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Sentenza

Sentenza del 27/10/2021 n. 30331 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La Banca aveva chiesto il rimborso di Euro 33.523,00 per IRAP 2006 versata applicando l'aliquota regionale del 5,25% (Veneto) invece di quella ritenuta corretta. L'Amministrazione aveva negato il rimborso sostenendo la legittimità della maggiorazione regionale. La questione centrale è se, per il 2006, la sospensione statale delle maggiorazioni IRAP facesse comunque applicare l'aliquota nazionale maggiorata (4,75%) oppure l'aliquota ordinaria (4,25%) o la maggiorazione regionale (5,25%), alla luce delle norme statali (Finanziarie 2004-2006) e delle leggi regionali venete che avevano disposto la maggiorazione per coprire il disavanzo sanitario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione nei termini esposti: ha ritenuto erronea l'applicazione, da parte della C.T.R., dell'aliquota del 4,25% e ha stabilito che, in presenza della sospensione statale delle maggiorazioni per il 2006, l'aliquota applicabile è quella nazionale del 4,75. Decidendo nel merito, la Corte ha annullato il diniego di rimborso nella parte relativa all'importo pagato in eccedenza rispetto a quanto sarebbe risultato applicando l'aliquota del 4,75% e ha compensato tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 3

    attribuiva alle Regioni il potere di maggiorare l'aliquota IRAP

    consente alle Regioni di disporre maggiorazioni, ma tali provvedimenti sono sospesi se intervenuta sospensione statale delle maggiorazioni

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3, comma 1, lett. a)

    sospensione delle maggiorazioni delle aliquote IRAP fino a intesa in Conferenza unificata

    sterilizza gli aumenti regionali non confermati rispetto al 2002 fino a intesa, impedendo l'efficacia delle maggiorazioni regionali in assenza di intesa o deroga

  • L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 61

    ha prorogato la sospensione delle maggiorazioni

    conferma la sospensione statale delle maggiorazioni IRAP

  • L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), art. 1, comma 175

    prevede deroga per le Regioni che devono coprire disavanzi sanitari

    introduce una deroga che permette alle Regioni in particolare situazione di coprire disavanzi sanitari con le maggiorazioni IRAP, ma la deroga vale nei limiti e nei periodi espressamente previsti

  • L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 165

    ha esteso la sospensione delle maggiorazioni fino al 31 dicembre 2006

    la sospensione statale per il 2006 permane; eventuali maggiorazioni regionali richiedono espressa e valida deroga per il medesimo periodo

  • L.R. Veneto n. 9 del 2005, art. 23

    ha confermato per il 2005 la maggiorazione dell'1% per copertura disavanzo sanitario

    la norma regionale rendeva applicabile la maggiorazione per il 2005, ma non costituisce automaticamente deroga per il 2006 senza espressa disposizione regionale riferita a quell'anno

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 45, comma 2

    aliquota nazionale prevista per alcuni soggetti (richiamata per il 4,75%)

    in assenza di efficacia della maggiorazione regionale, l'aliquota da applicare può essere la specifica aliquota nazionale prevista per taluni settori (4,75% per banche/assicurazioni) e non necessariamente l'aliquota ordinaria del 4,25%

Massime di principio

  • Se lo Stato sospende l'efficacia delle maggiorazioni IRAP, una maggiorazione regionale non è efficace per l'anno interessato a meno che la Regione non disponga una deroga espressa e valida per quel periodo in forza di una previsione normativa statale che autorizzi tale deroga.
  • Quando una deroga statale consente alle Regioni di applicare una maggiorazione solo per coprire specifici disavanzi sanitari, occorre verificare che la norma regionale sia espressa, funzionalizzata e riferita espressamente all'anno di imposta contestato; in mancanza, la maggiorazione regionale non è operativa.
  • In caso di sospensione della maggiorazione regionale per le banche/assicurazioni, l'aliquota applicabile può essere la specifica aliquota nazionale prevista per tali soggetti (nella giurisprudenza, 4,75%), non necessariamente l'aliquota ordinaria del 4,25%.
  • Il contribuente che abbia versato IRAP a un'aliquota non dovuta può ottenere il rimborso della parte versata in eccesso (calcolata rispetto all'aliquota effettivamente applicabile, es. 4,75%), e la controversia può essere decisa nel merito dalla Cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • Nelle cause con consolidata giurisprudenza di legittimità, la Corte può compensare le spese tra le parti.

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