Cassazione Civile, Ordinanza n. 28354/2025 del 26/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di un ente strumentale della Croce Rossa Italiana, proposta da un lavoratore per ottenere l’ammissione di crediti retributivi non riconosciuti: compenso incentivante, differenze retributive e indennità di responsabilità esterna, assumendo di avere svolto, dal 2009 al 2014, mansioni superiori di autista soccorritore rispetto al formale inquadramento (area B in luogo della posizione A2). Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione ritenendo, in sintesi, che la domanda ex art. 208 l.f. non contenesse una specifica allegazione delle mansioni concretamente svolte e che mancasse prova dello svolgimento abituale e prevalente di mansioni superiori; ha inoltre escluso la rilevanza della disciplina sulla motivazione del provvedimento amministrativo e della legge n. 241/1990. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: (i) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la controparte non avesse contestato lo svolgimento dell’attività di autista soccorritore e che quindi il giudice dovesse considerare accertati i fatti non contestati, rendendo superflua la prova testimoniale; (ii) omesso esame di un fatto decisivo, perché la sentenza avrebbe erroneamente escluso che, nella memoria difensiva della controparte, vi fosse il riconoscimento dei fatti storici relativi alle mansioni effettivamente svolte.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure non trascrivevano il ricorso introduttivo di primo grado, impedendo di verificare se vi fosse stata una puntuale allegazione delle mansioni e, quindi, se potesse operare il principio di non contestazione. Ha inoltre osservato che la memoria della parte resistente, letta nel suo complesso, non conteneva una vera ammissione dei fatti costitutivi della pretesa, ma anzi contestava la sussumibilità delle mansioni dedotte in una qualifica superiore, insistendo sulla mancanza di allegazioni fattuali specifiche. Il ricorso non si confrontava dunque con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata principalmente sul difetto di allegazione e sulla conseguente impossibilità di compiere il giudizio di inquadramento e di verificare l’abitualità e prevalenza delle mansioni superiori. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 208 r.d. n. 267/1942
È richiamato come base della domanda di ammissione del credito nello stato passivo; la Corte non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a registrare che la pretesa era stata proposta in quella sede.
art. 209 l.f.
Il Tribunale ha ritenuto che l’opposizione allo stato passivo fosse disciplinata unicamente da questa norma, escludendo l’applicabilità della L. n. 241/1990 e reputando non necessaria una motivazione del provvedimento di esclusione.
art. 115 c.p.c.
La Corte ribadisce che il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti specificamente allegati e che il giudice di merito apprezza l’esistenza e il valore della non contestazione; nel caso concreto, la censura è inammissibile perché non si confronta con la mancanza di allegazioni puntuali.
art. 2697 c.c.
È evocato dal ricorrente sul riparto dell’onere della prova; la Corte, però, rileva che la questione è preclusa dal difetto di specifica allegazione e dalla mancata trascrizione degli atti necessari a verificare il fatto dedotto.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per la dedotta violazione di legge nel primo motivo.
art. 360, comma primo, nn. 4 e 5 c.p.c.
È il parametro processuale invocato nel secondo motivo per omesso esame di fatto decisivo.
art. 366 n. 4 c.p.c.
La Corte richiama il requisito di specificità del ricorso per cassazione, affermando che il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere gli atti rilevanti per consentire il controllo della censura.
art. 369 n. 4 c.p.c.
Viene richiamato in relazione all’onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente all’esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione può operare solo se i fatti sono stati specificamente e puntualmente allegati dalla parte che li invoca; in mancanza di una allegazione adeguata, il mancato dissenso della controparte non produce effetti utili.
- Nel ricorso per cassazione, chi deduce l’erronea applicazione del principio di non contestazione deve trascrivere gli atti processuali rilevanti, così da consentire il controllo della Corte sulla presenza delle allegazioni e sulla portata delle difese avversarie.
- La censura per violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa lettura del materiale difensivo e probatorio.
- Nel giudizio volto al riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori, il giudice deve poter verificare in fatto le concrete attività svolte, la loro abitualità e prevalenza e il raffronto con la disciplina contrattuale applicabile; senza allegazioni specifiche, tale verifica non è possibile.
- L’apprezzamento dell’esistenza e dell’efficacia di una condotta di non contestazione appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione coerente e non contraddittoria.
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