Cassazione Civile, Ordinanza n. 30692/2023 del 03/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione a un'istanza di rimborso IRPEF relativa agli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, proposta da un contribuente residente in un comune siciliano colpito dal sisma del 1990 e fondata sul diritto al rimborso del 90% delle imposte versate. Dopo che il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto al rimborso e, in sede di ottemperanza, aveva ordinato il pagamento della residua somma ancora dovuta, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato, del provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017, dell'art. 111 Cost. e degli artt. 69, comma 5, e 70, commi 7 e 10, d.lgs. n. 546/1992. Secondo la ricorrente, il giudice dell'ottemperanza avrebbe erroneamente ritenuto non soggetto alla riduzione del 50% il credito del contribuente e avrebbe omesso di considerare che l'attuazione del rimborso dipendeva dalla capienza del fondo stanziato e dalle modalità esecutive previste dalla normativa sopravvenuta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che nel giudizio di ottemperanza le censure ammissibili riguardano anche altri errori in procedendo, ma ha soprattutto chiarito che la disciplina sopravvenuta sul rimborso per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990 prevede un meccanismo condizionato alla capienza delle risorse e alla fase esecutiva, con possibile riduzione del 50% ove le domande eccedano il fondo. Ha però rilevato che, nelle more del giudizio di legittimità, l'amministrazione aveva eseguito integralmente il pagamento dovuto, così rendendo inutile il rinvio al giudice di merito per l'adozione dei provvedimenti di ottemperanza. Per questo il ricorso è stato respinto, con compensazione solo in favore dell'esito sostanziale della pretesa del contribuente e condanna della ricorrente alle spese. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione pubblica soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 37, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato come base dell'istanza di rimborso relativa al silenzio-rifiuto.
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato come base normativa dell'istanza di rimborso presentata dal contribuente.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
La disposizione, come modificata, disciplina il rimborso per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 e subordina l'erogazione ai limiti di spesa disponibili, prevedendo la riduzione del 50% se le richieste eccedono il fondo.
Norma modificativa della disciplina del rimborso, rilevante per il meccanismo di falcidia e per l'attuazione amministrativa.
art. 29, comma 1, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. in L. 28 febbraio 2020, n. 8
Ulteriore modifica della disciplina del rimborso richiamata nel motivo di ricorso.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2017
Atto attuativo necessario per definire modalità e procedure volte a garantire il rispetto dei limiti di spesa.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente nel motivo di ricorso in combinato disposto con le norme processuali tributarie.
art. 69, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dell'ottemperanza.
art. 70, commi 7 e 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte ribadisce che il giudizio di ottemperanza richiede un'attuazione concreta del giudicato e che i motivi di ricorso contro la sentenza di ottemperanza possono investire anche errori in procedendo relativi alla mancata o difettosa esecuzione del dictum.
art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla disciplina sostanziale del rimborso quale presupposto per la tempestività dell'istanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 dicembre 1997, n. 30
Richiamato dalla Corte come base dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso utilizzabile per l'esecuzione delle sentenze di condanna della PA.
d.m. 1 ottobre 2002
Richiamato insieme al meccanismo dell'ordine di pagamento in conto sospeso.
d.m. 24 giugno 2015
Richiamato insieme al meccanismo dell'ordine di pagamento in conto sospeso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato poiché la soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza contro una sentenza tributaria, sono deducibili non solo le violazioni delle norme che regolano il procedimento, ma anche ogni error in procedendo del giudice dell'ottemperanza, incluso il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare e integrare il giudicato.
- Quando una disciplina sopravvenuta sul rimborso pubblico prevede un fondo limitato e una possibile riduzione percentuale delle somme dovute, l'attuazione concreta del diritto può dipendere dalla capienza delle risorse e dagli atti esecutivi dell'amministrazione; il giudice dell'ottemperanza deve quindi pronunciarsi in modo specifico sul quomodo dell'esecuzione, ove necessario.
- L'amministrazione può assolvere all'obbligo di pagamento anche mediante gli strumenti esecutivi speciali previsti per le sentenze di condanna nei confronti della pubblica amministrazione, come l'ordine di pagamento in conto sospeso.
- Se, nelle more del giudizio di legittimità, la somma oggetto dell'ottemperanza viene integralmente corrisposta, viene meno l'interesse al rinvio al giudice di merito per ulteriori provvedimenti esecutivi, con conseguente rigetto del ricorso.
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