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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05774/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato all'associazione un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, recuperando a tassazione maggiori componenti imponibili ai fini IRAP e rettificando detrazioni IVA, in relazione a costi ritenuti non inerenti e documentati da fatture emesse da una società in accomandita semplice riconducibile ai familiari dei soci. Erano stati emessi anche due avvisi ai soci, per maggiori redditi da partecipazione. La CTR aveva confermato l'annullamento degli atti ritenendo provati il rapporto contrattuale e gli incarichi, l'inerenza dei costi, la congruità del corrispettivo forfetario e l'assenza di finalità elusive. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 109 TUIR, 2697 e 2729 c.c. per avere la CTR errato nel ritenere inerenti i costi e nel riparto dell'onere della prova; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., 115 c.p.c., dell'art. 54 TUIR e dei principi in tema di abuso del diritto, sostenendo che il rapporto con la società terza fosse privo di reale causa economica e funzionale soltanto al risparmio fiscale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi perché, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, essi miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dalla CTR. In particolare, ha rilevato che l'Ufficio aveva contestato solo la mancanza di prova dell'inerenza dei costi, non la loro inesistenza o incongruità; ha quindi condiviso l'approdo della CTR secondo cui la documentazione contrattuale e le lettere di incarico, integrate dai nominativi dei clienti coinvolti, erano idonee a sorreggere la deducibilità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la società incaricata svolgeva attività anche per altri clienti e che l'esternalizzazione rispondeva a esigenze economico-organizzative, sicché mancava la prova dell'esclusivo fine fiscale e, comunque, la censura pretendeva un riesame del fatto precluso in sede di legittimità. L'Agenzia è stata condannata alle spese; non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la sua qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 109 TUIR

    La deducibilità dei costi richiede l'inerenza all'attività d'impresa; la prova dell'esistenza, natura e destinazione del costo grava sul contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare l'esistenza e l'inerenza del costo dedotto, e la sua coerenza economica se contestata, incombe sul contribuente.

  • art. 2729 c.c.

    La censura non poteva risolversi in una diversa lettura degli elementi presuntivi e del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere usata per ottenere una revisione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non è consentita in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio o del convincimento formato dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La contestazione del convincimento del giudice sulle prove esula dal sindacato di legittimità quando mira a una rivalutazione del fatto.

  • art. 54 TUIR

    La norma invocata dall'Ufficio non è stata ritenuta applicabile nei termini prospettati, perché la CTR ha escluso che l'operazione fosse meramente fiscale e ha valorizzato la funzione organizzativa dell'esternalizzazione.

  • art. 331 c.p.c.

    La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari non imponeva nel caso concreto un termine, avuto riguardo all'esito del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non trova applicazione nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di deduzione dei costi e detrazione IVA, il contribuente deve dimostrare l'esistenza del costo, la sua documentazione, l'inerenza all'attività esercitata e, se contestata, la coerenza economica dell'operazione; la mera contabilizzazione non basta.
  • L'inerenza può essere provata anche mediante documenti diversi dalla fattura, purché idonei a integrare la descrizione dell'operazione e a collegarla concretamente all'attività d'impresa o professionale.
  • La contestazione dell'Agenzia che si limiti alla mancanza di prova dell'inerenza non equivale a una deduzione di inesistenza o incongruità del costo, con conseguente diverso perimetro dell'accertamento.
  • Il sindacato di legittimità non consente di sovrapporre una diversa valutazione delle prove o dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale.
  • Non integra abuso del diritto l'operazione che, pur producendo un risparmio fiscale, sia sorretta anche da ragioni extrafiscali non marginali, specie se di natura organizzativa o di miglioramento funzionale dell'attività.
  • L'abuso del diritto richiede la prova di un uso distorto di strumenti negoziali privo di apprezzabili ragioni economiche; se l'operazione risponde a un'effettiva esigenza organizzativa ed è svolta anche verso terzi, il fine elusivo non può presumersi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaAbuso del diritto

Testo integrale

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