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Sentenza

Sentenza del 27/10/2021 n. 4830 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza Locale - Imu - Ici - Ente locale - Agenzia Territorio - Notifica rendite - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Soggetto contribuente - Rendita catastale - Atto attributivo/modificativo - Mancanza efficacia - Sussiste - Illegittimità accertamento Imu - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'accertamento IMU è stato dichiarato illegittimo perché il Comune non ha dimostrato la regolare notifica degli atti attribuitivi/modificativi della rendita catastale. Poiché tali atti sono efficaci nei confronti del contribuente solo dalla data della loro notificazione, l'assenza della prova di notificazione impedisce di fondare l'accertamento su detti atti; conseguentemente l'accertamento è annullato/respinto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha emesso un accertamento IMU basato su atti attributivi/modificativi della rendita catastale, senza però provare la regolare notificazione di tali atti da parte dell'Agenzia del Territorio al contribuente. La questione riguarda l'onere probatorio sulla notificazione e l'efficacia degli atti catastali verso il contribuente.

Norme richiamate

  • legge 27 dicembre 2000, n. 342

    Gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale hanno efficacia nei confronti del contribuente solo a decorrere dalla data della loro notificazione; ne consegue l'onere per l'Amministrazione di dimostrare la regolare notifica se intende fondare su tali atti un accertamento tributario.

  • Corte di Cassazione

    Giurisprudenza che conferma il principio secondo cui l'Amministrazione deve provare la notificazione degli atti catastali e che l'inefficacia degli atti fino alla notificazione rende illegittimo l'accertamento tributario fondato su atti non notificati.

Massime di principio

  • Gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale producono effetti fiscali verso il contribuente solo dalla data di loro notificazione: non possono retroagire nei confronti del contribuente senza prova di notifica.
  • L'onere probatorio circa la regolare notificazione degli atti catastali grava sull'ente impositore (Comune) che intende utilizzarli per fondare un accertamento tributario.
  • In assenza di prova della notificazione, l'accertamento IMU (o altro tributo fondato sulla rendita catastale) è vulnerabile e può essere annullato dal giudice.
  • Il contribuente, in una situazione simile, deve eccepire l'omessa o irregolare notificazione degli atti catastali per ottenere l'annullamento dell'accertamento; l'Amministrazione deve esibire documentazione probatoria della notificazione.
  • Per i Comuni/Amministrazioni: prima di emettere accertamenti fondati su variazioni catastali, è prudente acquisire e conservare prova documentale della notificazione agli interessati (avvisi, ricevute, postale/certificata o altra prova equivalente).
  • Se la notificazione è avvenuta dopo il periodo impositivo invocato dall'ente, le maggiori pretese tributarie relative a periodi anteriori non sono legittime.

Testo integrale

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