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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18871/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da un lavoratore dipendente, addetto con mansioni di operatore qualificato della manutenzione, che aveva ottenuto nei gradi di merito il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni per il mancato lavaggio di alcuni indumenti forniti dalla datrice di lavoro: gilet e giubbotto ad alta visibilità, giubbotto impermeabile contro le intemperie, pantaloni invernali da lavoro e guanti di protezione. Tali indumenti erano stati considerati dispositivi di protezione individuale. La società ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 74 d.lgs. n. 81/2008, sostenendo che, in assenza di un rischio concreto e dimostrato per la salute e la sicurezza, gli indumenti non potevano qualificarsi come DPI ma solo come indumenti di custodia, con conseguente inesistenza di un obbligo datoriale di lavaggio; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che il lavoratore non avesse provato l'esercizio di mansioni in ambiente potenzialmente pericoloso per la salute.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione impugnata era conforme a precedenti consolidati: la nozione di DPI non si limita a strumenti tecnicamente creati e certificati per proteggere da specifici rischi, ma comprende qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che, in concreto, costituisca una barriera protettiva, anche solo parziale, rispetto a rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore. In questa prospettiva, il datore di lavoro deve fornire gli indumenti e garantirne l'efficienza, anche mediante il lavaggio, quale misura necessaria per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La Corte ha inoltre rilevato che l'accertamento in concreto della natura protettiva dell'indumento è questione di merito, non sindacabile in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la censura sull'art. 2697 c.c. è proponibile solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova, mentre qui la società contestava in realtà la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore dei difensori del controricorrente, e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 74 d.lgs. n. 81/2008

    La Corte lo richiama per escludere la tesi restrittiva della ricorrente: la nozione di dispositivo di protezione individuale non è limitata ai soli strumenti appositamente progettati e certificati, ma può includere anche indumenti che, in concreto, fungano da barriera protettiva rispetto a rischi per salute e sicurezza.

  • art. 2087 c.c.

    È evocato come norma di chiusura del sistema prevenzionistico, idonea a sostenere un'interpretazione estensiva della nozione di DPI e degli obblighi di protezione del datore di lavoro.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 626/1994

    È richiamato per affermare che il lavaggio degli indumenti protettivi rientra nelle misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

  • artt. 15 e ss. d.lgs. n. 81/2008

    Sono indicati come base normativa degli obblighi di prevenzione e sicurezza che comprendono anche la conservazione dell'efficienza degli indumenti protettivi.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte precisa che la norma può essere denunciata in cassazione solo se il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere della prova; non è invece utilizzabile per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Viene richiamato quale veicolo della censura per violazione di legge, ma la Corte ne delimita l'ammissibilità nei termini appena indicati per l'art. 2697 c.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È applicato per dare atto dei presupposti del versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    È richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La nozione di dispositivo di protezione individuale va interpretata in senso funzionale e concreto: può comprendere non solo attrezzature specificamente progettate e certificate, ma anche indumenti o accessori che, in concreto, svolgano una funzione di barriera rispetto a rischi per la salute o la sicurezza del lavoratore.
  • Quando un indumento è qualificabile come DPI, il datore di lavoro deve non solo fornirlo ma anche mantenerlo efficiente; il lavaggio necessario a conservarne l'idoneità rientra tra le misure di prevenzione dovute.
  • L'accertamento in concreto della funzione protettiva dell'indumento è una valutazione di merito, tendenzialmente insindacabile in cassazione se non nei limiti propri del vizio denunciato.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia errato nell'assegnare l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata; non consente di contestare la diversa lettura o valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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