Cassazione Penale, Sentenza n. 5089/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia in carcere per il reato di cui all'art. 74 DPR n. 309/1990 aggravato dall'art. 416-bis.1 c.p., deducendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali svolte presso l'abitazione del coindagato Nicola Bruno (RIT 494/20). Sosteneva che tali intercettazioni fossero state autorizzate con il regime derogatorio di cui all'art. 13 d.l. n. 152/1991 senza che ricorressero i presupposti: originariamente i fatti contestati riguardavano (secondo il decreto) reati contro ignoti in materia di armi ed esplosivi e danneggiamento, per i quali — secondo la difesa — mancava la fattispecie associativa richiesta dalla pronuncia Cass. n. 34895/2022; inoltre il ricorrente contestava la natura e l'effetto retroattivo dell'intervento normativo operativo sul tema (d.l. n. 105/2023 convertito nella L. n. 137/2023).
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: a) le intercettazioni svolte nel procedimento (autorizzate il 2/3/2020) erano utilizzabili perché riguardavano reati aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p., rientranti nel perimetro del regime derogatorio dell'art. 13 d.l. n. 152/1991; b) il d.l. n. 105/2023 (conv. L. n. 137/2023) va qualificato come norma di interpretazione autentica che ricognisce e codifica l'indirizzo delle Sezioni Unite (sent. Scurato), dunque applicabile anche retroattivamente ai procedimenti in corso; c) la Corte ha inoltre ritenuto insussistente la violazione dell'art. 15 Cost. perché la limitazione della riservatezza era giustificata dall'interesse pubblico alla repressione di reati di criminalità organizzata. Conseguenza pratica: confermata la legittimità delle intercettazioni e della misura custodiale.
Norme richiamate
Norma sostanziale sui reati in materia di stupefacenti, richiamata per il titolo di reato originario contestato (tra i capi d'imputazione che hanno contribuito al quadro indiziario)
Aggravante richiamata che, nella fattispecie, ha legittimato l'applicazione del regime derogatorio per le intercettazioni quando i reati risultano commessi "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis" o con finalità collegate all'attività di associazioni mafiose
art. 13 d.l. n. 152/1991 (conv. L. n. 203/1991)
Disciplina speciale che consente intercettazioni tra presenti anche nei luoghi di privata dimora senza preventiva indicazione quando ricorra la fattispecie di "criminalità organizzata" così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità; dichiarata applicabile nel caso di reati aggravati dall'art. 416-bis.1
Regola la utilizzabilità delle intercettazioni e le condizioni per l'acquisizione di conversazioni in luoghi indicati dall'art. 614 c.p.; richiamata per delimitare i limiti della disciplina ordinaria rispetto al regime derogatorio
art. 51, commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen.
Elenca reati che in giurisprudenza sono stati ricondotti nel perimetro della "criminalità organizzata" ai fini dell'applicazione delle misure speciali (anche monosoggettivi se commessi con finalità terroristiche o avvalendosi delle condizioni dell'art. 416-bis)
d.l. n. 105/2023 (conv. L. n. 137/2023), art. 1
Norma qualificata dalla Corte come interpretazione autentica che estende espressamente l'art. 13 ai reati monosoggettivi indicati all'art. 51 commi 3-bis e 3-quater e comunque a "ogni altro delitto commesso con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis"; riconosciuta applicabile anche ai procedimenti in corso
Sezioni Unite, sent. Scurato (Sez. U n. 26889 del 28/04/2016)
«per reati di criminalità organizzata devono intendersi non solo quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., ma anche quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, con esclusione del mero concorso di persone nel reato»
Pronuncia di riferimento che ha offerto una definizione ampia di "delitti di criminalità organizzata" e che la novella del 2023 ha inteso ricondurre nel testo normativo
Cass. Sez. 1, n. 34895/2022
Decisione che aveva dato un'interpretazione più restrittiva richiedendo una fattispecie associativa come elemento indefettibile per l'applicazione dell'art. 13; la Corte di cassazione nell'odierna decisione considera questa pronuncia isolata e giustifica l'intervento legislativo successivo
Sez. U, n. 51 del 28/11/2019 (Cavallo)
Richiamata per il principio secondo cui le intercettazioni possono essere utilizzate anche per reati emergenti successivamente rispetto all'iscrizione originaria se rientranti nei limiti di ammissibilità dell'art. 266 c.p.p.
Principi Corte Costituzionale (n. 271/2011, n. 170/2008, n. 209/2010, n. 20/2017, n. 366/1991)
Citate per argomentare i limiti e i presupposti delle norme di interpretazione autentica e per verificare la conformità costituzionale della retroattività e della limitazione delle comunicazioni; la Corte ritiene rispettati i principi di ragionevolezza, tutela dell'affidamento e riserva di giurisdizione
art. 15 Cost.
Richiamato dalla difesa in riferimento alla inviolabilità delle comunicazioni; la Corte ha ritenuto che la limitazione sia compatibile con l'art. 15 se motivata, necessaria e proporzionata per la tutela di un interesse pubblico primario (repressione della criminalità organizzata)
Massime di principio
- Se in un procedimento sono contestati reati aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p., il regime derogatorio dell'art. 13 d.l. n. 152/1991 (intercettazioni tra presenti anche in abitazioni private) può essere considerato applicabile, rendendo utilizzabili le intercettazioni effettuate in tali luoghi.
- L'intervento normativo (d.l. n. 105/2023 conv. L. n. 137/2023) è stato considerato dalla Corte come norma di interpretazione autentica che ricostituisce e codifica l'orientamento delle Sezioni Unite; pertanto la sua applicazione ai procedimenti in corso è ammessa quando si tratti di chiarire un'area interpretativa incerta.
- La qualificazione di una norma come interpretativa rende possibile la sua efficacia retroattiva entro i limiti di ragionevolezza, tutela dell'affidamento e rispetto delle prerogative giurisdizionali; tali limiti devono essere verificati caso per caso.
- Non è sufficiente la generica contestazione di aggravanti "in tema mafioso" per escludere l'uso delle intercettazioni: la valutazione della legittimità delle captazioni tiene conto anche del contesto indiziario complessivo e delle motivazioni del decreto autorizzativo originario.
- Le intercettazioni autorizzate per reati diversi da quelli poi emersi possono restare utilizzabili per i nuovi reati scoperti nel corso delle captazioni quando questi ultimi rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 c.p.p. (principio di impiego delle informazioni emerse).
- In presenza di contrasto giurisprudenziale sull'ambito di applicazione di una disposizione processuale, il legislatore può intervenire con una interpretazione autentica; tuttavia la conformità di tale intervento ai principi costituzionali va sempre valutata e motivata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4906/2024 del 05/02/2024
- Sentenza penale · 5 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4907/2024 del 05/02/2024
- Sentenza penale · 5 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4908/2024 del 05/02/2024
- Sentenza penale · 5 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4910/2024 del 05/02/2024
- Sentenza penale · 5 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4911/2024 del 05/02/2024
- Sentenza penale · 5 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4912/2024 del 05/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →