Cassazione Penale, Ordinanza n. 36440/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Ancona del 23 ottobre 2025, che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 340 c.p. Con l’unico motivo ha contestato la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, deducendo tali censure per la prima volta in cassazione, e ha lamentato l’omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte territoriale aveva escluso tale causa ritenendo insussistenti sia la lieve entità del fatto sia la non abitualità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Le censure sulla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato sono state ritenute inammissibili perché non dedotte in appello; la censura relativa alla particolare tenuità del fatto è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale aveva motivatamente escluso i presupposti della lieve entità del fatto e della non abitualità della condotta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 340 cod. pen.)
La disposizione identifica il reato per il quale l’imputato era stato condannato; il testo non espone ulteriori profili interpretativi della norma.
manifestamente infondate nella parte in cui censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. proc. pen., motivatamente esclusa dalla Corte territoriale che ha ritenuto insussistenti sia il presupposto della lieve entità del fatto che quello della non abitualità della condotta
La causa di non punibilità per particolare tenuità è esclusa quando non ricorrono i presupposti della lieve entità del fatto e della non abitualità della condotta; nel caso concreto, la valutazione motivata della Corte territoriale ha reso manifestamente infondata la censura.
Massime di principio
- Le censure che contestano per la prima volta in cassazione la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, senza essere state dedotte in appello, sono inammissibili.
- La doglianza sull’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità è manifestamente infondata quando la decisione impugnata ha motivatamente escluso sia la lieve entità del fatto sia la non abitualità della condotta.
Come è indicizzato
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