Cassazione Civile, Ordinanza n. 24983/2023 del 22/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da due contratti preliminari di vendita di immobili, stipulati dal promissario acquirente con un soggetto che aveva agito spendendo la qualità di procuratore speciale dei tre convenuti. Dopo la stipula, l'acquirente ha sostenuto di avere appreso che i convenuti non erano più proprietari dei beni e ha chiesto la restituzione delle caparre versate, pari complessivamente a euro 185.000,00, ritenendole non dovute. I convenuti hanno resistito affermando che il vero titolare/interlocutore fosse in realtà il soggetto che aveva ricevuto le somme, il quale avrebbe agito in proprio, e hanno sostenuto che l'acquirente fosse consapevole di tale situazione. In Cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1351, 1387, 1470, 1703, 1704, 1705 e 1732, comma 2, c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente ravvisato un mandato sottostante alla procura a vendere; secondo i ricorrenti, la procura rispondeva a uno scopo di garanzia e il soggetto che aveva negoziato avrebbe agito in proprio, non come rappresentante. Hanno inoltre richiamato varie circostanze fattuali che, a loro dire, dimostravano la conoscenza da parte dell'acquirente della reale situazione, e quindi l'irrilevanza della spendita della qualità di rappresentante.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato. Ha osservato che le doglianze miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti di causa, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità nei limiti dedotti. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva accertato, in fatto, che il soggetto che aveva stipulato il preliminare aveva agito espressamente quale procuratore dei convenuti e che mancava il requisito decisivo della irrevocabilità della procura, essendo questa stata revocata. Richiamando anche il precedente citato in motivazione, la Corte ha ribadito che la vendita indiretta tramite procura irrevocabile a vendere può produrre effetti assimilabili al trasferimento solo se la procura sia davvero irrevocabile e sia funzionale all'interesse dell'acquirente; nel caso concreto tale presupposto mancava. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e con attestazione della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ravvisi una falsa applicazione, poiché la censura investe il giudizio di fatto e non l'interpretazione della norma
richiamato dai ricorrenti in tema di rappresentanza; la Corte ritiene che la questione sia stata risolta in fatto, essendo stato accertato che il soggetto aveva agito quale procuratore
citato dai ricorrenti nel quadro della disciplina della vendita, ma non ritenuto erroneamente applicato
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'assenza di mandato; la Corte non accoglie la doglianza perché attiene alla ricostruzione del rapporto in fatto
richiamato dai ricorrenti in tema di mandato con rappresentanza, ma la censura è ritenuta non scrutinabile perché diretta a contestare l'accertamento di merito
richiamato dai ricorrenti in tema di mandato senza rappresentanza, ma senza rilievo decisivo nel caso concreto
richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la Corte precisa che la violazione di legge non può essere utilizzata per sovvertire l'accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte osserva che il vizio motivazionale non è scrutinabile nel caso di specie per la presenza di doppia conforme
richiamato nella ricostruzione dei fatti per il precedente tentativo di sequestro conservativo promosso dall'acquirente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
citato quale norma di inserzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile come violazione di legge la mera richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.
- La censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. presuppone un errore nell'interpretazione o applicazione della norma, non la contestazione dell'accertamento della fattispecie concreta.
- Quando i giudici di merito abbiano ricostruito un rapporto come rappresentativo sulla base degli atti, il ricorrente non può trasformare la critica in un riesame del merito delle prove per ottenere una nuova qualificazione del fatto.
- La configurabilità di una vendita indiretta idonea a produrre effetti assimilabili al trasferimento richiede, in particolare, che la procura a vendere sia effettivamente irrevocabile; in mancanza di tale requisito non può sostenersi che il procuratore abbia acquisito la piena disponibilità del bene in modo equiparabile al proprietario.
- Se la procura a vendere è stata espressamente spesa come rappresentanza nel preliminare, e il giudice di merito accerta che non vi era un diverso assetto negoziale dimostrato, resta fermo l'obbligo del rappresentato verso il promissario acquirente per le somme versate a titolo di caparra.
- Nel giudizio di cassazione la presenza di una doppia conforme limita ulteriormente il sindacato sul vizio motivazionale, impedendo di rimettere in discussione l'apprezzamento probatorio effettuato nei gradi di merito.
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