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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36436/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Milano, il 29 luglio 2024, aveva applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena da lui richiesta per reati in materia di stupefacenti. Il primo ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento era stato dichiarato inammissibile dalla Settima Sezione, perché fondato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Contro tale ordinanza l'imputato ha proposto ricorso straordinario deducendo un errore materiale o di fatto: sosteneva che né lui né il difensore avessero ricevuto la notifica della fissazione dell'udienza e che tale omissione determinasse la nullità dell'ordinanza; il difensore avrebbe appreso del provvedimento soltanto ricevendo via PEC l'ordine di esecuzione della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario, ritenendolo manifestamente infondato. Ha osservato che il precedente ricorso contro la sentenza di patteggiamento era stato dichiarato inammissibile per motivi estranei a quelli tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., la declaratoria può intervenire senza formalità e senza avvisi alle parti, sicché non occorreva notificare l'avviso di fissazione dell'udienza. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità. Il testo fornito non riporta il dispositivo conclusivo oltre tale motivazione.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    il 29 luglio 2024 il Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ha applicato all'imputato la pena da questa richiesta, per reati di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990

    La norma è richiamata quale base della sentenza con cui il Tribunale ha applicato la pena richiesta dall'imputato.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

    Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi indicati dalla disposizione; quelli estranei a tale elenco non sono deducibili.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    I motivi che non rientrano in quelli appena citati - come nel caso di specie - non sono deducibili in sede di legittimità; ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., la dichiarazione di inammissibilità viene effettuata senza formalità di procedura, ovvero senza avvisi alle parti, e con trattazione camerale non partecipata.

    Quando il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è fondato su motivi non ammessi, la sua inammissibilità può essere dichiarata senza avvisi alle parti e con trattazione camerale non partecipata.

  • art. 616 c.p.p.

    Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

    Alla declaratoria d'inammissibilità conseguono le spese processuali e, quando non risulta che la parte abbia agito senza colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; in questo caso la somma è stata fissata in € 3.000,00.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    il 29 luglio 2024 il Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ha applicato all'imputato la pena da questa richiesta, per reati di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990

    La disposizione individua i reati in materia di stupefacenti per i quali era stata applicata la pena patteggiata; la decisione qui esaminata non affronta nel merito la loro configurabilità.

Massime di principio

  • Contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è proponibile soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le doglianze estranee a tali ipotesi non sono deducibili in sede di legittimità.
  • Quando il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti, la declaratoria può essere pronunciata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. senza avvisi alle parti e con trattazione camerale non partecipata; pertanto, l'assenza di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza non determina, in tale procedimento, la nullità dell'ordinanza.
  • Alla declaratoria d'inammissibilità conseguono le spese processuali e, se non emergono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti

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