Cassazione Penale, Sentenza n. 4910/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 646 c.p. sollevando due censure principali: (1) difetto della condizione di procedibilità per presunta mancanza della volontà punitiva nella querela della società persona offesa e vizi relativi al deposito della querela (sostenendo che non fosse stata depositata dall'avv. munito di procura speciale ma da un delegato non identificato); (2) vizio di motivazione e violazione di legge per aver fondato la condanna su dichiarazioni del consulente contabile della persona offesa e per la revoca dell'ammissione come teste del legale rappresentante della società (rinuncia della società alla testimonianza), nonostante l'opposizione della difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Quanto al primo motivo, i giudici hanno ritenuto che la querela fosse regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante della Stanley Bet Malta LDT e autenticata dal difensore, sicché risultava provata la volontà punitiva; l'eventuale deposito da parte di un incaricato o la mancata identificazione di quest'ultimo costituiscono, secondo la giurisprudenza richiamata, mere irregolarità amministrative non idonee a compromettere la procedibilità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto legittima la rinuncia all'esame del teste da parte del pubblico ministero e ha ricordato che la valutazione sulla necessità dell'audizione è rimessa al giudice, con la possibilità di revoca solo con ordinanza motivata; le contestazioni relative alla valutazione della prova contabile e alla portata delle testimonianze attengono al merito e non sono idonee a fondare il gravame di legittimità. Conseguentemente la condanna rimane confermata e la ricorrente è condannata alle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma materia del reato per cui la ricorrente è stata condannata; la Cassazione non ha messo in discussione la tipicità del fatto, essendo la censura rivolta alla procedibilità e alla valutazione delle prove.
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Richiamato solo in relazione alla modalità di trattazione del ricorso (contraddittorio scritto), senza incidenza sulla decisione di merito.
Criterio di ammissibilità dei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi fossero manifestamente infondati e in parte attinenti al merito, quindi non idonei ai parametri di impugnazione previsti dall'art. 606.
Sez. 2, n. 23392 del 17/05/2007, Rv. 236758 (giurisprudenza)
Sez. 2, n. 23392 del 17/05/2007, Rv. 236758
Richiamata per affermare che l'omessa identificazione dell'incaricato che deposita la querela è mera irregolarità amministrativa e non inficia la procedibilità quando la querela è autenticata dal difensore che ne attesta l'identità del querelante.
Sez. 2, n. 28915 del 24/09/2020, Rv. 279674 (giurisprudenza)
Sez. 2, n. 28915 del 24/09/2020, Rv. 279674
Richiamata per precisare che, in caso di rinuncia all'audizione di un teste, il giudice deve valutare la perdurante necessità dell'escussione alla luce delle prove già assunte e che la revoca dell'ammissione richiede un'ordinanza motivata ai sensi dell'art. 495, comma 4.
art. 495 comma 4 cod. proc. pen.
art. 495, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che impone la motivazione dell'ordinanza di revoca dell'ammissione di un testimone; la Corte ha richiamato il principio ma ha ritenuto lecita la rinuncia del PM e non invalida la prova acquisita.
Norma che consente la condanna alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al versamento di euro 3.000.
Massime di principio
- Una querela sottoscritta dal legale rappresentante della persona offesa e autenticata dal difensore prova la volontà punitiva della parte offesa: eventuali irregolarità relative all'incaricato che ha depositato l'atto sono, di regola, inesistenti ai fini della procedibilità e costituiscono atipiche irregolarità amministrative.
- L'omessa identificazione del delegato che deposita la querela non comporta automaticamente l'invalidità della querela quando l'autenticazione del difensore attesta l'identità del querelante.
- Le questioni relative alla valutazione della rilevanza e del peso delle prove tecniche (es. consulenze contabili) e della congruità della motivazione sono, in larga parte, questioni di merito: non sono generalmente idonee a fondare una censura di legittimità in cassazione se non mostrano specifici profili di violazione di legge.
- La rinuncia all'escussione di un teste da parte del pubblico ministero può essere legittima anche contro l'opposizione della difesa; il giudice deve comunque valutare la necessità dell'audizione alla luce delle prove già acquisite e motivare l'eventuale revoca dell'ammissione del teste.
- Chi propone ricorso per cassazione deve confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata: motivi meramente reiterativi o che non affrontano la motivazione del giudice sono destinati a essere dichiarati manifestamente infondati e pertanto inammissibili.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; è dunque importante valutare la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
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