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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15092/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una truffa collegata al pagamento di un assegno circolare privo della sottoscrizione dell'istituto emittente, quindi nullo. Il danneggiato aveva inviato al sedicente venditore, con largo anticipo rispetto alla conclusione dell'affare, la fotografia dell'assegno circolare, e tale condotta è stata ritenuta dai giudici di merito causalmente concorrente con la successiva falsificazione e riscossione del titolo. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda risarcitoria per l'illegittimo pagamento del titolo, ravvisando un concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c.; la Corte d'appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione il danneggiato ha dedotto: 1) violazione dell'art. 83 R.D. 1736/1933, assumendo che un assegno privo della firma dell'emittente non potesse essere legittimamente pagato; 2) violazione dell'art. 1227 c.c., contestando il nesso causale tra la propria condotta e il danno; 3) violazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. per la mancata attribuzione degli interessi dalla domanda al saldo nei confronti della banca, in relazione a responsabilità contrattuale; 4) violazione del giudicato interno formatosi, secondo il ricorrente, sulla responsabilità contrattuale della banca; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. per il mancato rimborso delle spese della perizia grafologica; 6) violazione degli artt. 1281 e 2034 c.c. per il mancato riconoscimento di tali spese come danno o esborso rimborsabile. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, perché il fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. può consistere anche in una condotta antecedente, purché concretamente concausale rispetto all'evento dannoso, e nel caso concreto l'invio anticipato della foto dell'assegno costituiva antecedente necessario e agevolativo della falsificazione; ha dichiarato inammissibili i motivi terzo e quarto, rilevando che la Corte d'appello aveva fondato il decisum sulla natura truffaldina dell'operazione e non sulla responsabilità contrattuale della banca; ha dichiarato inammissibili anche i motivi sulle spese della perizia, perché la Corte territoriale aveva deciso sul punto per mancanza di una domanda e le doglianze non si confrontavano con tale ratio. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, con statuizione finale di rigetto nel dispositivo, confermando la decisione della Corte d'appello di Venezia che aveva già confermato la parziale soccombenza del danneggiato e il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. La Corte ha ritenuto corretto l'accertamento di merito sul nesso causale tra la condotta del danneggiato e la truffa, ha escluso che la questione degli interessi potesse essere risolta valorizzando una responsabilità contrattuale della banca non decisiva ai fini della ratio, e ha confermato il mancato riconoscimento delle spese della perizia grafologica per difetto di domanda. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente in favore di ciascun controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1227 c.c.

    Il fatto colposo del danneggiato comprende anche condotte antecedenti al fatto illecito, purché siano causalmente connesse all'evento dannoso e costituiscano una concreta concausa; la valutazione del grado di efficienza causale delle rispettive condotte spetta al giudice di merito.

  • art. 83 R.D. 1736/1933

    È richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità del pagamento di un assegno circolare privo di sottoscrizione dell'istituto emittente; la Corte non accoglie la censura perché la decisione si fonda comunque sul concorso di colpa e sulla truffa.

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    Non trova applicazione nel caso esaminato perché la fonte dell'obbligazione risarcitoria è stata individuata nella truffa e non nella responsabilità contrattuale della banca verso il cliente.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state qualificate, a seconda dei casi, come violazione di legge o vizio processuale; quelle che miravano a un nuovo esame del merito sono state ritenute inammissibili perché non dedotto un vizio motivazionale nei limiti consentiti.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sul rimborso delle spese di perizia è stata respinta perché la Corte territoriale aveva deciso sul punto rilevando l'assenza di una domanda specifica.

  • artt. 1281 c.c. e 2034 c.c.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi del rimborso delle spese della perizia come esborsi dovuti; la Corte ha però ritenuto le censure non pertinenti alla ratio decidendi.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. può essere ravvisato anche in una condotta precedente all'evento lesivo, se tale condotta abbia contribuito in modo concreto e causalmente rilevante alla produzione del danno.
  • Non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato integra concorso giuridicamente rilevante: occorre che la sua condotta sia una reale concausa dell'evento dannoso, da accertarsi in fatto dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare un nuovo esame del materiale probatorio per contestare l'apprezzamento causale compiuto dal giudice di merito, salvo i limiti del vizio motivazionale dedotto nei modi di legge.
  • Una censura su interessi o accessori non è fondata se presuppone una qualificazione della fonte dell'obbligazione incompatibile con la ratio decidendi effettivamente adottata dal giudice di merito.
  • La mancata liquidazione di spese o di esborsi è censurabile solo se si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con l'effettiva formulazione della domanda; altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiObbligazioniEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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