Cassazione Civile, Ordinanza n. 28353/2025 del 26/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del giudice dell'opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dell'ente datore di lavoro, della domanda di ammissione del credito proposta da un lavoratore per compenso incentivante, differenze retributive e indennità di responsabilità esterna asseritamente dovuti per lo svolgimento, tra il 2009 e il 2014, di mansioni superiori di autista soccorritore rispetto all'inquadramento formale. Il tribunale ha ritenuto tempestiva l'opposizione ma ha escluso l'applicabilità della l. n. 241/1990 e ha affermato che l'opposizione era regolata solo dall'art. 209 l.f., reputando non necessario un provvedimento motivato di esclusione. Nel merito ha rilevato che il lavoratore non aveva descritto in modo specifico le mansioni concretamente svolte né nella domanda ex art. 208 l.f. né nell'opposizione, sicché non era possibile svolgere il giudizio di comparazione tra mansioni svolte e inquadramento contrattuale; ha inoltre ritenuto non provata l'effettiva prestazione di mansioni superiori e insussistente una non contestazione utile da parte dell'ente. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la controparte non aveva contestato lo svolgimento dell'attività di autista soccorritore né le concrete attività svolte e che, quindi, tali fatti dovevano considerarsi provati senza bisogno di prova testimoniale; con il secondo motivo ha lamentato omesso esame di un fatto decisivo, insistendo sul fatto che il giudice di merito avrebbe erroneamente negato il corretto assolvimento dell'onere di allegazione e avrebbe trascurato la mancata contestazione dei fatti storici dedotti. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure non trascrivevano il ricorso introduttivo e quindi non consentivano di verificare il contenuto delle allegazioni originarie, sicché mancava il necessario confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; inoltre ha ribadito che il principio di non contestazione opera solo in presenza di specifiche allegazioni e che l'apprezzamento della non contestazione spetta al giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non rispettassero gli oneri di specificità e di autosufficienza, poiché non veniva riportato il contenuto del ricorso di primo grado necessario per verificare se vi fosse stata una puntuale allegazione delle mansioni e, quindi, una reale mancata contestazione da parte dell'ente. Ha inoltre osservato che la memoria dell'ente, letta nel suo complesso, conteneva una contestazione sostanziale della pretesa, non solo giuridica ma anche fattuale, e che comunque la valutazione della non contestazione è riservata al giudice di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale base per la domanda di riconoscimento del credito nella procedura concorsuale; il testo non approfondisce una specifica interpretazione della norma.
art. 209 l.f.
ritenuto dal giudice di merito l'unico criterio disciplinare dell'opposizione allo stato passivo nella procedura considerata, con esclusione dell'applicabilità della l. n. 241/1990.
esclusa la sua applicabilità al procedimento di opposizione allo stato passivo esaminato.
invocato dal ricorrente per sostenere che i fatti non contestati dovessero ritenersi provati; la Corte ribadisce che la non contestazione presuppone specifiche allegazioni e che la sua esistenza è apprezzamento del giudice di merito.
richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte non ne offre una diversa regola generale, ma conferma che la prova delle mansioni superiori richiede adeguata allegazione e dimostrazione.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per la dedotta violazione di legge nel primo motivo di ricorso.
art. 360, comma primo, nn. 4 e 5, c.p.c.
norme processuali richiamate per il dedotto omesso esame di fatto decisivo e vizio di motivazione nel secondo motivo.
richiamato dalla Corte per affermare che il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, trascrivendo gli atti rilevanti.
richiamato dalla Corte in relazione all'onere di deposito degli atti necessari al controllo delle censure.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione opera solo se la parte attrice abbia allegato in modo specifico i fatti costitutivi del diritto azionato; in assenza di allegazioni puntuali non può dirsi maturata alcuna non contestazione utile.
- Nel giudizio di legittimità il ricorso deve essere autosufficiente: quando si deduce l'erronea valorizzazione della non contestazione o l'errata ricostruzione delle allegazioni, occorre trascrivere gli atti processuali rilevanti per consentire il controllo della censura.
- La valutazione circa l'esistenza e la portata della non contestazione è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura non si confronta con la ratio decidendi.
- Chi rivendica differenze retributive per mansioni superiori deve allegare e provare in modo circostanziato le concrete mansioni svolte, la loro abitualità e prevalenza e il raffronto con l'inquadramento contrattuale applicabile; la mera qualificazione formale o l'indicazione generica della figura professionale non bastano.
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