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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36447/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I due imputati hanno impugnato la sentenza del 9 dicembre 2025 della Corte di appello di Ancona, che, riformando la sentenza liberatoria di primo grado, li aveva ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. Con il primo motivo hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, contestando la lettura dei dati processuali e la ricostruzione dei fatti. Con il secondo hanno censurato la motivazione sull’elemento soggettivo e sul riparto delle responsabilità tra gli imputati. Con il terzo hanno contestato la determinazione della pena. Con il quarto hanno denunciato violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla conformità al giudicato di rinvio e alla specificità della motivazione resa in sede di rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo motivo è stato ritenuto diretto a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, operazioni non consentite in sede di legittimità; la Corte ha inoltre rilevato che la sentenza d’appello esponeva, con motivazione non illogica e argomenti giuridici corretti, le ragioni della responsabilità, valutando in concreto la pericolosità delle condotte distrattive, non contestate, e ritenendo irrilevanti le reintegrazioni successive al fallimento. Il secondo motivo è stato giudicato generico perché non si confrontava con l’analisi delle posizioni dei coimputati, individuati come gestori effettivi della società fallita e di quella beneficiaria, né con la motivazione sul dolo generico di concorso. Il terzo motivo è stato ritenuto non consentito in cassazione e manifestamente infondato: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che nella specie aveva adeguatamente indicato gli elementi rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. Il quarto motivo è stato giudicato inconferente, poiché la precedente sentenza della Cassazione n. 12523 del 2023 aveva convertito il ricorso in appello. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno, secondo la formulazione riferita ai ricorrenti, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 132 e 133 c.p.

    la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti

    La determinazione della pena e la sua graduazione sono affidate alla discrezionalità del giudice di merito; in cassazione la censura non consente una nuova valutazione degli elementi di commisurazione quando la motivazione indica adeguatamente quelli decisivi o rilevanti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sostituire la valutazione delle risultanze processuali compiuta dai giudici di merito con una diversa lettura delle prove, né verificare la tenuta della motivazione confrontandola con modelli di ragionamento alternativi proposti dal ricorrente.
  • La motivazione sulla responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione può fondarsi sulla valutazione in concreto della pericolosità delle condotte distrattive; le successive reintegrazioni post-fallimentari, secondo la decisione, non escludono di per sé la rilevanza delle condotte.
  • È generico il motivo che nega il dolo generico di concorso o contesta il riparto delle responsabilità senza confrontarsi con l’analisi delle posizioni individuali e con gli elementi di fatto valorizzati nella sentenza impugnata.
  • La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione dia adeguatamente conto degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolenta
RamiReati fallimentari
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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