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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16440/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine da lavori di ristrutturazione eseguiti da un professionista su incarico di un soggetto poi divenuto debitore. Ottenuto un decreto ingiuntivo per il corrispettivo non pagato, il creditore avviava esecuzione forzata e pignorava solo una quota pari a un quinto dell’immobile abitato dal debitore. Definita l’espropriazione con trasferimento della quota pignorata, il creditore promuoveva poi esecuzione per il rilascio dell’immobile. Contro tale iniziativa si opponevano due figli del debitore e la convivente, sostenendo, in sostanza, che il debitore dovesse considerarsi proprietario dell’intero immobile perché i coeredi non avrebbero accettato l’eredità dei genitori e, inoltre, che un testamento olografo rinvenuto successivamente devolvesse la nuda proprietà ai tre figli e l’usufrutto alla convivente. Il tribunale e poi la corte d’appello respingevano le opposizioni, qualificando la domanda come accertamento dell’acquisto per usucapione dell’intera proprietà in capo al debitore e rilevando, in ogni caso, la mancata prova delle circostanze invocate. In cassazione ricorrevano solo due dei soccombenti, impugnando la decisione di merito; il creditore intimato non si costituiva. La Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso perché rileva d’ufficio la tardività del ricorso per cassazione, proposto oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., senza applicazione della sospensione feriale ai giudizi di opposizione ex art. 615 c.p.c. e, per alcuni profili, ex art. 619 c.p.c.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per tardività: la sentenza d'appello era stata pubblicata il 9 aprile 2021 e il ricorso era stato consegnato per la notifica il 9 novembre 2021, quindi oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. La Corte precisa inoltre che, per la natura del giudizio di opposizione all’esecuzione e/o di terzo, non opera la sospensione feriale dei termini. Non vengono liquidate spese per mancata difesa dell’intimato; viene invece disposto l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Termine semestrale per proporre ricorso per cassazione; il ricorso è stato considerato tardivo perché notificato oltre tale termine dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato per qualificare, quanto alla posizione di alcuni ricorrenti, il giudizio come opposizione all'esecuzione.

  • art. 619 c.p.c.

    Richiamato per qualificare, quanto ad alcuni dei ricorrenti, il giudizio come opposizione di terzo all'esecuzione.

  • artt. 1 e 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742

    Richiamati per escludere l'applicazione della sospensione feriale dei termini al giudizio in questione.

  • art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

    Richiamato, insieme alla L. n. 742/1969, per escludere la sospensione feriale nel tipo di procedimento esaminato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., computato dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
  • Nei giudizi di opposizione all'esecuzione e, per i profili pertinenti, di opposizione di terzo, non opera la sospensione feriale dei termini processuali.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso deriva dalla tardività, la Corte può definire la causa senza esaminare i motivi di impugnazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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