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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4911/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne in rito abbreviato per i reati di ricettazione (artt. 110, 648 c.p.), deducendo profili processuali e di merito: nullità formale per difformità fra l'intestazione della sentenza e il verbale di udienza (art. 525 c.p.p.), errata qualificazione del ruolo attribuito (Magni asseriva di essere solo passeggero e non partecipante materiale), richiesta di riqualificazione del fatto in furto (art. 624 c.p.), omissione di valutazione di attenuanti (art. 114 c.p.), censura sulla declaratoria di recidiva e sulla dosimetria della pena (art. 99, 62-bis, 133 c.p.), travisamento della prova e omessa concessione di benefici come la particolare tenuità (art. 131-bis) e la non menzione (art. 175 c.p.). Ferrera contestava anche la valutazione delle attenuanti generiche e la qualificazione della continuazione; Cona denunciava genericità della motivazione, mancanza di prova e travisamento, nonché omissione di riqualificazione e mancata applicazione di attenuanti e benefici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati, generici e aspecifici. Ha riaffermato il principio secondo cui l'indicazione errata dei nominativi nella intestazione della sentenza costituisce, se la sentenza è sottoscritta dai componenti effettivamente indicati nel verbale d'udienza, un mero errore materiale e non una nullità. Ha ritenuto le doglianze largamente ripetitive o ricostruzioni alternative del merito, non consentite in sede di legittimità, e ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello adeguata, logica e congrua, anche laddove questa si è richiamata per relationem alla sentenza di primo grado. Le censure su recidiva, dosimetria della pena, mancato riconoscimento di attenuanti o benefici e travisamento della prova sono state giudicate aspecifiche o manifestamente infondate, in particolare per la presenza di una "doppia conforme" (conferma delle decisioni di primo e secondo grado) che alza la soglia probatoria per far valere travisamenti in Cassazione. Di conseguenza i ricorsi sono stati respinti e le sentenze confermate.

Norme richiamate

  • art. 525 cod. proc. pen.

    L'errata indicazione dei magistrati nell'intestazione della sentenza, se la sentenza è sottoscritta dai componenti effettivamente presenti e risultanti dal verbale d'udienza, costituisce mero errore materiale e non determina la nullità del provvedimento

  • art. 110 cod. pen.

    Il concorso di persone nel reato va valutato in base al contributo concreto e al ruolo emergente dagli atti: la Corte d'Appello ha ritenuto provati i ruoli specifici e la partecipazione di ciascuno sulla base delle risultanze probatorie

  • art. 648 cod. pen.

    Reato di ricettazione confermato in relazione alla complessiva ricostruzione probatoria; la Cassazione non ha ritenuto di poter riqualificare il fatto in sede di legittimità dato il corretto esame della motivazione da parte dei giudici di merito

  • art. 624 cod. pen.

    La richiesta di riqualificazione in furto è stata respinta in quanto la motivazione di merito già argomentava la diversa natura e la partecipazione degli imputati

  • art. 99 cod. pen.

    La declaratoria di recidiva e la sua incidenza sulla pena rientrano nella valutazione di merito; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata, richiamando principi delle Sezioni Unite sulla recidiva

  • art. 114 cod. pen.

    La richiesta di riconoscimento dell'attenuante contestata è stata negata in funzione della gravità dell'organizzazione e del ruolo svolto dagli imputati; la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione motivata dei giudici di merito

  • art. 131-bis cod. pen.

    La possibile applicazione della particolare tenuità è stata esclusa dai giudici di merito in ragione della professionalità e dell'offensività della condotta; la Corte di Cassazione ha confermato che tale esclusione, adeguatamente motivata, non è sindacabile in questa sede

  • art. 175 cod. pen.

    La non menzione nel casellario penale è un beneficio la cui valutazione compete al giudice di merito; la mancata concessione, se motivata, non è censurabile in cassazione

  • art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.

    Norme procedurali utilizzate per dichiarare l'inammissibilità dei motivi generici, aspecifici o non consentiti: la Cassazione richiede specificità, confronto critico con la motivazione impugnata e non una denunzia cumulativa e vaga

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. e)

    I vizi della motivazione sono sindacabili secondo parametri rigorosi: la lamentela deve indicare elementi di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; la mera proposta di una lettura alternativa del fatto non è consentita

  • art. 530 e art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamati rispetto alla doglianza di assoluzione e travisamento della prova; in presenza di doppia conforme la Cassazione richiede specificità e dimostrazione di macroscopico travisamento per sindacare la valutazione probatoria

  • art. 132 e 133 cod. pen.

    La determinazione della pena e la graduazione tra attenuanti/aggravanti appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se motivate in modo illogico o arbitrario

Massime di principio

  • Una difformità tra intestazione della sentenza e verbale d'udienza è, di regola, un mero errore materiale se la sottoscrizione della sentenza corrisponde ai giudici risultanti dal verbale; non determina automaticamente la nullità
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici, tecnici e con diretto confronto critico con la motivazione impugnata; denunce generiche, cumulative o promiscue sono inammissibili
  • La "doppia conforme" (conferma di primo e secondo grado) innalza la soglia per ritenere sussistente un travisamento della prova: occorre dimostrare un errore macroscopico o l'introduzione, in appello, di elementi decisivi nuovi e manifestamente non corrispondenti al compendio probatorio
  • La valutazione della recidiva, delle attenuanti, della continuazione e della dosimetria della pena è essenzialmente discrizionaria: può essere cassata solo per argomentazioni illogiche, contraddittorie o manifestamente incongrue
  • Per ottenere benefici come la particolare tenuità (art. 131-bis), l'attenuante speciale o la non menzione, è necessario dimostrare in modo puntuale l'esiguità del fatto e il carattere marginale della condotta rispetto al risultato criminoso; mere affermazioni non confrontate con la motivazione di merito difficilmente prevalgono in Cassazione
  • Quando l'appello ha già chiesto e ottenuto una valutazione e questa è stata motivatamente respinta in secondo grado, il ricorso per cassazione che ripropone gli stessi argomenti è inammissibile salvo che non siano indicate ragioni nuove e specifiche

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