Cassazione Penale, Sentenza n. 4907/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Colaneri ha impugnato la sentenza di conferma della condanna per truffa: 1) ha contestato la configurabilità della truffa sostenendo che l'assegno contraffatto fu consegnato dopo la sottoscrizione dell'atto di vendita e sarebbe quindi al più un inadempimento civile o artifici successivi alla conclusione del contratto; 2) ha impugnato il riconoscimento della recidiva infraquinquennale, deducendo che la condanna su cui la Corte aveva fondato la recidiva è divenuta irrevocabile solo dopo la commissione del reato; 3) ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato. Ha rigettato i primi due motivi collegati alla contestazione della configurabilità della truffa: la Corte territoriale aveva correttamente ravvisato che la consegna del titolo contraffatto indusse la vittima a intestare il veicolo alla società del ricorrente, cagionando un ingiusto profitto di €8.700 e un danno per il venditore, nonché elementi confermativi dell'intento truffaldino (es. telefonata del Colaneri dopo la consegna). Ha invece accolto il motivo relativo alla recidiva: l'applicazione della recidiva era fondata su una condanna la cui irrevocabilità è sopravvenuta dopo la consumazione del reato qui contestato, e quindi non poteva essere utilizzata; la sentenza è stata annullata limitatamente alla valutazione della recidiva e rinviata alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio su tale punto, valutando solo il precedente del 2009 (che potrebbe essere fuori dal quinquennio rilevante ai sensi dell'art. 99 co.2 n.2 c.p.). Il motivo sul diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto inammissibile; la quantificazione della pena è assorbita dall'annullamento parziale per la recidiva. In conclusione: affermazione di responsabilità irrevocabile, annullamento parziale con rinvio sul solo tema della recidiva.
Norme richiamate
Richiamato solo per attestare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la disposizione emergenziale; non incide sul merito
Codice penale, art. 99 comma 2 n. 2
La Corte interpreta che la recidiva (infraquinquennale) può essere riconosciuta solo se la precedente condanna è divenuta definitiva prima della commissione del nuovo fatto; se la condanna diventa irrevocabile dopo il fatto, non è valutabile ai fini della recidiva
Giurisprudenza della Cassazione (richiamo)
Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, Rv. 282515; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 26646001
La prima decisione è richiamata a sostegno del principio che la recidiva richiede precedenti definitivi anteriori al nuovo fatto; la seconda conferma che il diniego delle attenuanti generiche è motivato se manca allegazione di elementi positivi da parte dell'imputato
Massime di principio
- La consegna di un titolo di pagamento contraffatto anche dopo la sottoscrizione di un contratto può integrare il reato di truffa se quel comportamento ha indotto la vittima a compiere atti (es. trasferimento o intestazione) che concretizzano l'ingiusto profitto e il danno per la vittima
- La recidiva personale può essere applicata solo se la precedente condanna era divenuta irrevocabile prima della commissione del reato successivo; condanne divenute definitive dopo il fatto non sono valutabili per la recidiva
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche l'imputato deve allegare e specificare circostanze concrete e positive che giustifichino un trattamento più favorevole; in mancanza, il diniego è adeguatamente motivato con il richiamo all'assenza di elementi negli atti
- Se la Corte di cassazione accerta un vizio limitato al trattamento sanzionatorio (es. applicazione indebita della recidiva), annulla limitatamente a quel profilo e rinvia al giudice di merito per nuovo esame riguardante solo quel punto, lasciando impregiudicata l'affermazione di responsabilità
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