Cassazione Penale, Sentenza n. 6554/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto un unico motivo: violazione di legge per mancata applicazione del regime di procedibilità a querela al reato di furto aggravato. Ha sostenuto che la condizione di procedibilità non risultava acquisita nel processo (dal verbale dell'udienza del 1/10/2020) e quindi il reato doveva ritenersi improcedibile; il difensore ha altresì richiamato la possibilità che la questione sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in relazione alla novità normativa introdotta dal d.lgs. n.150/2022 che ha reso il furto aggravato procedibile a querela. Essendo il ricorso stato proposto dopo l'entrata in vigore della novella e la sentenza impugnata pronunciata dopo tale entrata, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A) (il reato di furto divenuto procedibile a querela) per difetto di querela e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Le restanti parti della sentenza (compresa la condanna per resistenza a pubblico ufficiale) non sono state annullate dal provvedimento riportato.
Norme richiamate
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Ha rimodulato la procedibilità del reato di furto aggravato (art. 625 c.p.), rendendolo procedibile a querela in luogo di procedibilità d'ufficio; la Corte ha applicato retroattivamente la disciplina più favorevole ai ricorsi proposti dopo la sua entrata in vigore.
Norma che disciplina il reato di furto aggravato; la sua procedibilità è stata riconsiderata alla luce del d.lgs. n.150/2022.
Codice penale, art. 2, comma 4
art. 2, comma quarto, cod. pen.
Principio di retroattività della legge penale più favorevole; applicato per estendere l'effetto della nuova procedibilità a querela anche ai fatti anteriori quando il ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della novella.
Codice di procedura penale, art. 129
Istituto della declaratoria di improcedibilità per mancanza della condizione di procedibilità; il ricorso in Cassazione ha invocato tale declaratoria per difetto di querela.
Codice di procedura penale, art. 609, comma 2
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Consente al giudice di legittimità di rilevare d'ufficio questioni processuali rilevanti (qui, la mancanza della querela) salvo limiti di giudicato formale; la Corte ha ritenuto applicabile tale potere nel caso in esame.
Codice di procedura penale, art. 648
Norma che regola gli effetti del giudicato; richiamata in relazione ai limiti alla rilevabilità d'ufficio della improcedibilità quando si sia formato giudicato sostanziale.
Codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. i
art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen.
Poteri del giudice di legittimità di limitare o modificare la sanzione; la Corte ha ritenuto di non poter applicare tali poteri per rimediare al vizio e quindi ha disposto il rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Se una legge successiva rende procedibile a querela un reato precedentemente procedibile d'ufficio, la disciplina più favorevole si applica retroattivamente ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p. quando il ricorso volto a far valere la novità è stato proposto dopo l'entrata in vigore della norma.
- Il vizio per mancanza di querela (procedibilità) può essere fatto valere in Cassazione se il ricorso è successivo all'entrata in vigore della novella che ha introdotto la querela, e in tali casi il giudice di legittimità può annullare la sentenza per improcedibilità senza rinvio o rinviare per riesame secondo i limiti del caso.
- Non tutte le impugnazioni sono ammissibili a sollevare la questione: se il ricorso anteriore alla novella risulta formulato con motivi inammissibili, si può formare giudicato sostanziale che impedisce la prevalenza della nuova causa di improcedibilità; occorre dunque verificare il momento di proposizione del ricorso rispetto all'entrata in vigore della modifica normativa.
- La denuncia non equivale automaticamente a querela: occorre valutare il contenuto dell'atto per verificare se possa considerarsi valida querela ai fini della procedibilità.
- Quando la Corte di legittimità non può applicare direttamente poteri sostitutivi per determinare la pena (art. 620 c.p.p.), può annullare limitatamente al capo interessato e rinviare ad altra sezione per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
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