Cassazione Civile, Ordinanza n. 02885/2024 del 31/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia riguarda un fondo rustico per il quale i proprietari avevano chiesto l’accertamento della cessazione di un rapporto di affitto agrario; il giudice di primo grado aveva dichiarato la cessazione al termine dell’annata agraria 2021, mentre la Corte d’appello, accogliendo parzialmente l’appello dell’affittuario, aveva ritenuto provata la stipula del rapporto fin dal 1949 e, applicando l’art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 203 del 1982, aveva stabilito che il contratto si rinnovasse tacitamente per periodi quindicennali in mancanza di disdetta, fissandone la cessazione al termine dell’annata agraria 2025. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2697 e 1630 c.c., dell’art. 111 Cost., dell’art. 6 CEDU, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 1 della legge n. 203 del 1982, sostenendo che la data iniziale del rapporto nel 1949 era stata affermata senza prova certa e senza considerare la contestazione dei resistenti; ha inoltre contestato l’affermazione circa la nascita nel 1969 di due diversi rapporti agrari. Con il secondo motivo ha censurato la compensazione parziale delle spese, assumendo che, essendo stata accolta la domanda sulla base di una data di cessazione diversa da quella richiesta dagli attori, le spese avrebbero dovuto essere compensate integralmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato su una contestazione di merito non adeguatamente supportata dalla specifica indicazione e riproduzione degli atti processuali rilevanti, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; inoltre la censura sulla prova del rapporto del 1969 mirava sostanzialmente a ottenere un riesame del materiale istruttorio, non consentito in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, ricordando che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione della quota di spese da compensare o porre a carico della parte soccombente rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti di legge. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per altre controversie, perché la lite riguardava un affitto agrario.
Norme richiamate
la censura sulla non contestazione è scrutinabile solo se il ricorrente indica specificamente gli atti da cui risulterebbe la contestazione, altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve contenere la specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda, con puntuale collocazione nel fascicolo; in difetto la censura è inammissibile.
la violazione si configura solo se il giudice ha attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui gravava secondo le regole di scomposizione della fattispecie.
art. 111 Cost.
la deduzione è stata ritenuta inammissibile perché, di fatto, mirava a censurare la ricostruzione del fatto e la motivazione senza i necessari presupposti.
art. 6 CEDU
richiamato dalla parte ricorrente insieme ad altre norme, ma non idoneo a fondare una diversa valutazione della prova nel caso concreto.
art. 1 della legge 3 maggio 1982, n. 203
richiamato dalla parte ricorrente; la Corte si è limitata a rilevare l’inammissibilità della censura, senza incidere nel merito dell’interpretazione.
art. 2, comma 1, lett. c), della legge 3 maggio 1982, n. 203
la Corte d’appello lo aveva applicato ritenendo il rinnovo tacito quindicennale del rapporto in mancanza di disdetta.
la valutazione della soccombenza reciproca e la determinazione della quota di compensazione delle spese rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non richiedono perfetta proporzionalità.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato solo in via ipotetica dalla Corte per escludere che la censura di motivazione potesse essere validamente proposta nei termini del ricorso.
il termine per il controricorso è stato calcolato dalla Corte facendo riferimento alla data del deposito del ricorso.
la nullità della notificazione è sanata se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo e il destinatario ne ha avuto conoscenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha escluso la sua applicabilità in materia di affitto agrario, negando il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura fondata sulla violazione del principio di non contestazione o sulla valutazione di specifici atti difensivi è inammissibile se il ricorrente non riproduce o indica in modo puntuale gli atti processuali rilevanti e la loro collocazione nel fascicolo.
- La deduzione della violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando si contesti un errore nell’allocazione dell’onere della prova; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- In sede di legittimità non è consentito richiedere una nuova valutazione del merito o un diverso apprezzamento delle prove, salvo che si denunci l’utilizzo di prove inesistenti, non acquisite o introdotte fuori dai poteri del giudice.
- La regolazione delle spese di lite, inclusa la quantificazione della soccombenza reciproca e la scelta della misura di compensazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, salvo violazione dei limiti normativi.
- La nullità della notificazione è sanata quando l’atto, pur notificato in forma irrituale, raggiunge comunque il destinatario e realizza lo scopo conoscitivo cui è preordinato.
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