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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18557/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso del contribuente contro il diniego di rimborso. Ha inoltre compensato le spese dei giudizi di merito, mentre ha posto a carico del contribuente le spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di euro 8.475,56, corrispondenti alla prima rata dell'imposta sostitutiva versata il 13 dicembre 2002 ai sensi dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001 per la rideterminazione del valore di un terreno edificabile. Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso il 20 maggio 2008; l'Agenzia l'aveva respinta ritenendola tardiva perché oltre il termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973. La CTR aveva invece confermato il primo grado, ritenendo che la disciplina applicabile non fosse l'art. 38 citato, ma il completamento della procedura di rivalutazione solo con la dichiarazione successiva al versamento, da cui decorrerebbe il termine per chiedere il rimborso. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia deduceva violazione di legge, denunciando l'erronea esclusione dell'applicabilità generale dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 ai versamenti indebiti e contestando la legittimità del rimborso.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    non è applicabile al caso come rimedio per ottenere il rimborso dell'imposta sostitutiva versata per la rivalutazione del terreno, perché l'obbligazione tributaria si perfeziona irreversibilmente con il versamento della prima rata e la perizia giurata, rendendo non rimborsabile quanto pagato in assenza di errori rilevanti

  • art. 7 l. 28 dicembre 2001, n. 448

    la facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili si perfeziona con la redazione della perizia giurata e con il versamento dell'intera imposta sostitutiva o della prima rata, determinando un'obbligazione tributaria definitiva

  • art. 81, comma 1, lett. a) e b), d.P.R. n. 917 del 1986

    norma richiamata per inquadrare il regime delle plusvalenze cui si collega l'opzione di rivalutazione del terreno

  • art. 67, comma 1, lett. a) e b), d.P.R. n. 917 del 1986

    norma vigente che ha sostituito la precedente disciplina delle plusvalenze

  • art. 1 d.lgs. n. 344 del 2003

    richiamato solo quale disposizione modificativa della disciplina fiscale delle plusvalenze

  • art. 1428 c.c.

    l'irretrattabilità dell'opzione per la rivalutazione può cedere solo in presenza di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale

Massime di principio

  • In materia di rivalutazione dei terreni edificabili, l'esercizio dell'opzione ex art. 7 l. n. 448 del 2001, una volta completate le condizioni previste dalla legge, perfeziona in modo irreversibile l'obbligazione tributaria e impedisce al contribuente di ottenere il rimborso delle somme versate.
  • La scelta di avvalersi della rideterminazione del valore del bene, con versamento dell'imposta sostitutiva, costituisce manifestazione di volontà non assimilabile a una mera dichiarazione di scienza: non è quindi liberamente emendabile tramite la procedura di rimborso prevista per i versamenti indebitI.
  • Il rimborso delle somme pagate in esecuzione di una scelta fiscale consapevole non è ammissibile, salvo che ricorrano i presupposti di un errore essenziale e riconoscibile, nei limiti di cui all'art. 1428 c.c.
  • Quando la questione principale è l'ammissibilità stessa del rimborso per irripetibilità del pagamento, restano assorbite le ulteriori contestazioni sulla tempestività dell'istanza restitutoria.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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