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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29757/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una garanzia fideiussoria prestata nell'interesse di una società che operava come rappresentante fiscale di una società estera, in relazione a un rimborso IVA richiesto all'Agenzia delle Entrate. L'assicuratrice, dopo avere eseguito il pagamento all'Amministrazione finanziaria in forza della polizza, agiva in regresso/rimborso contro la società garantita e contro i soggetti che si erano impegnati personalmente a tenerla indenne in caso di escussione. I garanti, soccombenti in primo e secondo grado, ricorrevano per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per mancata pronuncia sull'istanza di riunione con altro giudizio connesso; 2) violazione delle norme sul mandato e dei doveri di correttezza e buona fede, sostenendo che il pagamento dell'assicuratrice all'Agenzia delle Entrate fosse avvenuto senza i presupposti legali e contrattuali e senza sollevare l'exceptio doli; 3) nullità per mancata ammissione della prova testimoniale e per mancato mutamento del rito; 4) violazione dell'art. 1341 c.c. per inefficacia delle clausole vessatorie della garanzia, in particolare quella 'a prima richiesta e senza eccezioni', che sarebbe stata redatta con caratteri microscopici e non specificamente approvata. I ricorrenti chiedevano quindi di paralizzare la pretesa restitutoria dell'assicuratrice e di far valere l'invalidità o inefficacia della clausola di garanzia e dei conseguenti obblighi di rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il secondo e il quarto motivo perché non sviluppavano critiche specifiche e autosufficienti alla sentenza impugnata, limitandosi a riproporre difese già esaminate dai giudici di merito e senza trascrivere integralmente le clausole contrattuali rilevanti né indicare concretamente i canoni ermeneutici asseritamente violati. Il terzo motivo è rimasto assorbito dal rigetto dei motivi principali. Il primo motivo è stato ritenuto infondato, perché la mancata riunione di cause connesse attiene all'ordine interno dell'ufficio giudiziario e non determina nullità della sentenza, né è censurabile in cassazione il mancato esercizio del potere discrezionale di riunione. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e sussistono i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 2, c.p.c.

    La norma sulla riunione di cause connesse nello stesso ufficio ha natura di disciplina dell'ordine interno; la sua violazione non comporta nullità della sentenza e il relativo potere di riunione resta discrezionale e non sindacabile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può risolversi nella richiesta di una nuova interpretazione del contratto o nella riproposizione di critiche generiche alla decisione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità denunciata deve essere collegata a una specifica violazione processuale idonea a incidere sulla decisione; non basta richiamare genericamente l'omessa riunione o l'omessa ammissione di prove.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; occorre indicare e trascrivere gli atti e le clausole contrattuali rilevanti per consentire il controllo della Corte.

  • art. 1341 c.c.

    La censura sulla vessatorietà o inefficacia delle clausole richiede la puntuale indicazione della clausola contestata e la trascrizione del suo contenuto, per verificare la mancanza di specifica approvazione.

  • art. 1710, comma 1, c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come norma asseritamente violata per l'inesatto adempimento del mandatario, ma la Corte non entra nel merito per difetto di specificità del motivo.

  • art. 1711 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai limiti del mandato, senza che la Corte esamini nel merito la censura per inammissibilità.

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972

    Invocato dai ricorrenti per sostenere l'assenza dei presupposti del pagamento della garanzia; la Corte non esamina il tema nel merito per difetto di specificità del ricorso.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Richiamati per sostenere la violazione di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto, ma senza una critica autosufficiente alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione di legge non è ammissibile quando mira soltanto a ottenere una diversa valutazione del contenuto del contratto già interpretato dal giudice di merito; occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e trascrivere le clausole rilevanti.
  • La deduzione di nullità processuale non può fondarsi su una mera doglianza circa la mancata riunione di cause connesse, poiché la riunione appartiene all'ordine interno dell'ufficio e il relativo provvedimento è discrezionale e non sindacabile in cassazione.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente specificità e autosufficienza: la parte che contesta la natura vessatoria di una clausola o la mancata ammissione di prove deve riportare il contenuto degli atti e spiegare in modo puntuale l'errore del giudice di merito.
  • Le doglianze che si limitano a riproporre argomentazioni già svolte in appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, sono inammissibili.
  • In presenza di inammissibilità o rigetto del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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