha rimodulato la procedibilità del reato di furto aggravato (art. 625 c.p.), rendendolo procedibile a querela in luogo di procedibilità d'ufficio; la Corte ha applicato retroattivamente la disciplina più favorevole ai ricorsi proposti dopo la sua entrata in vigore.

  • Codice penale, art. 625

    Norma che disciplina il reato di furto aggravato; la sua procedibilità è stata riconsiderata alla luce del d.lgs. n.150/2022.

  • Codice penale, art. 2, comma 4

    art. 2, comma quarto, cod. pen.

    Principio di retroattività della legge penale più favorevole; applicato per estendere l'effetto della nuova procedibilità a querela anche ai fatti anteriori quando il ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della novella.

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Istituto della declaratoria di improcedibilità per mancanza della condizione di procedibilità; il ricorso in Cassazione ha invocato tale declaratoria per difetto di querela.

  • Codice di procedura penale, art. 609, comma 2

    art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente al giudice di legittimità di rilevare d'ufficio questioni processuali rilevanti (qui, la mancanza della querela) salvo limiti di giudicato formale; la Corte ha ritenuto applicabile tale potere nel caso in esame.

  • Codice di procedura penale, art. 648

    Norma che regola gli effetti del giudicato; richiamata in relazione ai limiti alla rilevabilità d'ufficio della improcedibilità quando si sia formato giudicato sostanziale.

  • Codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. i

    art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen.

    Poteri del giudice di legittimità di limitare o modificare la sanzione; la Corte ha ritenuto di non poter applicare tali poteri per rimediare al vizio e quindi ha disposto il rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Se una legge successiva rende procedibile a querela un reato precedentemente procedibile d'ufficio, la disciplina più favorevole si applica retroattivamente ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p. quando il ricorso volto a far valere la novità è stato proposto dopo l'entrata in vigore della norma.
  • Il vizio per mancanza di querela (procedibilità) può essere fatto valere in Cassazione se il ricorso è successivo all'entrata in vigore della novella che ha introdotto la querela, e in tali casi il giudice di legittimità può annullare la sentenza per improcedibilità senza rinvio o rinviare per riesame secondo i limiti del caso.
  • Non tutte le impugnazioni sono ammissibili a sollevare la questione: se il ricorso anteriore alla novella risulta formulato con motivi inammissibili, si può formare giudicato sostanziale che impedisce la prevalenza della nuova causa di improcedibilità; occorre dunque verificare il momento di proposizione del ricorso rispetto all'entrata in vigore della modifica normativa.
  • La denuncia non equivale automaticamente a querela: occorre valutare il contenuto dell'atto per verificare se possa considerarsi valida querela ai fini della procedibilità.
  • Quando la Corte di legittimità non può applicare direttamente poteri sostitutivi per determinare la pena (art. 620 c.p.p.), può annullare limitatamente al capo interessato e rinviare ad altra sezione per la determinazione del trattamento sanzionatorio.

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