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Sentenza

Sentenza del 13/12/2017 n. 29845 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Equitalia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sostenendo che la notifica tempestiva delle cartelle alla società fosse sufficiente a impedire la decadenza anche nei confronti dei soci coobbligati solidali. Secondo l’agente, essendo unico il ruolo e applicandosi la solidarietà tra società e soci, la successiva notifica ai soci avrebbe potuto avvenire anche oltre il termine decadenziale, entro gli ordinari termini di riscossione. I contribuenti hanno invece sostenuto l’inefficacia delle cartelle perché notificate nel 2009, oltre i termini previsti dalla legge per le dichiarazioni relative agli anni 1999-2003.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia e confermato l’annullamento delle cartelle. Ha stabilito che il termine decadenziale deve essere rispettato autonomamente anche quando la cartella viene notificata al coobbligato, quale il socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo. La precedente notifica alla società non conserva né proroga il termine nei confronti dei soci, perché le regole sull’interruzione della prescrizione non si applicano ai termini di decadenza. Equitalia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 7.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    liquidazione delle imposte sulla base delle dichiarazioni

    Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni sono soggette ai termini decadenziali previsti per la notifica della cartella.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis

    liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto in base alle dichiarazioni

    Anche per l’IVA liquidata mediante controllo della dichiarazione si applicano i termini decadenziali per la notifica della cartella.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla L. n. 156 del 2005

    per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

    La norma ha introdotto, anche per le pretese derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni, un termine ultimo e perentorio entro il quale notificare la cartella, applicabile anche alle situazioni anteriori ancora pendenti o sub iudice.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1

    l’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede, a pena di decadenza

    Quando l’amministrazione procede nei confronti di un coobbligato, la cartella deve essere notificata direttamente a tale soggetto entro il termine decadenziale. La notifica effettuata alla società non vale automaticamente anche per il socio.

  • Codice civile, art. 2291

    tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali

    La responsabilità solidale e illimitata del socio di una società in nome collettivo non elimina la sua autonoma qualità di destinatario della cartella né esonera l’agente dalla notifica entro il termine previsto.

  • Codice civile, art. 1310, comma 1

    norma dettata in materia di prescrizione

    La disposizione, relativa agli effetti degli atti nei confronti dei coobbligati solidali, non si applica ai termini di decadenza, che sono perentori e non soggetti alle regole di interruzione o sospensione della prescrizione.

  • Costituzione, principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 280 del 2005

    garantire l’interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria

    La previsione di un termine decadenziale serve a garantire certezza nei rapporti giuridici e a impedire che la pretesa tributaria possa essere notificata senza un limite temporale definito.

Massime di principio

  • Nelle obbligazioni tributarie solidali, la notifica tempestiva a uno dei coobbligati non rende automaticamente tempestiva la notifica agli altri quando la legge prevede un termine di decadenza.
  • Il socio di una società in nome collettivo, pur rispondendo solidalmente e illimitatamente dei debiti sociali, deve ricevere una cartella notificata direttamente entro il termine decadenziale applicabile.
  • Non bisogna confondere prescrizione e decadenza: la solidarietà può produrre effetti secondo le regole della prescrizione, ma non consente di estendere o conservare il termine perentorio di decadenza previsto per la notifica.
  • Per verificare la validità di una cartella occorre controllare separatamente la data di presentazione della dichiarazione, il termine legale applicabile e la data di notifica a ciascun destinatario.
  • La notifica alla società non è sufficiente a preservare la pretesa verso il socio se la notifica personale al socio avviene oltre il termine decadenziale.

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