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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28339/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente, titolare di un'omonima ditta, un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con recupero di maggiori imposte IRPEF, addizionali comunali e IRAP, fondato su un accertamento di maggiori redditi svolto con metodo analitico-induttivo ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e 55 del d.P.R. n. 633/1972, in presenza di irregolarità contabili e dichiarative. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario di primo grado, che gli aveva dato ragione; l'ufficio aveva proposto appello, accolto dal giudice regionale. In cassazione il contribuente ha dedotto tre motivi tutti centrati sulla nullità della sentenza e del giudizio di appello per violazione degli artt. 22, 51 e 53 del d.lgs. n. 546/1992: mancata prova della tempestiva proposizione dell'appello, mancata prova del rispetto dei termini e degli adempimenti di costituzione previsti dall'art. 22, e travisamento del fatto decisivo relativo alla presunta consegna dell'atto d'appello all'ufficio postale in data 24/6/2016. Sosteneva che l'Agenzia non avesse depositato né l'avviso di ricevimento né la ricevuta di presa in carico del plico, e che una mera stampa di prospetto postale non fosse idonea a provare ritualità e tempestività della notificazione.

La decisione

La Corte ha accolto congiuntamente tutti e tre i motivi, ritenendo fondati i rilievi del contribuente. Ha affermato che, nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notificazione a mezzo posta dell'atto di appello richiede documentazione dotata di adeguato riscontro formale di certezza: ricevuta di spedizione, elenco delle raccomandate recante timbro postale, oppure avviso di ricevimento con data di spedizione asseverata dall'ufficio postale mediante stampigliatura meccanografica o timbro datario. La mera stampa di un prospetto video postale non è sufficiente. Poiché la Commissione regionale aveva ritenuto invece idonea tale produzione, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    comma 1; comma 2; comma 5

    la costituzione in giudizio dell'appellante nel processo tributario richiede il deposito dell'originale o di copia del ricorso/atto notificato con prova della spedizione; la mancata produzione dei documenti richiesti comporta inammissibilità, non sanabile dal giudice salvo rimessione in termini.

  • art. 51 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come norma violata ai fini della dedotta nullità dell'appello per difetto di prova della tempestività.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale disposizione che disciplina l'appello nel processo tributario e la relativa costituzione dell'appellante.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale base normativa dell'accertamento analitico-induttivo dei maggiori redditi.

  • art. 55 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale base normativa dell'accertamento dei maggiori redditi ai fini IVA, nel quadro dell'attività di rettifica dell'imponibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare la nullità della sentenza e del giudizio di secondo grado per violazione di norme processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per il travisamento di un fatto decisivo.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura di nullità della sentenza per motivazione o struttura decisionale viziata.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per il deposito della memoria illustrativa nel procedimento camerale.

  • artt. 137 ss. c.p.c.

    richiamati come norme sul regime delle notificazioni, cui rinvia l'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la prova della tempestiva notificazione dell'appello a mezzo posta non può fondarsi su una mera stampa di prospetto telematico o su una videata priva di timbro postale o di attestazione equivalente idonea a conferire certezza formale alla data di spedizione.
  • Ai fini della rituale costituzione dell'appellante, la documentazione depositata deve consentire di verificare con certezza la data di spedizione del plico o, in alternativa, la data di spedizione attestata dall'ufficio postale sull'avviso di ricevimento; in mancanza, l'appello è inammissibile.
  • L'inosservanza degli adempimenti di deposito previsti dall'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992 non è sanabile dal giudice mediante richieste di integrazione documentale, salvo che ricorrano i presupposti della rimessione in termini.
  • Il principio di scissione tra perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario non supplisce alla mancanza della prova documentale richiesta per dimostrare la tempestività dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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