Cassazione Penale, Sentenza n. 4911/2024 del 05/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne in rito abbreviato per i reati di ricettazione (artt. 110, 648 c.p.), deducendo profili processuali e di merito: nullità formale per difformità fra l'intestazione della sentenza e il verbale di udienza (art. 525 c.p.p.), errata qualificazione del ruolo attribuito (Magni asseriva di essere solo passeggero e non partecipante materiale), richiesta di riqualificazione del fatto in furto (art. 624 c.p.), omissione di valutazione di attenuanti (art. 114 c.p.), censura sulla declaratoria di recidiva e sulla dosimetria della pena (art. 99, 62-bis, 133 c.p.), travisamento della prova e omessa concessione di benefici come la particolare tenuità (art. 131-bis) e la non menzione (art. 175 c.p.). Ferrera contestava anche la valutazione delle attenuanti generiche e la qualificazione della continuazione; Cona denunciava genericità della motivazione, mancanza di prova e travisamento, nonché omissione di riqualificazione e mancata applicazione di attenuanti e benefici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati, generici e aspecifici. Ha riaffermato il principio secondo cui l'indicazione errata dei nominativi nella intestazione della sentenza costituisce, se la sentenza è sottoscritta dai componenti effettivamente indicati nel verbale d'udienza, un mero errore materiale e non una nullità. Ha ritenuto le doglianze largamente ripetitive o ricostruzioni alternative del merito, non consentite in sede di legittimità, e ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello adeguata, logica e congrua, anche laddove questa si è richiamata per relationem alla sentenza di primo grado. Le censure su recidiva, dosimetria della pena, mancato riconoscimento di attenuanti o benefici e travisamento della prova sono state giudicate aspecifiche o manifestamente infondate, in particolare per la presenza di una "doppia conforme" (conferma delle decisioni di primo e secondo grado) che alza la soglia probatoria per far valere travisamenti in Cassazione. Di conseguenza i ricorsi sono stati respinti e le sentenze confermate.
Norme richiamate
art. 525 cod. proc. pen.
L'errata indicazione dei magistrati nell'intestazione della sentenza, se la sentenza è sottoscritta dai componenti effettivamente presenti e risultanti dal verbale d'udienza, costituisce mero errore materiale e non determina la nullità del provvedimento
art. 110 cod. pen.
Il concorso di persone nel reato va valutato in base al contributo concreto e al ruolo emergente dagli atti: la Corte d'Appello ha ritenuto provati i ruoli specifici e la partecipazione di ciascuno sulla base delle risultanze probatorie
art. 648 cod. pen.
Reato di ricettazione confermato in relazione alla complessiva ricostruzione probatoria; la Cassazione non ha ritenuto di poter riqualificare il fatto in sede di legittimità dato il corretto esame della motivazione da parte dei giudici di merito
art. 624 cod. pen.
La richiesta di riqualificazione in furto è stata respinta in quanto la motivazione di merito già argomentava la diversa natura e la partecipazione degli imputati
art. 99 cod. pen.
La declaratoria di recidiva e la sua incidenza sulla pena rientrano nella valutazione di merito; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata, richiamando principi delle Sezioni Unite sulla recidiva
art. 114 cod. pen.
La richiesta di riconoscimento dell'attenuante contestata è stata negata in funzione della gravità dell'organizzazione e del ruolo svolto dagli imputati; la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione motivata dei giudici di merito
art. 131-bis cod. pen.
La possibile applicazione della particolare tenuità è stata esclusa dai giudici di merito in ragione della professionalità e dell'offensività della condotta; la Corte di Cassazione ha confermato che tale esclusione, adeguatamente motivata, non è sindacabile in questa sede
art. 175 cod. pen.
La non menzione nel casellario penale è un beneficio la cui valutazione compete al giudice di merito; la mancata concessione, se motivata, non è censurabile in cassazione
art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.
Norme procedurali utilizzate per dichiarare l'inammissibilità dei motivi generici, aspecifici o non consentiti: la Cassazione richiede specificità, confronto critico con la motivazione impugnata e non una denunzia cumulativa e vaga
art. 606 cod. proc. pen., lett. e)
I vizi della motivazione sono sindacabili secondo parametri rigorosi: la lamentela deve indicare elementi di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; la mera proposta di una lettura alternativa del fatto non è consentita
art. 530 e art. 192 cod. proc. pen.
Richiamati rispetto alla doglianza di assoluzione e travisamento della prova; in presenza di doppia conforme la Cassazione richiede specificità e dimostrazione di macroscopico travisamento per sindacare la valutazione probatoria
art. 132 e 133 cod. pen.
La determinazione della pena e la graduazione tra attenuanti/aggravanti appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se motivate in modo illogico o arbitrario
Massime di principio
- Una difformità tra intestazione della sentenza e verbale d'udienza è, di regola, un mero errore materiale se la sottoscrizione della sentenza corrisponde ai giudici risultanti dal verbale; non determina automaticamente la nullità
- In Cassazione i motivi devono essere specifici, tecnici e con diretto confronto critico con la motivazione impugnata; denunce generiche, cumulative o promiscue sono inammissibili
- La "doppia conforme" (conferma di primo e secondo grado) innalza la soglia per ritenere sussistente un travisamento della prova: occorre dimostrare un errore macroscopico o l'introduzione, in appello, di elementi decisivi nuovi e manifestamente non corrispondenti al compendio probatorio
- La valutazione della recidiva, delle attenuanti, della continuazione e della dosimetria della pena è essenzialmente discrizionaria: può essere cassata solo per argomentazioni illogiche, contraddittorie o manifestamente incongrue
- Per ottenere benefici come la particolare tenuità (art. 131-bis), l'attenuante speciale o la non menzione, è necessario dimostrare in modo puntuale l'esiguità del fatto e il carattere marginale della condotta rispetto al risultato criminoso; mere affermazioni non confrontate con la motivazione di merito difficilmente prevalgono in Cassazione
- Quando l'appello ha già chiesto e ottenuto una valutazione e questa è stata motivatamente respinta in secondo grado, il ricorso per cassazione che ripropone gli stessi argomenti è inammissibile salvo che non siano indicate ragioni nuove e specifiche
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