Cassazione Penale, Sentenza n. 6557/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cusimano, in qualità di presidente del c.d.a. della cooperativa "University soc. coop a r.l." poi fallita, è stato condannato in primo e secondo grado per bancarotta distrattiva e bancarotta fraudolenta impropria (falso in bilancio seguito da fallimento). Le contestazioni principali erano: distrazione di complessivi €251.055,00 mediante prelievi annotati con causali generiche (es. "da rendicontare", "acconto mensilità", "ricarica carta prepagata") e di pagamenti verso cooperative consociate per complessivi iniziali €546.500,00 (poi ridotti a €143.500,00); alterazione del bilancio 2011 con iscrizione di sopravvenienze attive inesistenti per €510.914,94 e altre voci per €15.590,94; omissione della definitiva ricapitalizzazione (delibera del 2011 non eseguita). In Cassazione il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione e travisamento probatorio: i prelievi sarebbero spese vive documentate (fatture, scontrini, riepiloghi), i trasferimenti verso cooperative sarebbero giustificati da rapporti mutualistici, l'iscrizione di sopravvenienze deriverebbe da un errore della società di consulenza e dal contesto di sotto-compensazione dovuto alla committente, e infine si sarebbe adoperato per ricapitalizzare e stabilizzare i lavoratori. Ha anche censurato il rigetto delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha dichiarato inammissibile la prima doglianza nella parte in cui chiede una rivalutazione di merito e ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la decisione dei giudici di merito. La Corte ha confermato che: le causali generiche dei prelievi e la mancata specificazione del loro impiego non hanno dimostrato la legittima destinazione delle somme, sussistendo la presunzione di distrazione; l'iscrizione di proventi inesistenti e la mancata effettiva ricapitalizzazione hanno consentito la prosecuzione di una gestione in perdita e costituiscono elemento del dolo per la bancarotta impropria; il comportamento dell'imputato integra una condotta idonea ad aggravare il dissesto e quindi il dolo richiesto per il reato societario. Inoltre la Cassazione ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione negativa sulle attenuanti generiche. Conseguentemente il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
R.D. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 223, comma 2, n. 1
art. 223, comma 2, n. 1, r.d. 267/1942
Norma richiamata per la configurazione della bancarotta fraudolenta impropria (falso in bilancio seguito da fallimento); la Corte ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato rispetto all'alterazione del bilancio e alla prosecuzione dell'attività nonostante perdite.
Codice civile, artt. 2484 e 2485
art. 2484, commi 1 e 3, e art. 2485, comma 1, cod. civ.
Richiamati per l'obbligo dell'organo amministrativo di accertare le cause di scioglimento e adottare immediati adempimenti (iscrizione allo Registro Imprese) se ricorre la causa di scioglimento; la Corte ha osservato che il mancato adempimento dimostra la volontà di proseguire la gestione non liquidatoria aggravando il dissesto.
Richiamato in merito alla convocazione dell'assemblea per aumenti di capitale; la Corte ha ritenuto insufficiente la mera convocazione e la delibera rimasta 'sulla carta' rispetto all'obbligo di interventi tempestivi.
Codice penale, artt. 132 e 133
artt. 132 e 133 cod. pen.
Norme sui criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, non manifestamente illogica.
Codice penale, art. 62-bis, comma 3
art. 62-bis, comma 3, cod. pen.
Richiamato nel ragionamento sulle attenuanti: la semplice incensuratezza non è più rilevante per l'attribuzione delle attenuanti generiche se la condotta è grave.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina l'obbligo di condanna alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso; la Corte ha disposto l'imputazione delle spese a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La mera tenuta formale delle scritture contabili non esclude la responsabilità se le annotazioni sono generiche e non consentono di dimostrare la destinazione legittima di somme sottratte alla società.
- Una volta accertato che l'amministratore ha disposto di somme o beni aziendali, sussiste una presunzione di distrazione che l'amministratore deve provare con elementi specifici e verificabili; causali sintetiche come "da rendicontare" sono in genere insufficienti.
- L'iscrizione in bilancio di proventi non certi o inesistenti per far apparire il patrimonio in attivo può integrare il dolo per bancarotta impropria se tale rappresentazione favorisce la prosecuzione della gestione e l'accumulo di ulteriori perdite.
- La convocazione tardiva di assemblee e la delibera di ricapitalizzazione non eseguita non sostituiscono l'obbligo dell'organo amministrativo di adottare immediati provvedimenti ai sensi degli artt. 2484-2485 c.c.; il comportamento omissivo può aggravare la responsabilità penale.
- In sede di appello la motivazione può essere resa per relationem alla sentenza di primo grado se la decisione di secondo grado espone proprie argomentazioni e si confronta con le deduzioni difensive con sufficiente specificità; il ricorso in Cassazione non ottiene revisione di fatto ove manchi una critica puntuale alle ragioni del giudice d'appello.
- La valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche rimane largamente discrezionale e sindacabile in Cassazione solo se manifestamente illogica o priva di motivazione.
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