Cassazione Civile, Ordinanza n. 07498/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da trattative per la stipula di un contratto di locazione tra una società privata e un comune. In primo grado era stata accertata la responsabilità precontrattuale dell'ente per l'interruzione delle trattative; il comune aveva proposto appello e la corte territoriale aveva riformato la decisione, escludendo la responsabilità dell'ente. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi. I primi due censuravano l'asserita omessa pronuncia della corte d'appello su eccezioni di inammissibilità dell'appello, rispettivamente per mancata riserva contro la sentenza non definitiva e per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. I motivi dal terzo al sesto contestavano la ricostruzione dei fatti e la motivazione della sentenza d'appello, deducendo travisamento della prova, omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente o illogica: secondo la ricorrente, le trattative avevano coinvolto l'intero ente e non solo il sindaco, sicché la responsabilità avrebbe dovuto essere imputata al comune. Con il settimo motivo si deduceva violazione degli artt. 1337 e 1175 c.c. e delle norme del TUEL, sostenendo che la responsabilità precontrattuale non dipendeva dalla mancata approvazione del bilancio o dall'assenza di atti deliberativi, ma solo dalla violazione dei doveri di correttezza nelle trattative.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibili i motivi dal terzo al settimo. Ha affermato che la riserva ex art. 340 c.p.c. è necessaria solo se la parte intende impugnare la sentenza non definitiva insieme a quella definitiva, non quando impugna immediatamente solo la sentenza non definitiva; ha inoltre osservato che la sentenza d'appello aveva esaminato i motivi di gravame del comune, sicché non vi era omessa pronuncia. Quanto alle censure di merito, la Corte ha rilevato che la verifica dei presupposti della responsabilità precontrattuale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se motivato. La ricorrente, invece, mirava a una nuova valutazione delle prove e dei fatti, insistendo sul preteso travisamento e sulla diversa lettura delle risultanze istruttorie. La Corte ha inoltre ritenuto non pertinenti e generiche le doglianze sul TUEL, osservando che la corte territoriale aveva valorizzato la mancanza di atti deliberativi, previsione di spesa e copertura finanziaria, nonché la consapevolezza della società circa gli adempimenti necessari per contrattare con l'ente pubblico. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le doglianze proposte sotto i diversi vizi di legittimità non possono trasformarsi in una richiesta di riesame del merito o delle prove; la violazione di legge richiede la contestazione dell'esatta regola giuridica applicata, non una diversa lettura dei fatti.
È evocato come parametro dell'asserita omessa pronuncia, ma la Corte esclude il vizio perché la sentenza impugnata ha esaminato i motivi di appello.
È richiamato nella censura di travisamento, ma la Cassazione ritiene che le doglianze mirino in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 111 Cost.
Richiamato per sostenere la nullità della motivazione, ma la Corte ritiene che la motivazione della sentenza d'appello non sia apparente né illogica nei termini dedotti.
Invocato in relazione alla motivazione, ma la Corte non ravvisa alcun vizio di nullità della sentenza.
Regola il regime di impugnazione delle sentenze non definitive, prevedendo l'appello immediato o differito.
La riserva di impugnazione è necessaria solo se la parte intende differire l'appello della sentenza non definitiva fino alla decisione finale.
Richiamato per i termini dell'appello immediato avverso la sentenza non definitiva.
Richiamato per i termini dell'appello immediato avverso la sentenza non definitiva.
La responsabilità precontrattuale presuppone trattative avanzate, affidamento ragionevole, interruzione senza giustificato motivo e assenza di fatti che escludano l'affidamento; l'accertamento è di fatto e non è rivisitabile in cassazione se motivato.
È richiamato unitamente all'art. 1337 c.c. quale base della responsabilità precontrattuale, ma la censura è respinta perché diretta a contestare l'accertamento fattuale.
Evocato dalla ricorrente in relazione ai doveri di correttezza nelle trattative, ma senza incidere sull'esito, che resta ancorato all'accertamento di fatto del giudice di merito.
Le norme sul TUEL sono richiamate per contestare la rilevanza della mancanza di atti deliberativi e di copertura finanziaria; la Corte osserva che tali censure sono generiche e comunque non decisive nel quadro fattuale accertato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- La riserva prevista per l'impugnazione delle sentenze non definitive è necessaria solo quando la parte intenda differire l'appello per cumularlo con quello contro la sentenza definitiva; se invece propone immediatamente appello contro la sola sentenza non definitiva, la mancanza di riserva non determina inammissibilità.
- L'eccezione di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza d'appello, pur in forma sintetica, dia conto dei motivi di gravame e li mostri esaminati e condivisi.
- L'accertamento dei presupposti della responsabilità precontrattuale è essenzialmente di fatto: spettano al giudice di merito la valutazione sulla sussistenza delle trattative, sullo stadio raggiunto, sull'affidamento ragionevole, sull'assenza di giustificato motivo di interruzione e sulle circostanze idonee a escludere l'affidamento.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti sotto la veste di violazione di legge, omesso esame o motivazione apparente, quando la censura miri solo a sostituire la propria lettura del materiale istruttorio a quella del giudice di merito.
- Nella responsabilità precontrattuale nei rapporti con la pubblica amministrazione, la consapevolezza del contraente privato circa la necessità di atti deliberativi e di copertura finanziaria può escludere il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto e quindi la configurabilità del danno da affidamento.
- Le doglianze che investono norme sul funzionamento dell'ente pubblico sono inammissibili se generiche o se non confrontano specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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