Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16182/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento notificata a una società contribuente per il recupero degli interessi maturati durante la sospensione giudiziale della riscossione di precedenti cartelle. La sospensione era stata disposta nel 2013 in pendenza del giudizio; con sentenza depositata nel 2016 il giudice tributario aveva confermato la sorte capitale delle pretese ma aveva escluso sanzioni e interessi richiesti negli atti originari. L'ente della riscossione ha quindi emesso una nuova cartella per gli interessi calcolati sulla sorte capitale per il periodo di sospensione. La CTR aveva annullato la cartella ritenendo non applicabile alla sospensione giudiziale il tasso del 4,5% previsto dall'art. 39 d.P.R. 602/1973, almeno fino all'entrata in vigore della riforma del 2015. Con il ricorso per cassazione l'ente ha denunciato, in sintesi, che: 1) la disciplina dell'art. 47, comma 8-bis, d.lgs. 546/1992, introdotta dal d.lgs. 156/2015, ha esteso alla sospensione giudiziale il tasso già previsto per la sospensione amministrativa almeno dal 10 gennaio 2016; 2) per il periodo anteriore a tale data, gli interessi avrebbero comunque dovuto essere applicati al tasso legale ex artt. 1282 e 1284 c.c. La contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse errato nell'annullare integralmente la cartella, perché avrebbe dovuto distinguere i diversi periodi: per il tratto successivo all'entrata in vigore della riforma del 2015 era legittima l'applicazione del tasso del 4,5%; per il periodo precedente andavano comunque riconosciuti gli interessi al tasso legale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. 602/1973

    Per la sospensione disposta dall'Ufficio prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 4,5% annuo sulle somme che, a seguito della sentenza, risultano dovute.

  • art. 47 d.lgs. 546/1992

    Come modificato dal d.lgs. 156/2015, estende anche alla sospensione giudiziale il tasso di interesse previsto per la sospensione amministrativa.

  • art. 9, comma 1, lett. r), d.lgs. 156/2015

    Ha introdotto il comma 8-bis nell'art. 47 d.lgs. 546/1992, con effetto innovativo sulla disciplina degli interessi durante la sospensione giudiziale.

  • art. 1282 c.c.

    I crediti di somme di denaro liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto al tasso legale, salvo diversa previsione di legge o del titolo.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1282 c.c. per il regime degli interessi legali applicabili in mancanza di una disciplina speciale.

  • art. 47, comma 8-bis, d.lgs. 546/1992

    Richiamato come norma che rende applicabile alla sospensione giudiziale il medesimo tasso degli interessi previsto per la sospensione amministrativa.

  • art. 360 c.p.c.

    Fondamento del ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla trattazione camerale non partecipata.

Massime di principio

  • La sospensione giudiziale della riscossione ha natura cautelare e non decisoria: non elimina il debito, ma sospende solo l'esecutività dell'atto impugnato.
  • Se la pretesa tributaria è riconosciuta in tutto o in parte con la decisione di merito, la sospensione non esclude la debenza degli interessi maturati nel periodo di sospensione; occorre però applicare la disciplina temporalmente vigente.
  • Dopo la modifica dell'art. 47 d.lgs. 546/1992 operata nel 2015, anche alla sospensione giudiziale si applica il tasso di interesse previsto per la sospensione amministrativa.
  • Per il periodo anteriore all'entrata in vigore della disciplina speciale, i crediti di somme di denaro liquidi ed esigibili producono interessi al tasso legale ex artt. 1282 e 1284 c.c., salvo diversa previsione.
  • Nel processo tributario, che è un giudizio di impugnazione-merito, il giudice che ravvisi l'illegittimità sostanziale dell'atto non deve limitarsi ad annullarlo, ma deve rideterminare la pretesa nei limiti della domanda e secondo diritto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.