Sentenza del 27/10/2021 n. 1271 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - Appello - Contenuto dell'impugnazione - Individuazione dei punti contestati - Necessità - Contestazione omessa pronuncia - Mancata indicazione delle questioni non trattate - Inammissibilità dell'appello - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile per carenza dei requisiti formali dell'impugnazione: il giudice ha ritenuto che la mera allegazione di omessa pronuncia, priva dell'esplicitazione delle questioni ritenute non trattate e delle relative critiche, non consente di individuare l'oggetto dell'impugnazione e quindi non soddisfa i requisiti di ammissibilità dell'appello. Conseguentemente l'impugnazione è stata respinta per inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
In appello veniva dedotta esclusivamente l'omessa pronuncia del giudice di primo grado, senza però individuare in modo chiaro e specifico le questioni, i punti della sentenza contestati e le critiche mosse nei confronti della decisione impugnata. La normativa e la giurisprudenza in materia di processo tributario richiedono che l'impugnazione contenga l'indicazione precisa dei punti contestati a pena di inammissibilità.
Norme richiamate
Norme e principi del processo tributario (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - disciplina del processo d'appello)
Il giudice interpreta il principio secondo cui l'atto di impugnazione deve consentire l'individuazione puntuale delle questioni e delle doglianze mosse dall'appellante; l'omessa individuazione rende l'appello inammissibile.
Massime di principio
- L'appello deve indicare chiaramente i punti della sentenza impugnata e le censure mosse: una generica affermazione di omessa pronuncia è insufficiente.
- Se si deduce l'omessa pronuncia occorre specificare quali questioni si ritengono non valutate dal primo giudice e perché esse avrebbero inciso sull'esito del giudizio.
- L'atto di impugnazione deve contenere i motivi dettagliati con indicazione delle norme, dei fatti e degli elementi probatori rilevanti per le censure proposte.
- La mancata specificazione dell'oggetto dell'impugnazione può comportare la dichiarazione di inammissibilità dell'appello senza esame nel merito.
- Per evitare l'inammissibilità, è buona pratica elencare per punti le questioni contestate, collegare ciascuna critica a parti concrete della motivazione della sentenza impugnata e indicare il rimedio richiesto.
- Quando si contesta una omissione del giudice di primo grado, formulare espressamente le questioni che si ritiene non siano state decise e spiegare la rilevanza di tali omessi accertamenti ai fini della decisione.
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