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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36441/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto distinti ricorsi contro la sentenza del 23 ottobre 2025 della Corte d'appello di Ancona, che aveva confermato la pronuncia di primo grado di responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. La prima ricorrente, con i primi quattro motivi, ha contestato la motivazione sulla bancarotta patrimoniale: l'omessa indicazione degli elementi attestanti l'assenza dei beni di magazzino; la rilevanza attribuita alla differenza tra le rimanenze indicate nei bilanci e quelle accertate dal curatore; la carenza di prova della sua consapevolezza dei disegni criminosi dell'amministratore di fatto, non potendo bastare la qualifica formale di amministratrice e le irregolarità contabili; infine, la mancata individuazione del settore aziendale interessato e del soggetto concretamente preposto alla gestione del magazzino e delle scritture. Il secondo ricorrente ha insistito sulla tesi dell'errore contabile nella quantificazione del magazzino, riportando deposizioni testimoniali e sollecitandone una nuova valutazione; ha inoltre contestato, per la bancarotta documentale, che fosse sufficiente il dolo generico e ha dedotto la necessità del dolo specifico. La prima ricorrente ha infine censurato il diniego dell'attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare. Entrambi i ricorrenti hanno inoltre depositato una memoria il 28 agosto 2026, oltre il termine di quindici giorni liberi antecedenti all'udienza: il termine utile era scaduto il 31 luglio 2026, poiché la sospensione feriale non proroga quel termine oltre il 31 luglio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Le censure della prima ricorrente sulla bancarotta patrimoniale riproponevano doglianze già esaminate e respinte in appello, senza una critica argomentata alla decisione; la sentenza di merito aveva inoltre motivato sulla cogestione della società, sulla disponibilità delle scritture contabili, sui beni non rinvenuti e sull'inattendibilità delle annotazioni, funzionale all'occultamento delle distrazioni. È stata dichiarata inammissibile anche la corrispondente censura del secondo ricorrente, che chiedeva una rivalutazione delle deposizioni e della consistenza del magazzino senza denunciare un travisamento e senza confrontarsi con la motivazione d'appello. Il motivo del secondo ricorrente sul dolo della bancarotta documentale è stato ritenuto manifestamente infondato: l'addebito riguardava la tenuta inattendibile di scritture istituite e consegnate al curatore, ipotesi di bancarotta documentale generica che richiede dolo generico; non era quindi necessario accertare il dolo specifico proprio della distinta condotta di sottrazione o distruzione delle scritture. La censura della prima ricorrente sull'attenuante della speciale tenuità del danno è stata ritenuta non consentita e manifestamente infondata: la speciale tenuità va valutata in relazione all'importo della distrazione, non all'entità del passivo fallimentare, e il ricorso non indicava specifici profili di irragionevolezza nella valutazione di merito. La memoria difensiva del 28 agosto 2026 è stata ritenuta tardiva e non esaminabile. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.

    Invero, in tema di 3reati fallimentari, le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima e seconda ipotesi, legge fall. sono alternative, ciascuna idonea ad integrare il delitto in questione, per cui, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili.

    Le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale relative alla tenuta delle scritture in modo da impedire la ricostruzione degli affari e del patrimonio e alla sottrazione o distruzione delle scritture sono alternative. La prima richiede il dolo generico; il dolo specifico non deve essere accertato quando la responsabilità è fondata sulla tenuta fraudolenta della contabilità.

  • art. 216, comma 1, lett. b), legge fall.

    Per altro verso, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi.

    L'occultamento delle scritture, consistente nella loro sottrazione alla disponibilità degli organi fallimentari o nell'omessa tenuta, è fattispecie autonoma e alternativa e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. La fraudolenta tenuta di scritture rinvenute ed esaminate integra invece un reato a dolo generico.

  • art. 219, comma 3, legge fall.

    La speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, va valutata in relazione all'importo della distrazione, e non invece all'entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento.

    Per valutare la speciale tenuità del danno ai fini dell'attenuante, occorre considerare la diminuzione patrimoniale causata dalla condotta distrattiva, e non l'ammontare complessivo del passivo fallimentare.

Massime di principio

  • La bancarotta fraudolenta documentale relativa alla tenuta delle scritture in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio è distinta e alternativa rispetto alla sottrazione o distruzione delle scritture; la prima richiede il dolo generico, mentre la seconda richiede il dolo specifico previsto per l'occultamento.
  • Quando il ricorso per cassazione ripropone doglianze già dedotte in appello e respinte, senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata e senza sviluppare una critica argomentata, i motivi sono non specifici e inammissibili.
  • La richiesta di rivalutare deposizioni testimoniali o risultanze di fatto non è consentita in cassazione se non è denunciato un travisamento della prova e non viene censurata specificamente la motivazione impugnata.
  • La speciale tenuità del danno prevista per la bancarotta va valutata in rapporto alla diminuzione patrimoniale causata dalla condotta illecita, e non all'entità del passivo fallimentare.
  • Nel giudizio di cassazione, il termine per il deposito di memorie che scada durante la sospensione feriale è sospeso sino al 31 agosto; una memoria depositata oltre il termine così calcolato è tardiva.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiNullità processuale

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