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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22615/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (destinatario sanzioni)

La controversia

La controversia nasce da undici verbali di accertamento per violazione dei limiti di velocità ex art. 142 c.d.s., elevati il 22 marzo 2017 dalla polizia municipale di un’unione di comuni, con sanzioni pecuniarie differenziate per importo. La società destinataria proponeva opposizione ex artt. 204-bis c.d.s. e 7 d.lgs. 150/2011 davanti al Giudice di pace, che respingeva l’opposizione ma rideterminava la sanzione applicando la continuazione tra gli illeciti amministrativi. In appello l’ente accertatore deduceva ultra petizione e, in subordine, l’erronea applicazione del cumulo giuridico; la società opposta eccepiva anche difetto di legittimazione passiva dell’unione. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’appello, escludeva la continuazione per la pluralità di condotte e rideterminava gli importi. In cassazione la società ricorrente articolava cinque motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione, con illegittima concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in un giudizio regolato dal rito del lavoro; 2) violazione delle norme processuali e del d.lgs. 150/2011 per difetto di legittimazione passiva e attiva dell’unione di comuni; 3) violazione degli artt. 142 e 179 c.d.s. e della normativa unionale sui tachigrafi, sostenendo che i superamenti di velocità accertati non sarebbero rilevanti se di durata inferiore al minuto e non sarebbe stata verificata la durata dello scostamento; 4) violazione del Regolamento n. 561/2006 per incompetenza territoriale dell’organo accertatore; 5) illogicità e irrazionalità del sistema sanzionatorio, anche in relazione all’art. 3 Cost., per mancata applicazione della continuazione e sproporzione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative regolati dal d.lgs. 150/2011, anche in appello, si applichi il rito del lavoro e che l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determini nullità insanabile della sentenza ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza del Tribunale di Lodi è stata cassata con rinvio allo stesso Tribunale, in diversa composizione monocratica, perché rinnovi la decisione nel rispetto del principio affermato e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 204-bis c.d.s.

    norma richiamata come base dell’opposizione avverso il verbale di accertamento della violazione stradale.

  • art. 7 d.lgs. n. 150/2011

    individua il rito applicabile alle opposizioni a sanzioni amministrative e richiama, per esclusione, le regole del rito del lavoro applicabili anche in appello.

  • art. 142, primo comma, c.d.s.

    norma sostanziale violata secondo i verbali, relativa al superamento dei limiti di velocità.

  • art. 198 c.d.s.

    richiamato nel giudizio di merito per il principio di continuazione/cumulo giuridico tra illeciti amministrativi.

  • art. 190 c.p.c.

    richiamato per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, ritenuto incompatibile con la necessità di lettura del dispositivo nel rito applicabile.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per censurare nullità processuali, in particolare l’omessa lettura del dispositivo e altri vizi del procedimento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale in tema di disciplina della velocità e del controllo dei veicoli.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla legittimazione passiva e al contraddittorio.

  • art. 179 c.d.s.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei veicoli e dei dispositivi di controllo.

  • art. 19 del Regolamento n. 561/2006

    invocato per sostenere l’incompetenza territoriale dell’organo accertatore rispetto ad alcune infrazioni.

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel motivo di censura della presunta irrazionalità e sproporzione del sistema sanzionatorio.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    utilizzato come base della nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile al raggiungimento dello scopo dell’atto.

  • art. 429 c.p.c.

    considerato applicabile, per il rito del lavoro richiamato dal d.lgs. 150/2011, come norma che impone la lettura del dispositivo all’udienza di discussione.

  • art. 437 c.p.c.

    considerato applicabile in appello, nel rito del lavoro, e dunque fonte dell’obbligo di lettura del dispositivo all’udienza di discussione.

  • art. 2 d.lgs. n. 150/2011

    letto a contrario per affermare l’applicabilità delle norme del rito del lavoro non espressamente escluse, tra cui gli artt. 429 e 437 c.p.c.

  • art. 32 d.lgs. n. 267/2000

    richiamato per qualificare l’unione di comuni come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e funzioni associate.

  • direttiva n. 22/2006

    richiamata dalla ricorrente insieme alla normativa di recepimento in tema di controllo della velocità dei veicoli.

  • d.lgs. n. 144/2008

    richiamato come norma di recepimento della direttiva in tema di controllo dei tachigrafi e dei limiti di velocità.

  • art. 47 c.d.s.

    richiamato per la classificazione del veicolo come appartenente alla categoria N3.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative disciplinati dal d.lgs. 150/2011, il rito del lavoro si applica anche in appello e comporta l’obbligo del giudice di pronunciare sentenza dando lettura del dispositivo all’udienza di discussione.
  • L’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione, nei procedimenti soggetti al rito del lavoro, integra una nullità insanabile della sentenza ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c., perché incide su un requisito formale essenziale per il raggiungimento dello scopo dell’atto.
  • Quando una nullità processuale definisce il giudizio di merito, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e la decisione va cassata con rinvio al giudice di merito perché rinnovi la pronuncia nel rispetto della regola processuale violata.
  • La correttezza della costituzione e della partecipazione in giudizio degli enti che agiscono o resistono in materia di sanzioni amministrative va valutata alla luce della disciplina speciale e della qualificazione dell’ente quale soggetto dotato di personalità giuridica e funzioni conferite dai comuni aderenti.
  • La censura relativa alla misura della sanzione e alla configurabilità della continuazione tra illeciti amministrativi attiene a profili che possono essere esaminati solo dopo aver superato le questioni processuali pregiudiziali che rendono invalida la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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