Cassazione Penale, Ordinanza n. 36446/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati ricorrevano contro la sentenza del 27 novembre 2025 della Corte d’appello di Ancona, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. Con il primo motivo contestavano la motivazione sulla responsabilità, prospettando una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle prove; la Corte rileva che le condotte distrattive non erano contestate e che i giudici di merito le avevano valutate nel contesto del trasferimento intrafamiliare. Con il secondo motivo censuravano l’eccessività della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo motivo era diretto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità; la sentenza di appello aveva esposto, senza vizi logici, le ragioni della responsabilità e della sussistenza del reato, sicché risultavano non pertinenti i richiami alla pericolosità concreta delle distrazioni e all’elemento soggettivo. Il secondo motivo era inammissibile perché la graduazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed era manifestamente infondato, essendo la motivazione adeguata con riferimento agli elementi decisivi o rilevanti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno? Il testo dispone la condanna dei ricorrenti al pagamento della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, senza precisare ulteriormente la ripartizione.
Norme richiamate
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
La determinazione della pena, inclusa la pena base e gli aumenti o le diminuzioni per circostanze, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, soggetta ai principi del codice penale e a un’adeguata motivazione.
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
La valutazione degli elementi rilevanti per la commisurazione della pena compete al giudice di merito; in cassazione la relativa censura non è consentita quando la motivazione espone adeguatamente gli elementi decisivi o rilevanti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso apprezzamento della rilevanza e dell’attendibilità delle fonti di prova; il controllo della Cassazione non può consistere nel raffronto della motivazione con modelli di ragionamento alternativi.
- La graduazione della pena, compresi la determinazione della pena base e gli aumenti o le diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La relativa decisione è censurabile in cassazione nei limiti consentiti quando la motivazione non assolva l’onere di indicare gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Come è indicizzato
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