Sentenza del 27/10/2021 n. 457 - Comm. Trib. Prov. Modena
Avviso di accertamento - Regime c.d. dei minimi - Requisito della novità dell'attività svolta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione ha emesso un avviso di accertamento ritenendo che l'attività svolta dal contribuente non fosse "nuova" ai fini del regime c.d. dei minimi e che pertanto non sussistessero i requisiti per l'applicazione del regime agevolato. Il contribuente ha invece dedotto che l'attività è stata avviata dopo periodi di tirocinio, pratica e apprendistato e che tali periodi non costituiscono una mera prosecuzione dell'attività professionale soggetta a tassazione differente.
La decisione
Il giudice ha accolto le ragioni del contribuente: ha ritenuto che i periodi di tirocinio, pratica e apprendistato non configurano automaticamente una prosecuzione dell'attività professionale svolta sotto forma autonoma e continuativa. Perciò è stato riconosciuto il requisito della novità dell'attività ai fini del regime dei minimi e l'avviso di accertamento è stato annullato o comunque non condiviso nella parte che negava l'accesso al regime agevolato. Il provvedimento ha sottolineato l'onere dell'Amministrazione di provare la continuità e la sussistenza di un'attività già esercitata in termini tali da escludere la novità.
Norme richiamate
normativa sul regime dei minimi / regime forfettario (disciplinato dalla normativa tributaria vigente)
Il requisito della "novità" dell'attività deve essere valutato concretamente: non si può ritenere automaticamente mancante laddove l'attività professionale sia stata preceduta da periodi di tirocinio, pratica o apprendistato. L'accesso al regime agevolato richiede elementi di continuità e autonomia dell'attività che l'Amministrazione deve provare.
principio dell'onere probatorio in materia tributaria
Spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare che l'attività esercitata dal contribuente costituisce mera prosecuzione di una preesistente attività e non una nuova iniziativa; in assenza di prove idonee prevale la qualificazione favorevole al contribuente.
Massime di principio
- I periodi di tirocinio, pratica o apprendistato non sono di per sé prova che l'attività professionale successiva costituisca una prosecuzione dell'attività: vanno valutati gli elementi di autonomia, continuità e capacità reddituale effettiva.
- L'onere di dimostrare la continuità dell'attività grava sull'Amministrazione finanziaria: essa deve fornire prove concrete (es. organici clienti, fatturato continuativo, rapporto di lavoro trasformato in attività autonoma, stessa partita IVA già operativa) che smentiscano la novità dell'attività.
- Per dimostrare la novità dell'attività il contribuente dovrebbe documentare la fine dei tirocini/apprendistati, l'apertura della partita IVA, l'iscrizione agli ordini professionali (se pertinente), l'assenza di rapporti di lavoro autonomo o di una clientela stabile precedente alla data di inizio dichiarata.
- La valutazione deve essere fattuale e caso per caso: elementi come diverso oggetto sociale/AT E C O, mancanza di fatturato antecedente, autonomia organizzativa e diversa modalità di svolgimento dell'attività favoriscono la qualificazione come attività nuova.
- In dubio favorevole al contribuente se l'Amministrazione non fornisce prova convincente della prosecuzione dell'attività; quindi preservare e produrre documentazione idonea è determinante per l'esito della controversia.
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