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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33742/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha sostituito la custodia cautelare in carcere con l'obbligo di presentazione alla P.G., sostenendo violazione di legge (art. 274 lett. b) c.p.p.) e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe errato nel ritenere assente il pericolo di fuga nonostante abbia riconosciuto la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e i collegamenti dell'indagato con una rete criminale capace di fornire mezzi per allontanarsi; inoltre il Tribunale avrebbe indebitamente valorizzato il mancato allontanamento come elemento favorevole pur essendo avvenuto quando l'indagato ignorava di essere indagato. La difesa contestava anche una presunta nullità per mancata traduzione dell'avviso di fissazione del procedimento in lingua araba.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto come manifestamente infondata l'eccezione di nullità della difesa relativa all'art. 143 c.p.p. e ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore. La Corte ha qualificato l'ordinanza impugnata come illogica e contraddittoria poiché, pur riconoscendo il pericolo di reiterazione e i collegamenti con l'organizzazione criminale, il Tribunale ha comunque escluso il pericolo di fuga e ha imposto misura non custodiale. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza e rinviato il procedimento al Tribunale di Catania - Sezione per il Riesame affinché, con piena libertà di valutazione, compia un nuovo giudizio e sanifiche le carenze motivate rilevate dalla Corte di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 4-bis

    Prevede una doppia presunzione relativa in tema di esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere per reati di immigrazione clandestina; la Corte ricorda che permangono tali presunzioni ma ammette la possibilità di misure meno gravose quando sussistano elementi specifici e positivi che dimostrino la contenibilità del rischio mediante misure alternative.

  • codice penale, art. 61-bis

    Norma che prevede l'aggravamento della pena per reati commessi in contesto di immigrazione clandestina; è richiamata per qualificare la gravità della condotta ai fini cautelari.

  • codice penale, art. 110

    Riguarda la responsabilità per concorso in reato (partecipazione all'azione criminosa); usata per qualificare il ruolo dell'indagato come 'skipper' nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

  • legge n. 146 del 2006, art. 3, lett. a) e b)

    Richiamata per gli elementi tipici del reato aggravato dalla Commissione in associazione o con modalità aggravanti, usata per delineare la fattispecie contestata.

  • codice di procedura penale, art. 274, lett. b)

    Norma che individua uno dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge); il Procuratore l'ha invocata per censurare la quantomeno errata applicazione delle regole di valutazione del pericolo di fuga e delle esigenze cautelari.

  • codice di procedura penale, art. 143

    Regola la notifica in lingua comprensibile; la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione perché, in Cassazione, la difesa tecnica è obbligatoria e la parte è rappresentata da difensore, perciò il decreto di citazione non deve essere tradotto nella lingua dell'indagato.

  • codice di procedura penale, art. 606, lett. b)

    Richiamato dalla difesa in relazione ai motivi di impugnazione (mancata traduzione dell'avviso); la Corte ha ritenuto l'eccezione manifestamente infondata sul presupposto della difesa obbligatoria in Cassazione.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 331/2011

    Giurisprudenza richiamata per spiegare la trasformazione in relativa (anche) della presunzione originaria e il conseguente temperamento delle presunzioni legislative, pur mantenendo la rilevanza dei presupposti che giustificano la custodia cautelare.

Massime di principio

  • In reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina la legge stabilisce presunzioni, di natura relativa, a favore della custodia in carcere: per applicare una misura meno grave il giudice deve indicare elementi specifici e positivi che giustifichino la contenibilità del rischio con misure alternative.
  • Il giudice non può motivare in modo contraddittorio: non è razionale riconoscere il pericolo di reiterazione e i collegamenti con una rete criminale e poi escludere il pericolo di fuga senza spiegare perché gli stessi elementi non rendano concretamente possibile l'allontanamento.
  • La mancanza di fissa dimora e di legami familiari o lavorativi aumenta il rischio di fuga e deve essere valutata unitamente ai contatti con l'organizzazione, poiché questi ultimi possono fornire mezzi e vie per lasciare il territorio nazionale.
  • Un comportamento di mancato allontanamento dal Paese rileva come elemento attenuante del pericolo di fuga solo se tale comportamento è apprezzabile alla luce della conoscenza, da parte dell'indagato, dell'esistenza di un procedimento pendente; il comportamento precedente alla consapevolezza dell'indagine ha scarso valore prognostico.
  • Le questioni formali relative alla lingua delle notifiche in Cassazione sono attenuate dalla presenza obbligatoria della difesa tecnica: eccezioni del genere possono essere dichiarate manifestamente infondate se la parte è assistita da difensore.
  • Se la motivazione di un provvedimento cautelare risulta illogica o contraddittoria la Corte di Cassazione può annullare con rinvio perché il giudice di merito riveda la valutazione dando conto degli elementi di fatto e delle ragioni che giustificano la scelta della misura cautelare.

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