Cassazione Penale, Sentenza n. 4912/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello censurandone, in diversi motivi cumulativi e sovrapposti, la motivazione e la valutazione delle prove: contestava l'integrazione del reato di cui all'art. 646 c.p. (sosteneva che le somme erano riferibili all'attività societaria e non a appropriazione indebita, che mancava determinazione del compenso e che il proprietario non poteva essere ritenuto autore), chiedeva la derubricazione al reato di cui all'art. 627 c.p., la declaratoria di prescrizione per fatti anteriori al 03/03/2015, eccezioni processuali relative alla modifica del capo di imputazione e alla competenza arbitrale prevista dallo statuto (art. 28), la non legittimità delle costituzioni di parte civile, la nullità per carenza di prova decisiva (chiedeva anche una perizia contabile), e censurava la quantificazione della pena (richiedeva attenuanti generiche e previste dall'art. 62, n.4 c.p.). In sostanza il ricorrente chiedeva che la Corte di cassazione rivedesse la valutazione probatoria e le conclusioni di merito rese dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, aspecificità e per la sostanziale riproposizione in sede di legittimità di censure di merito già valutate nei due gradi di giudizio. La Corte ha ritenuto che i motivi non abbiano posto un reale confronto con la motivazione impugnata, configurando denunzie cumulative e perplesse non consentite in cassazione, e ha richiamato la conformità delle motivazioni di primo e secondo grado. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Vangeli Francesco per euro 3.700 oltre accessori. La richiesta di liquidazione di spese della Edil Le Torri è stata respinta perché la società non aveva impugnato la sentenza di primo grado.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma sul reato di truffa informatica o appropriazione indebita in relazione alla determinazione del compenso e alla condotta dell'amministratore; la Corte ha valutato che le censure relative all'erronea qualificazione della condotta e alla determinazione del compenso siano questioni di merito non sindacabili per genericità in cassazione
art. 61 n. 7 e n. 11 cod. pen.
Aggravanti richiamate in appello; la Corte ha ritenuto che i motivi che contestavano la sussistenza delle aggravanti fossero generici e non abbiano dimostrato un vizio di diritto nella valutazione operata dai giudici di merito
art. 627 cod. pen.
Norma sul delitto di furto; il ricorrente chiedeva la derubricazione a furto, ma la Corte ha ritenuto la questione come ricadente nel merito probatorio già esaminato e non fondata in cassazione
art. 62 n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante invocata dal ricorrente per la dosimetria della pena; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e le doglianze inammissibili per genericità
art. 517 cod. proc. pen.
Riferimento alla rettifica della contestazione da parte del Pubblico Ministero; la Corte ha considerato generico il motivo che lamentava la modifica dell'imputazione senza specificare un vizio procedurale concreto
art. 28 statuto societario (Edil Le Torri)
Clausola statutaria invocata come vincolo arbitrale/competenziale; la Corte ha ritenuto la censura generica e non convincente rispetto agli elementi esaminati in appello
art. 581, co.1 lett. c) e art. 591, co.1 lett. c) cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate in relazione all'inammissibilità per genericità e aspecificità dei motivi di cassazione; la Corte ha applicato questi principi per dichiarare il ricorso inammissibile
art. 606 cod. proc. pen.
Regola sui vizi della motivazione censurabili in cassazione; la Corte ha spiegato il rapporto tra mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione per escludere censure inesatte
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulla redazione del ricorso per cassazione e limiti della motivazione del ricorso; la Corte ha operato la motivazione nei limiti richiesti da tale disposizione
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per riesaminare il merito dei fatti: i motivi devono indicare errori di diritto o vizi motivazionali specifici e confrontarsi direttamente con le ragioni della decisione impugnata; una mera rappresentazione alternativa dei fatti è inammissibile.
- Motivi generici, cumulativi o 'coacervi' di argomentazioni di fatto e prova senza puntuale relazione con la motivazione impugnata determinano l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.
- Per contestare la qualificazione giuridica di una condotta (es. derubricazione da appropriazione a furto o viceversa) è necessario evidenziare un concreto errore di diritto o di applicazione della norma da parte del giudice, non solo una diversa interpretazione dei fatti.
- Le eccezioni processuali (es. modifica dell'imputazione, incompetenza per clausola statutaria, legittimazione delle parti civili) devono essere fondate su provate violazioni procedurali o su pregiudizio concreto alla difesa, e illustrate con precisione nel ricorso.
- Sulle questioni di prova tecnica (es. richiesta di perizia contabile) va dimostrato perché la mancata acquisizione di quella specifica prova abbia inciso sul diritto o sulla logica del decisum; formularne la richiesta in modo vago è insufficiente in cassazione.
- In tema di prescrizione è essenziale ricostruire e documentare con chiarezza le date rilevanti (momento di conoscenza del fatto, decorrenze dei termini) per poter far valere la relativa eccezione con efficacia in sede di legittimità.
- Quando la sentenza di appello riprende e integra la motivazione del primo grado in modo coerente, il sindacato di legittimità è limitato: il ricorso deve quindi individuare errori giuridici o di motivazione non meramente alternativi rispetto alla ricostruzione probatoria.
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