Cassazione Civile, Ordinanza n. 28005/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla società due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2011 e 2012, contestando l'indebita detrazione IVA in relazione a operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente solo per la parte relativa alle operazioni soggettivamente inesistenti e aveva confermato gli atti per quelle oggettivamente inesistenti; in appello la CTR aveva respinto sia l'appello erariale sia quello incidentale della società, ritenendo che gli indizi addotti dall'Ufficio non bastassero a provare coinvolgimento e connivenze con società cartiere. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni semplici (artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., oltre alle norme IVA richiamate), sostenendo che il giudice regionale avesse errato nel governo della prova nelle contestazioni di operazioni inesistenti; il secondo per nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia, denunciando la violazione delle norme processuali sulla motivazione e sul contenuto della sentenza tributaria.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha accolto, ritenendo la sentenza della CTR affetta da motivazione meramente apparente. Il giudice regionale si era limitato ad affermazioni generiche sulla mancata dimostrazione delle responsabilità della contribuente, senza spiegare in concreto perché gli indizi raccolti dall'Ufficio non fossero idonei a sorreggere la pretesa erariale. Accolto il secondo motivo, il primo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame dell'appello e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla distribuzione dell'onere della prova, che l'Agenzia assumeva essere stata mal applicata dal giudice di merito.
Richiamato in tema di presunzioni semplici, con censura alla valutazione degli indizi operata dalla CTR.
Richiamato per contestare il governo delle presunzioni semplici in materia di operazioni inesistenti.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato tra le norme IVA pertinenti alla detrazione contestata.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato tra le norme IVA pertinenti alla fatturazione e alla detrazione.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato tra le norme IVA poste a base dell'accertamento.
art. 36, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato in relazione al contenuto minimo della motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per denunciare la nullità della sentenza tributaria priva di adeguata motivazione.
Richiamato per la denunciata omessa pronuncia sui motivi di appello dell'Ufficio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale parametro del requisito di motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato per il principio del "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato come vizio dedotto in cassazione per nullità della sentenza.
art. 21-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Citate le possibili ricadute di una sentenza penale irrevocabile, ma la Corte precisa che la questione resta logicamente successiva alla verifica del vizio di motivazione ed è comunque oggetto di contrasto interpretativo.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando il giudice di merito si limiti a formule generiche o assertive senza indicare in concreto quali elementi probatori abbiano condotto al convincimento e perché gli indizi invocati dalla parte risultino non decisivi.
- In presenza di una censura di nullità della sentenza per motivazione apparente, tale questione va esaminata prima delle doglianze sul merito della valutazione probatoria, perché l'eventuale cassazione travolge la decisione e impone un nuovo esame in sede di rinvio.
- La motivazione per relationem è valida solo se consente di ricostruire, attraverso la sentenza di primo e secondo grado, un percorso argomentativo comprensibile e il giudice d'appello dimostra di aver esaminato e respinto i motivi di gravame; non è sufficiente un mero rinvio adesivo privo di reale confronto con le doglianze.
- Nelle controversie IVA su operazioni asseritamente inesistenti, il giudice deve confrontarsi puntualmente con il quadro indiziario allegato dall'Ufficio e spiegare perché esso sia insufficiente, non essendo sufficiente una formula conclusiva che escluda responsabilità o connivenze senza analisi dei singoli elementi.
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