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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36439/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del 20 marzo 2026 della Corte di appello di Brescia, pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del 18 marzo 2025. La decisione d’appello, recependo l’accordo delle parti, aveva riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante delle più persone riunite e rideterminato la pena per rapina aggravata in concorso in quattro anni di reclusione ed euro 800 di multa, revocando le pene accessorie, applicando l’interdizione temporanea dai pubblici uffici e confermando nel resto la decisione di primo grado. Con unico motivo, la difesa ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 599-bis c.p.p., in relazione agli artt. 606, comma 1, lett. b) e c), e 605 c.p.p., sostenendo che la sentenza non specificasse i motivi concordati, quelli rinunciati e l’esatto contenuto dell’accordo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza l’unico motivo. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva accolto integralmente la proposta di concordato e che la proposta scritta del 4 marzo 2026, sottoposta alla Corte territoriale in udienza, indicava espressamente l’insistenza sul motivo n. 6 dell’appello (attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante e conseguente riduzione della pena), la pena richiesta di quattro anni di reclusione ed euro 800 di multa e la rinuncia agli ulteriori motivi. La sanzione concordata non presentava profili di illegalità. In base ai limiti del ricorso contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., non erano deducibili doglianze sui motivi rinunciati né vizi della determinazione della pena non tradottisi nell’illegalità della sanzione. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, somma determinata considerando i profili di colpa emergenti dal ricorso.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso per cassazione solo allorquando lo stesso deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, essendo di contro inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge

    Il ricorso per cassazione contro una sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello è circoscritto ai vizi concernenti la formazione della volontà di aderire, il consenso del pubblico ministero e la difformità della decisione rispetto all’accordo. Non sono invece ammissibili censure sui motivi rinunciati o sulla pena, salvo che la sanzione sia illegale.

  • art. 129 c.p.p.

    essendo di contro inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    Nel ricorso contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. non è ammissibile la doglianza relativa alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.

    Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza dei profili di colpa considerati dalla Corte, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 628, commi 2 e 3, c.p.

    in relazione al reato di cui agli artt. 628, commi secondo e terzo, 110 cod. pen., nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 800 di multa

    La sentenza d’appello ha confermato la qualificazione del fatto come rapina aggravata, in concorso, e ha rideterminato la pena sulla base dell’accordo; la Cassazione ha rilevato che la sanzione concordata non era illegale.

  • art. 110 c.p.

    in relazione al reato di cui agli artt. 628, commi secondo e terzo, 110 cod. pen., nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 800 di multa

    La condanna riguarda la rapina aggravata realizzata in concorso; la pena è stata rideterminata in appello conformemente all’accordo delle parti.

Massime di principio

  • Contro una sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per questioni attinenti alla formazione della volontà della parte di aderire all’accordo, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato.
  • Sono inammissibili, contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., le censure concernenti motivi di appello oggetto di rinuncia e la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • Le doglianze sulla determinazione della pena concordata non sono ammissibili se non evidenziano l’illegalità della sanzione, perché estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

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