Cassazione Civile, Ordinanza n. 07336/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una cooperativa sociale nei confronti dell'ospite di una casa di riposo, per il pagamento del residuo di rette non versate relative al soggiorno di una congiunta nella struttura. L'originario debitore propose opposizione deducendo, in sintesi: incompetenza territoriale del Tribunale adito; illegittimità dell'aumento della retta applicato dalla struttura, ritenuto superiore a quanto deliberato dalla Regione Abruzzo; mancato pagamento solo dell'importo che riteneva dovuto secondo le tariffe regionali; nullità dell'impegnativa al pagamento nella parte in cui consentiva aumenti difformi dalle delibere regionali; in via subordinata, annullabilità per violenza, dolo o errore essenziale. La cooperativa sosteneva invece che la tariffa regionale vincolasse soltanto la componente sanitaria della prestazione, mentre la componente alberghiera restava affidata all'autonomia contrattuale e poteva essere aumentata, con accettazione anche per facta concludentia. La Corte d'appello riformò la decisione di primo grado, ritenendo sostanzialmente legittima la distinzione tra quota sanitaria e quota alberghiera ma, nella ricostruzione accolta in Cassazione, la Corte territoriale aveva errato nel considerare non vincolata dalla disciplina regionale la quota alberghiera e nel ritenere nulla la clausola di adeguamento generico. La ricorrente denunciò: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. n. 833/1978, dell'art. 6 DPCM 8 agosto 1985 e dell'art. 1363 c.c., in relazione all'art. 12 della convenzione, sostenendo che la disciplina regionale riguardava solo prestazioni sanitarie o socio-assistenziali a rilievo sanitario e non la quota alberghiera; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la distinzione tra prestazioni sanitarie/socio-assistenziali e prestazioni alberghiere; 3) nullità della sentenza per pronuncia oltre il domandato ex art. 112 c.p.c., poiché la controparte non aveva chiesto l'annullamento per violenza, dolo o errore; 4) violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. e dell'art. 33, comma 2, lett. o), d.lgs. n. 206/2005, sostenendo la validità della clausola di adeguamento e la sua determinabilità attraverso il richiamo a eventi economici e al diritto di recesso dell'utente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, ritenendo assorbito il terzo. Ha affermato che, nelle strutture residenziali che erogano prestazioni socio-assistenziali solo in parte connesse a prestazioni sanitarie, la Regione può predeterminare i corrispettivi solo per la componente sanitaria o comunque inscindibile dalla prestazione terapeutica; la parte puramente alberghiera resta invece estranea a tale vincolo e può essere regolata dall'autonomia contrattuale. Ha inoltre ritenuto che la clausola di adeguamento richiamante, in modo generico, eventi economici sui costi e sui ricavi non fosse indeterminata, ma risultasse sufficientemente specifica e ancorata a fattori esterni verificabili. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come base della disciplina delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali a rilievo sanitario; la Corte ne circoscrive l'ambito alle prestazioni sanitarie o inscindibili da quelle socio-assistenziali.
art. 6 DPCM 8 agosto 1985 n. 191
La Corte lo interpreta come fonte che consente alle Regioni di determinare la componente sanitaria e, per le prestazioni connesse, la quota complessiva di ricovero, senza ricomprendervi la parte puramente alberghiera.
Usato nel ricorso per sostenere l'interpretazione sistematica della convenzione; la Corte lo richiama nel contesto dell'interpretazione dell'art. 12 della convenzione.
art. 12 della Convenzione
È interpretato come riferimento alle sole prestazioni sanitarie, non anche alle prestazioni esclusivamente alberghiere.
Invocato per lamentare ultrapetizione; il motivo viene dichiarato assorbito.
La Corte esclude che la clausola di adeguamento sia nulla per indeterminatezza/indeterminabilità, ritenendola sufficientemente specifica e riferita a fattori esterni verificabili.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità della clausola; la Corte non accoglie la tesi della nullità per indeterminatezza dell'oggetto.
art. 33, comma 2, lett. o), d.lgs. n. 206/2005
Invocato per contestare la clausola di variazione del prezzo; la Corte non ne accoglie la censura, ritenendo la clausola determinabile e non nulla.
Richiamato per affermare che il corrispettivo delle prestazioni puramente alberghiere può essere liberamente concordato tra le parti nell'ambito dell'autonomia negoziale.
Massime di principio
- Nelle strutture residenziali convenzionate, la disciplina regionale può imporre tariffe soltanto per la componente sanitaria o per le prestazioni socio-assistenziali inscindibilmente connesse a un trattamento terapeutico personalizzato; la componente meramente alberghiera resta regolata dall'autonomia contrattuale.
- L'elemento decisivo per distinguere prestazioni socio-assistenziali "inscindibili" da prestazioni socio-assistenziali "pure" non è la mera non autosufficienza dell'ospite, ma la necessità di un trattamento terapeutico personalizzato che non possa essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale.
- Quando la Regione predetermina la quota sanitaria e la quota sociale, tale predeterminazione non si estende automaticamente alla quota alberghiera, che può essere concordata tra struttura e utente anche in aumento, in ragione della qualità dei servizi offerti.
- Una clausola di adeguamento del corrispettivo non è nulla per indeterminatezza se, letta nel contesto contrattuale, è ancorata a criteri sufficientemente specifici e a fattori esterni oggettivamente verificabili; il richiamo generico a eventi economici non integra di per sé indeterminatezza dell'oggetto.
- In presenza di un motivo di ricorso accolto che comporti la cassazione della decisione impugnata, il motivo relativo a ultrapetizione può restare assorbito se non è necessario alla definizione della controversia.
- La mera permanenza dell'ospite nella struttura dopo la comunicazione dell'aumento non basta, da sola, a esaurire la questione quando la legittimità dell'aumento va verificata alla luce della natura delle prestazioni e del regime tariffario applicabile.
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