Sentenza del 27/10/2021 n. 88 - Comm. Trib. Prov. Pordenone
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione degli avvisi di accertamento n. TI701NR002239/2014 e TI701NR002240/2015 che avevano imputato alla ricorrente utili extracontabili accertati in capo alla società partecipata e conseguente recupero di imposte (Irpef e addizionali). Le censure erano: nullità derivata degli avvisi per nullità di quelli notificati alla società; violazione del diritto al contraddittorio anticipato ex art.12 Statuto del Contribuente; illegittimità per carenza dei presupposti di cui all'art.41-bis DPR 600/1973; inadempimento dell'onere probatorio dell'Amministrazione circa la percezione dei maggiori utili; carente motivazione su interessi e sanzioni e violazione del principio di proporzionalità.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: il contraddittorio ex art.12 non fosse applicabile nel caso perché riguarda i tributi armonizzati o solo quando la legge lo prevede; l'accertamento parziale ex art.41-bis DPR 600/1973 è compatibile con il metodo induttivo e non è stato violato; la presunzione di distribuzione agli azionisti di utili extracontabili è applicabile alle società di capitali a base ristretta e gravava sulla ricorrente l'onere di provare il reinvestimento degli utili o la propria estraneità alla gestione, prova che non ha fornito; è ammessa motivazione per relationem all'accertamento divenuto definitivo nei confronti della società; la determinazione di interessi e sanzioni è sufficientemente motivata e le sanzioni sono state applicate al minimo legale. Di conseguenza sono stati confermati gli avvisi impugnati e condannata la ricorrente alle spese di lite per Euro 9.857,80.
Norme richiamate
art. 12 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente)
Il principio del contraddittorio procedimentale richiamato dall'art.12 si applica per i tributi armonizzati di origine europea; per tributi non armonizzati l'obbligo del contraddittorio sussiste solo se previsto da norma specifica, non ricorrente nel caso.
art. 41-bis D.P.R. 600/1973
L'istituto dell'accertamento parziale serve per sollecita emersione della materia imponibile e non è un metodo autonomo rispetto agli articoli 38 e 39 del DPR 600/1973; può basarsi anche sul metodo induttivo e l'Ufficio può limitarsi ad accertare il maggior reddito sulla base degli elementi istruttori disponibili.
art. 295 c.p.c. (richiamato nel processo tributario per sospensione)
L'accertamento nei confronti della società costituisce antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci; pertanto il giudizio tributario relativo ai soci deve essere sospeso in presenza di giudizio pendente relativo alla società quando gli atti sono logicamente connessi.
D.Lgs. n.546/1992 art. 1
Richiamo generale che rende applicabili nel processo tributario le norme processuali civili richiamate, ivi compreso l'art.295 c.p.c. per la sospensione.
art. 5 TUIR
In contrasto con la trasparenza per le società di persone: nelle società di capitali a base ristretta non opera la trasparenza e quindi si applica la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili.
art. 15 comma 2-sexies D.Lgs. 546/1992
Norma richiamata in relazione alla liquidazione delle spese di lite; le spese sono state liquidate conformemente alla nota spese e a questo comma.
Massime di principio
- Quando vengono accertati utili extracontabili in capo a una società di capitali a base ristretta, l'amministrazione può presumere la distribuzione di tali utili ai soci; la prova contraria grava sul socio.
- Il socio che vuole evitare la tassazione deve provare che gli utili sono stati reinvestiti o accantonati dalla società oppure dimostrare la propria estraneità concreta alla gestione societaria (ruolo meramente formale).
- L'accertamento parziale ex art.41-bis DPR 600/1973 è legittimo anche se basato su metodi induttivi e può essere utilizzato per accertare redditi non dichiarati sulla base di elementi istruttori e segnalazioni.
- Il diritto al contraddittorio procedimentale ex art.12 Statuto del Contribuente trova applicazione prevalentemente per tributi armonizzati; per i tributi non armonizzati occorre una norma che lo preveda espressamente.
- Se l'accertamento nei confronti della società è logico-giuridicamente antecedente a quello contro i soci, il giudizio relativo ai soci può essere sospeso fino alla definizione del contenzioso sulla società (art.295 c.p.c. richiamato nel processo tributario).
- È ammessa la motivazione per relationem richiamando elementi e accertamenti divenuti definitivi in capo alla società; il socio non può riproporre doglianze già decise nei confronti della società quando quell'accertamento è definitivo.
- Le contestazioni su interessi e sanzioni richiedono che l'avviso indichi tassi, presupposti normativi e misura delle sanzioni; l'applicazione del minimo legale tende a rendere conforme l'irrogazione alle esigenze di proporzionalità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 ott 2021Sentenza del 27/10/2021 n. 457 - Comm. Trib. Prov. Modena
- Sentenza · 27 ott 2021Sentenza del 27/10/2021 n. 1271 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 27 ott 2021Sentenza del 27/10/2021 n. 1275 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 27 ott 2021Sentenza del 27/10/2021 n. 4825 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 27 ott 2021Sentenza del 27/10/2021 n. 4830 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 27 ott 2021Sentenza del 27/10/2021 n. 30331 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →