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Sentenza

Sentenza del 27/10/2021 n. 88 - Comm. Trib. Prov. Pordenone

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione degli avvisi di accertamento n. TI701NR002239/2014 e TI701NR002240/2015 che avevano imputato alla ricorrente utili extracontabili accertati in capo alla società partecipata e conseguente recupero di imposte (Irpef e addizionali). Le censure erano: nullità derivata degli avvisi per nullità di quelli notificati alla società; violazione del diritto al contraddittorio anticipato ex art.12 Statuto del Contribuente; illegittimità per carenza dei presupposti di cui all'art.41-bis DPR 600/1973; inadempimento dell'onere probatorio dell'Amministrazione circa la percezione dei maggiori utili; carente motivazione su interessi e sanzioni e violazione del principio di proporzionalità.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: il contraddittorio ex art.12 non fosse applicabile nel caso perché riguarda i tributi armonizzati o solo quando la legge lo prevede; l'accertamento parziale ex art.41-bis DPR 600/1973 è compatibile con il metodo induttivo e non è stato violato; la presunzione di distribuzione agli azionisti di utili extracontabili è applicabile alle società di capitali a base ristretta e gravava sulla ricorrente l'onere di provare il reinvestimento degli utili o la propria estraneità alla gestione, prova che non ha fornito; è ammessa motivazione per relationem all'accertamento divenuto definitivo nei confronti della società; la determinazione di interessi e sanzioni è sufficientemente motivata e le sanzioni sono state applicate al minimo legale. Di conseguenza sono stati confermati gli avvisi impugnati e condannata la ricorrente alle spese di lite per Euro 9.857,80.

Norme richiamate

  • art. 12 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente)

    Il principio del contraddittorio procedimentale richiamato dall'art.12 si applica per i tributi armonizzati di origine europea; per tributi non armonizzati l'obbligo del contraddittorio sussiste solo se previsto da norma specifica, non ricorrente nel caso.

  • art. 41-bis D.P.R. 600/1973

    L'istituto dell'accertamento parziale serve per sollecita emersione della materia imponibile e non è un metodo autonomo rispetto agli articoli 38 e 39 del DPR 600/1973; può basarsi anche sul metodo induttivo e l'Ufficio può limitarsi ad accertare il maggior reddito sulla base degli elementi istruttori disponibili.

  • art. 295 c.p.c. (richiamato nel processo tributario per sospensione)

    L'accertamento nei confronti della società costituisce antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci; pertanto il giudizio tributario relativo ai soci deve essere sospeso in presenza di giudizio pendente relativo alla società quando gli atti sono logicamente connessi.

  • D.Lgs. n.546/1992 art. 1

    Richiamo generale che rende applicabili nel processo tributario le norme processuali civili richiamate, ivi compreso l'art.295 c.p.c. per la sospensione.

  • art. 5 TUIR

    In contrasto con la trasparenza per le società di persone: nelle società di capitali a base ristretta non opera la trasparenza e quindi si applica la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili.

  • art. 15 comma 2-sexies D.Lgs. 546/1992

    Norma richiamata in relazione alla liquidazione delle spese di lite; le spese sono state liquidate conformemente alla nota spese e a questo comma.

Massime di principio

  • Quando vengono accertati utili extracontabili in capo a una società di capitali a base ristretta, l'amministrazione può presumere la distribuzione di tali utili ai soci; la prova contraria grava sul socio.
  • Il socio che vuole evitare la tassazione deve provare che gli utili sono stati reinvestiti o accantonati dalla società oppure dimostrare la propria estraneità concreta alla gestione societaria (ruolo meramente formale).
  • L'accertamento parziale ex art.41-bis DPR 600/1973 è legittimo anche se basato su metodi induttivi e può essere utilizzato per accertare redditi non dichiarati sulla base di elementi istruttori e segnalazioni.
  • Il diritto al contraddittorio procedimentale ex art.12 Statuto del Contribuente trova applicazione prevalentemente per tributi armonizzati; per i tributi non armonizzati occorre una norma che lo preveda espressamente.
  • Se l'accertamento nei confronti della società è logico-giuridicamente antecedente a quello contro i soci, il giudizio relativo ai soci può essere sospeso fino alla definizione del contenzioso sulla società (art.295 c.p.c. richiamato nel processo tributario).
  • È ammessa la motivazione per relationem richiamando elementi e accertamenti divenuti definitivi in capo alla società; il socio non può riproporre doglianze già decise nei confronti della società quando quell'accertamento è definitivo.
  • Le contestazioni su interessi e sanzioni richiedono che l'avviso indichi tassi, presupposti normativi e misura delle sanzioni; l'applicazione del minimo legale tende a rendere conforme l'irrogazione alle esigenze di proporzionalità.

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