Cassazione Penale, Sentenza n. 4908/2024 del 05/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Tricoli impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva confermato la condanna per ricettazione (art. 648 c.2 cod. pen.) a 3 mesi di reclusione e 300 euro di multa. Due i motivi: 1) mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., nonostante l'ipotesi fosse stata qualificata come ricettazione nella sua forma lieve; il ricorrente sosteneva che il telefono era un vecchio modello, ancora imballato, posseduto da una persona estranea ai circuiti criminali con precedenti datati; 2) rigetto della sospensione condizionale della pena per la presenza di due precedenti, mentre uno dei precedenti aveva già beneficiato della sospensione e la pena cumulata non supererebbe i limiti di cui all'art. 163 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo: la qualificazione della fattispecie come 'lieve' ai sensi di art. 648 c.2 non equivale automaticamente al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis, la quale può essere riconosciuta in sede di legittimità solo se i presupposti sono immediatamente verificabili dagli atti; la valutazione di merito della Corte territoriale (marca e stato dell'imballaggio) è legittima e non censurabile. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte territoriale ha erroneamente negato la sospensione condizionale ritenendo ostativi i due precedenti senza considerare che uno dei due aveva già beneficiato della sospensione; inoltre la pena complessiva non eccede i limiti dell'art. 163 c.p. e mancava la valutazione sulla prognosi di astensione da reati futuri. Perciò la sentenza è annullata solo in relazione alla valutazione sulla sospensione condizionale della pena e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto; per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità è resa irrevocabile.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione), comma 2 (ora comma 4)
art. 648 comma 2 cod. pen.
La Cassazione rileva che la qualificazione della fattispecie come 'lieve' ai sensi dell'art. 648 c.2 non comporta automaticamente l'esclusione della punibilità ex art. 131-bis; la valutazione sulla tenue offensività resta questione distinta e di merito.
art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)
Può essere riconosciuto in sede di legittimità solo se i presupposti sono immediatamente riscontrabili dagli atti processuali senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto; qui la valutazione era di merito e non censurabile.
art. 163 cod. pen. (limiti per la sospensione condizionale della pena)
La pena attuale cumulata con la precedente sospesa non supera i limiti dell'art. 163, perciò i precedenti non sono astrattamente ostativi alla concessione della sospensione condizionale; è necessario che il giudice di merito valuti la prognosi di astensione da ulteriori reati.
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 (procedura)
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Richiamato in relazione al fatto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della disciplina emergenziale.
Corte costituzionale, sentenza n. 156 del 2020
Corte cost. n. 156 del 2020
Richiamata per l'indirizzo secondo cui il giudizio di legittimità può valutare la causa di esclusione della punibilità per tenuità anche per l'ipotesi lieve di ricettazione, purché i presupposti risultino immediatamente dagli atti.
Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020 Rv. 279971
Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020 Rv. 279971
Giurisprudenza di legittimità che conferma il principio di immediata verificabilità dei presupposti di applicazione dell'art. 131-bis in cassazione.
Corte costituzionale, sentenza n. 95 del 28/4/1976
Corte Cost. 28/4/1976 n. 95
Riferimento dottrinario/giurisprudenziale secondo cui i precedenti non sono automaticamente ostativi alla concessione di benefici quando sussistono le condizioni normative; compete al giudice di merito la valutazione prognostica.
Massime di principio
- La qualificazione della fattispecie come 'lieve' ai sensi di una norma specifica (es. art. 648 c.2 per la ricettazione) non sostituisce né determina automaticamente l'applicabilità dell'art. 131-bis: per ottenere l'esclusione della punibilità in cassazione è necessario che i requisiti siano immediatamente rinvenibili nel verbale e negli atti senza ulteriori accertamenti di fatto.
- Le valutazioni sulla maggiore o minore offensività del fatto determinate da elementi di merito (es. marca, stato dell'imballaggio, condizioni del bene) sono in generale sindacabili con difficoltà in sede di legittimità se si tratta di valutazioni di fatto e di merito adeguatamente motivate dalla corte territoriale.
- La presenza di precedenti penali non esclude automaticamente la concessione della sospensione condizionale della pena: occorre verificare la natura dei precedenti, se hanno già prodotto benefici (pena sospesa) e se la pena complessiva eccede i limiti di legge (art. 163 c.p.); inoltre il giudice di merito deve esprimere una motivazione sulla prognosi di astensione dal crimine.
- In caso di errori nella valutazione dei requisiti per benefici penitenziari (es. sospensione condizionale), la Cassazione può annullare limitatamente a quel profilo e rinviare per un nuovo giudizio, lasciando intatta l'affermazione di responsabilità quando non censurata.
- Per chi impugna è strategico far emergere chiaramente dagli atti (o dimostrare che gli atti lo contengono) tutti gli elementi necessari a provare la particolare tenuità del fatto o i presupposti per i benefici: in cassazione non sono ammessi approfondimenti probatori nuovi.
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