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Sentenza

Sentenza del 27/10/2021 n. 1275 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta di registro- Atti giudiziari - Avviso di liquidazione - Atto conoscibile - Allegazione - Necessità - Mancata allegazione - Difetto di motivazione - Sussiste - Nullità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha dichiarato la nullità dell'avviso di liquidazione per difetto di motivazione e per illegittima compressione del diritto di difesa, essendo l'atto della Autorità giudiziaria richiamato non allegato e dunque non verificabile dal contribuente. Di conseguenza l'avviso impugnato è stato annullato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e l'irrogazione di sanzioni si fondavano su un provvedimento dell'Autorità giudiziaria che non era allegato all'atto impositivo e che risultava conoscibile solo al contribuente. Poiché il documento che costituiva la base di fatto e di diritto dell'accertamento non è stato prodotto né reso disponibile, l'atto impositivo è privo della necessaria motivazione e impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 24 Costituzione della Repubblica Italiana

    Tutela del diritto di difesa dinanzi a qualsiasi grado di giudizio; principio richiamato per affermare che l'omessa produzione degli atti a fondamento dell'imposizione compromette la possibilità di difesa del contribuente

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 (principi sulla motivazione degli atti amministrativi)

    Principio generale della necessità della motivazione degli atti amministrativi: un atto impositivo deve indicare i fatti e le ragioni di diritto che giustificano la decisione, e non può limitarsi a richiamare documenti non prodotti o non accessibili

  • Normativa sull'imposta di registro (es. D.P.R. n. 131/1986 e successive modificazioni)

    Regolamenta l'imposta di registro e gli strumenti di liquidazione e riscossione; nella prassi giurisprudenziale si rileva che gli avvisi di liquidazione devono essere adeguatamente motivati e corredati di documenti quando l'accertamento si fonda su provvedimenti esterni

Massime di principio

  • Un avviso di liquidazione che si fonda su un atto esterno (sentenza, provvedimento giudiziario, documento di terzi) deve allegare copia dell'atto ovvero indicare con precisione come il contribuente possa prenderne visione; altrimenti sussiste difetto di motivazione.
  • La mancata produzione dell'atto su cui si basa l'accertamento configura un'illecita compressione del diritto di difesa e può determinare la nullità dell'atto impositivo.
  • L'amministrazione deve esplicitare fatti e ragioni giuridiche e rendere accessibili le fonti documentali; il richiamo generico a provvedimenti non prodotti non è sufficiente.
  • Nel caso di ricezione di un avviso carente, il contribuente deve chiedere la produzione del documento o eccepire la nullità per difetto di motivazione; se il giudice accerta l'omissione, l'atto viene annullato.
  • Per evitare contenzioso, l'amministrazione dovrebbe allegare sempre le copie degli atti esterni utilizzati a fondamento dell'avviso o, quantomeno, indicare modalità immediate e certe per la loro consultazione da parte del contribuente.

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