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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28169/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva acquistato nel 2007 un terreno agricolo usufruendo delle agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina. Nel 2010 il terreno era stato assegnato, nell’ambito di una scissione parziale, a una società semplice composta dai medesimi fratelli soci, tutti imprenditori agricoli. L’Agenzia delle entrate aveva emesso avviso di liquidazione revocando le agevolazioni e recuperando imposta di registro e ipotecaria, ritenendo che la scissione e la successiva assegnazione del bene integrassero un trasferimento volontario o comunque una cessazione della coltivazione diretta entro il quinquennio, con conseguente decadenza dal beneficio. La società ricorrente ha censurato la decisione della CTR che aveva confermato la revoca, deducendo violazione delle norme sulla scissione societaria e sulla decadenza dall’agevolazione: ha sostenuto che la scissione parziale non è un’alienazione del terreno, ma una vicenda organizzativa che non fa venir meno il requisito agevolativo, e che nel caso concreto risultavano comunque rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina della piccola proprietà contadina. L’Agenzia delle entrate, con ricorso incidentale condizionato, ha inoltre contestato profili processuali relativi al deposito/notifica del ricorso introduttivo e alla necessità dell’assistenza tecnica nel processo tributario.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il terzo, ha rigettato il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della società contribuente. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di merito e di legittimità, valorizzando la parziale novità delle questioni trattate e il consolidarsi successivo della giurisprudenza richiamata.

Norme richiamate

  • art. 2506, comma 1, c.c.

    La scissione parziale è considerata una vicenda traslativa che determina successione a titolo particolare nel diritto controverso, senza coincidere con una alienazione del singolo bene.

  • art. 2504-septies c.c.

    Richiamato in chiave sistematica come disciplina previgente della scissione, utile a confermare la natura traslativa dell’operazione.

  • art. 111 c.p.c.

    La successione a titolo particolare nel diritto controverso comporta l’applicabilità della disciplina sulla prosecuzione del giudizio da parte del successore.

  • art. 7 L. n. 604/1954

    La decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina opera se, entro cinque anni, il beneficiario aliena volontariamente il fondo o cessa di coltivarlo direttamente; la Corte esclude che la scissione parziale integri tale ipotesi.

  • art. 11, comma 3, L. n. 228/2001

    Richiamato dalla ricorrente e considerato nel ragionamento della Corte come norma che consente la conservazione dell’agevolazione ove permangano i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina di favore.

  • art. 173 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La scissione è fiscalmente neutrale ai fini delle imposte sui redditi e viene inquadrata come operazione sui soggetti d’imposta, non come cessione dei singoli beni.

  • art. 2, comma 3, D.P.R. 633/1972

    I passaggi di beni in dipendenza di scissione non sono considerati cessioni di beni e sono esclusi da IVA.

  • art. 10-bis L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato in via argomentativa per affermare che una riorganizzazione societaria analoga non realizza un vantaggio fiscale indebito e non è abusiva.

  • art. 16 D.Lgs. n. 546/1992

    Invocato nel ricorso incidentale sul tema della ritualità del deposito/notifica del ricorso nel processo tributario.

  • art. 20 D.Lgs. n. 546/1992

    Invocato nel ricorso incidentale sul tema del procedimento di proposizione del ricorso tributario.

  • art. 22 D.Lgs. n. 546/1992

    L’inversione cronologica tra deposito e notifica del ricorso costituisce mera irregolarità, non causa di inammissibilità, se la notifica avviene nel termine e il contraddittorio è comunque raggiunto.

  • art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario il giudice deve ordinare alla parte privata priva di difensore di munirsi di assistenza tecnica; l’inammissibilità segue solo l’eventuale mancata ottemperanza all’ordine.

  • art. 18, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato per confermare che l’assenza di difensore non comporta immediata inammissibilità, ma richiede il previo invito del giudice a munirsi di assistenza tecnica.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    Richiamati quale parametro costituzionale per l’interpretazione delle norme processuali tributarie in senso conforme al diritto di difesa e alla tutela giurisdizionale.

Massime di principio

  • La scissione parziale societaria, pur avendo effetti traslativi, non equivale all’alienazione del singolo bene trasferito: ai fini sostanziali e fiscali l’operazione va letta come trasferimento di una quota di patrimonio organizzato, non come vendita o cessione del bene in sé.
  • In tema di agevolazioni per la piccola proprietà contadina, la decadenza non si verifica automaticamente per il solo fatto che il terreno agricolo sia trasferito nell’ambito di una scissione parziale entro il quinquennio, se permangono nella società beneficiaria i requisiti richiesti dalla legge.
  • Le operazioni di riorganizzazione societaria che non realizzano un indebito vantaggio fiscale e non determinano la perdita dei requisiti sostanziali del regime agevolato non possono essere qualificate come cause di decadenza dal beneficio.
  • Nel processo tributario, il deposito del ricorso anteriore alla sua notifica non comporta inammissibilità quando la notificazione sia tempestiva e il contraddittorio risulti comunque instaurato; l’irregolarità è sanata dal raggiungimento dello scopo.
  • Nel processo tributario, per le controversie di valore superiore alla soglia di legge, l’assenza di assistenza tecnica non comporta immediata inammissibilità del ricorso: il giudice deve prima invitare la parte a munirsi di difensore abilitato, e solo il mancato adempimento legittima la declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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