Cassazione Civile, Ordinanza n. 27138/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti alla CTP un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza e di indagini bancarie sui conti correnti, con recupero a tassazione per IRPEF, IVA e IRAP. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perché la copia notificata all’Ufficio risultava priva della sottoscrizione del difensore. In appello il contribuente aveva censurato solo tale statuizione di rito e chiesto la rimessione al primo giudice; la CTR, ritenuto ammissibile il ricorso di primo grado, aveva esaminato il merito e annullato l’avviso per violazione del termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, L. 212/2000. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso ordine di rinnovazione/regolarizzazione ex art. 182 c.p.c. e art. 59 d.lgs. 546/1992; 2) violazione dell’art. 100 c.p.c. per avere la CTR deciso nel merito nonostante l’appello fosse rivolto solo contro il rito e mirasse alla rimessione; 3) violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che la mancata osservanza del termine di 60 giorni non comportasse nullità in difetto di pregiudizio sostanziale e che la scadenza dei termini di accertamento integrasse urgenza.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR sia sul punto dell’ammissibilità del ricorso introduttivo, perché la sottoscrizione del difensore era presente nell’originale depositato presso la segreteria della CTP e la sanzione di inammissibilità richiede una mancanza materiale e totale della sottoscrizione, sia sul punto della decisione nel merito, perché la rimessione al primo giudice non era consentita nelle circostanze del caso e, una volta accolta la censura di rito, la CTR poteva esaminare le questioni di merito rimaste assorbite. Ha inoltre confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento, ribadendo che la violazione del termine di 60 giorni di cui all’art. 12, comma 7, L. 212/2000 determina nullità dell’atto in mancanza di specifiche ragioni di particolare urgenza, senza necessità di prova di resistenza. Spese a carico dell’Agenzia; esclusa l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la soccombenza di un’amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
Il ricorso introduttivo del processo tributario è soggetto a inammissibilità solo in caso di mancanza radicale e totale della sottoscrizione richiesta dalla legge.
La Corte richiama la norma in relazione alla possibilità di regolarizzazione, precisando che nel caso concreto, comunque, la decisione della CTR resta corretta.
La rimessione al primo giudice è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla norma; il vizio dedotto non vi rientra.
L’appello fondato solo su vizi di rito è inammissibile per difetto di interesse solo quando il vizio denunciato richiederebbe una rimessione al primo giudice; se ciò non accade, il giudice d’appello può decidere nel merito.
La violazione del termine dilatorio comporta nullità dell’avviso di accertamento in assenza di ragioni di particolare urgenza; l’imminente scadenza dei termini di accertamento non integra urgenza e non opera la prova di resistenza.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono le norme processuali invocate dall’Agenzia per articolare i motivi di ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’omessa sottoscrizione del ricorso determina inammissibilità solo quando la mancanza del requisito sia materiale e totale; la sottoscrizione apposta nell’originale depositato può escludere la sanzione anche se la copia notificata ne sia priva.
- La disciplina dell’inammissibilità degli atti processuali tributari va interpretata restrittivamente, in modo da evitare sanzioni irragionevoli quando la funzione di collegamento tra atto e autore sia comunque desumibile dal complesso dell’atto.
- La rimessione al primo giudice è consentita solo nei casi espressamente previsti dalla legge; se il vizio di rito denunciato non rientra in tali ipotesi, il giudice d’appello, una volta superata la questione preliminare, può esaminare il merito delle censure assorbite.
- Nel regime dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, la mancata osservanza del termine dilatorio di 60 giorni comporta la nullità dell’avviso di accertamento salvo specifiche ragioni di particolare urgenza, e la sola imminenza della decadenza dell’azione accertatrice non integra urgenza.
- La nullità per violazione del termine dilatorio opera a prescindere dalla prova di resistenza, perché il legislatore ha predeterminato ex ante la rilevanza del contraddittorio endoprocedimentale.
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