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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4906/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la condanna per usura aggravata ai sensi dell'art. 644 c.p., deducendo: (i) violazione di legge e errata applicazione delle norme (citati art. 644, artt. 157 e 161 c.p.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della condotta come usura (anche nella forma "in concreto") e alla conseguente non applicabilità delle aggravanti speciali, con riflesso sulla decorrenza della prescrizione; (ii) che la Corte d'appello si sarebbe fondata su mera verosimiglianza e su elementi indiziari non univoci (in particolare una bozza redatta da una segretaria concernente la garanzia immobiliare) non riconducibili al Tempesta, il quale avrebbe solo messo in contatto la persona offesa con il coimputato; (iii) che la pena sarebbe manifesta-mente sproporzionata nonostante le attenuanti generiche concesse in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato e in parte inammissibile. La Suprema Corte ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente ricostruito la fattispecie di usura aggravata, descrivendo ruoli e condotte, e ha motivato in modo logico la sussistenza delle aggravanti contestate; ha altresì escluso che la configurazione di un'eventuale usura "in concreto" escluda automaticamente l'applicabilità delle aggravanti di cui al comma quinto dell'art. 644 c.p.. Il ricorso non ha prodotto nemmeno l'effetto di far dichiarare estinto il reato per prescrizione, attesa la data del fatto (17/01/2007) e la corretta applicazione delle aggravanti. Inoltre la Corte ha ritenuto inammissibili o non prospettate correttamente alcune doglianze di merito che si risolvevano in una rivalutazione probatoria non consentita in sede di legittimità. Pertanto le decisioni di merito sono state confermate.

Norme richiamate

  • art. 644 cod. pen. (usura)

    La Corte ha interpretato l'art. 644 come norma a più fattispecie comprensive della prestazione usuraria (pecuniaria o reale) e della mediazione usuraria; le circostanze aggravanti di cui al comma quinto sono applicabili anche alle ipotesi di usura "in concreto" e non risultano incompatibili con la qualificazione della fattispecie.

  • art. 644-bis cod. pen. (richiamato storicamente)

    Richiamata nella ricostruzione storica delle modifiche legislative: l'art. 644-bis (usura impropria) era stato introdotto e poi inquadrato nella disciplina complessiva, contribuendo alla attuale interpretazione estensiva dell'usura in concreto.

  • legge n. 108/1996

    Richiamata come intervento riformatore che ha reso più agevole l'accertamento del reato di usura e ha ampliato la tutela, giustificando una lettura sistematica delle fattispecie di cui all'art. 644.

  • art. 2-quinquies d.l. n. 306/1992

    Citato per spiegare il successivo inasprimento sanzionatorio teso a contrastare i legami con la criminalità organizzata e l'interconnessione tra usura e attività di controllo economico.

  • art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)

    Usato per giustificare la congruità della pena: la Corte d'appello ha valutato le circostanze generali e la capacità a delinquere, ritenendo la pena non irragionevole né priva di motivazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente con riguardo alla sintesi dei motivi di ricorso e al limite della motivazione dovuta in Cassazione; la Corte ha osservato che i motivi sono esposti nei limiti strettamente necessari.

  • art. 157 e art. 161 cod. pen. (citati dal ricorrente)

    Richiamati dal ricorrente nella censura sulla applicazione della legge penale; la Corte non ha ritenuto fondate tali censure rispetto alla ricostruzione di fatto e alla qualificazione giuridica operata dai giudici di merito.

Massime di principio

  • Le aggravanti previste dal comma quinto dell'art. 644 c.p. possono essere applicate anche quando il giudice ritenga integrata una forma di usura "in concreto": non esiste incompatibilità automatica tra usura in concreto e aggravanti ad effetto speciale.
  • In presenza di una doppia conforme (sentenza di primo grado e sentenza di appello convergenti), la Cassazione non è tenuta a riesaminare punto per punto tutte le contestazioni; sono inammissibili censure che si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del merito o della prova.
  • La qualificazione del fatto come usura aggravata richiede una valutazione complessiva dei ruoli, delle modalità contrattuali, delle garanzie prestate e delle condizioni della vittima; elementi indiziari rilevanti possono essere utilizzati se inseriti in una motivazione logica e non contraddittoria.
  • Per contestare la decorrenza della prescrizione il ricorrente deve dimostrare l'erroneità della ricostruzione dei fatti che giustifica l'applicazione delle aggravanti; affermare una diversa qualificazione giuridica senza argomentazione probatoria solida è insufficiente in Cassazione.
  • La determinazione della pena, se sorretta da motivazione che richiama i parametri di cui all'art. 133 c.p. e le particolarità della condotta (es. elevata capacità a delinquere, tassi usurari elevati), è difficile da riformare in sede di legittimità se non emergono vizi logici evidenti.

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