Cassazione Penale, Ordinanza n. 36496/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 12 marzo 2026, che aveva parzialmente riformato la condanna pronunciata dal GIP del Tribunale di Pisa e rideterminato la pena in cinque anni, cinque mesi e sedici giorni di reclusione e 36.433 euro di multa. La condanna riguardava: resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento (capo A); reati in materia di stupefacenti (capo B); ricettazione, detenzione abusiva di armi e ulteriori violazioni della legislazione sulle armi (capo C); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (capo D); porto di armi od oggetti atti ad offendere (capo E). Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 455 c.p., contestando la valutazione delle venticinque banconote false da 50 euro rinvenute nella sua abitazione e sostenendo che fossero state accantonate dalla moglie nell'attività di ristorazione. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza, anziché in equivalenza. Il 25 agosto 2026 la difesa ha inoltre chiesto la trasmissione del ricorso alla quarta sezione e la trattazione orale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Il primo sollecitava una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità; la motivazione d'appello aveva ritenuto non verosimile la spiegazione relativa alle banconote, osservando che era improbabile che in un esercizio commerciale fossero state spese venticinque banconote false e che, comunque, l'esercente avrebbe dovuto separarle da quelle autentiche e denunciarne il rinvenimento. Le censure difensive sono state giudicate generiche e dirette a contestare l'efficacia dimostrativa delle prove. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte d'appello aveva motivato il giudizio di equivalenza valorizzando la gravità, l'abitualità e l'estrema offensività della condotta, anche in ragione dell'ingente quantitativo di hashish e cocaina trasportato, e ritenendo che la resipiscenza non prevalesse su tali elementi; la motivazione è stata considerata adeguata e non manifestamente illogica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Norme richiamate
La Corte ha spiegato che la tesi difensiva, secondo cui le venticinque banconote da 50 euro rinvenute nell'abitazione dell'imputato sarebbero state accantonate dalla moglie nell'ambito della propria attività di ristorazione, non era verosimile, posto che è altamente improbabile che in un esercizio commerciale siano spese venticinque banconote false e, in ogni caso, l'esercente è tenuto a separarle da quelle autentiche e a denunciarne il rinvenimento, cosa che nel caso di specie non era avvenuta.
La responsabilità per il reato relativo alle monete falsificate è stata confermata sulla base della valutazione di merito delle circostanze del rinvenimento e della ritenuta non verosimiglianza della spiegazione alternativa; in cassazione non è consentito sostituire a tale valutazione una diversa lettura delle prove.
La sentenza della Corte di Appello di Firenze del 12 marzo 2026 con cui, in parziale riforma della sentenza del Gip Tribunale di Pisa di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 337 e 635 comma 1 e 2 cod. pen. (capo A)
La disposizione è indicata quale titolo di condanna per resistenza a pubblico ufficiale; il testo non espone una specifica interpretazione della fattispecie.
La sentenza della Corte di Appello di Firenze del 12 marzo 2026 con cui, in parziale riforma della sentenza del Gip Tribunale di Pisa di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 337 e 635 comma 1 e 2 cod. pen. (capo A)
La disposizione è indicata quale titolo di condanna per danneggiamento; il testo non espone una specifica interpretazione della fattispecie.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
La Corte ha spiegato che condotta dell'imputato si inserisce in un contesto delittuoso grave caratterizzato dalla abitualità e dalla estrema offensività dell'attività posta, in essere anche in considerazione dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente ( hashish e cocaina) trasportata.
Il riferimento alla gravità della condotta in materia di stupefacenti e all'ingente quantitativo di hashish e cocaina è stato utilizzato per giustificare il giudizio di bilanciamento delle attenuanti, non per formulare una regola interpretativa specifica sull'art. 73.
La Corte ha spiegato che condotta dell'imputato si inserisce in un contesto delittuoso grave caratterizzato dalla abitualità e dalla estrema offensività dell'attività posta, in essere anche in considerazione dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente ( hashish e cocaina) trasportata.
La norma è richiamata quale titolo di condanna in materia di stupefacenti; il testo non ne sviluppa una specifica interpretazione.
La sentenza della Corte di Appello di Firenze del 12 marzo 2026 con cui, in parziale riforma della sentenza del Gip Tribunale di Pisa di condanna in ordine al reato di cui all'art. 648 e 697 cod. pen. e 12 e 14 legge n. 497/1974 ( capo C)
La disposizione è menzionata quale titolo della condanna per ricettazione; il testo non ne espone una specifica interpretazione.
La sentenza della Corte di Appello di Firenze del 12 marzo 2026 con cui, in parziale riforma della sentenza del Gip Tribunale di Pisa di condanna in ordine al reato di cui all'art. 648 e 697 cod. pen. e 12 e 14 legge n. 497/1974 ( capo C)
La disposizione è indicata quale titolo di condanna, ma il testo non specifica ulteriormente la condotta contestata né sviluppa un'interpretazione della norma.
artt. 12 e 14 legge n. 497/1974
La sentenza della Corte di Appello di Firenze del 12 marzo 2026 con cui, in parziale riforma della sentenza del Gip Tribunale di Pisa di condanna in ordine al reato di cui all'art. 648 e 697 cod. pen. e 12 e 14 legge n. 497/1974 ( capo C)
Le disposizioni sono richiamate tra i titoli di condanna relativi al capo C; il testo non ne chiarisce l'applicazione concreta.
La sentenza della Corte di Appello di Firenze del 12 marzo 2026 con cui, in parziale riforma della sentenza del Gip Tribunale di Pisa di condanna in ordine al reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975 (capo E)
La disposizione è indicata quale titolo della condanna relativa al capo E; il testo non ne sviluppa una specifica interpretazione.
In questo contesto, ha proseguito la Corte, la resipiscenza dell'imputato tale aspetto non può ritenersi preponderante rispetto alla gravità estrema della condotta e tale da giustificare un trattamento più favorevole rispetto da quello già riconosciuto dal giudice che ha correttamente bilanciato le attenúanti in termini di equivalenza.
Il testo non cita l'art. 133 c.p.; la disposizione non è quindi inclusa.
La Corte ha spiegato che condotta dell'imputato si inserisce in un contesto delittuoso grave caratterizzato dalla abitualità e dalla estrema offensività dell'attività posta, in essere anche in considerazione dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente ( hashish e cocaina) trasportata. In questo contesto, ha proseguito la Corte, la resipiscenza dell'imputato tale aspetto non può ritenersi preponderante rispetto alla gravità estrema della condotta e tale da giustificare un trattamento più favorevole rispetto da quello già riconosciuto dal giudice che ha correttamente bilanciato le attenúanti in termini di equivalenza.
Il testo non indica gli articoli 62-bis e 69 c.p.; descrive tuttavia il riconoscimento delle attenuanti generiche e il loro bilanciamento in equivalenza. Non è possibile attribuire a tali articoli una citazione testuale non presente.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
Il testo dispone la condanna alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità; l'art. 616 c.p.p. non è però espressamente citato nel provvedimento.
La mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali non può integrare il vizio di legittimità.
Il testo non cita l'art. 610 c.p.p.; il principio riportato concerne i limiti del sindacato di legittimità ed è attribuito alla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova lettura degli elementi di fatto né per sostituire alla valutazione del giudice di merito una ricostruzione probatoria ritenuta più favorevole dal ricorrente; la mera prospettazione di una diversa valutazione non integra un vizio di legittimità.
- È inammissibile la censura motivazionale che, pur formalmente prospettata come vizio di legittimità, si risolva in contestazioni generiche dell'efficacia dimostrativa delle prove e nella richiesta di rivalutarle.
- Il giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche può essere mantenuto in equivalenza quando il giudice di merito, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ritenga che la resipiscenza non prevalga sulla gravità, sull'abitualità e sull'offensività della condotta, anche in considerazione dell'ingente quantitativo di stupefacente.
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