Cassazione Civile, Sentenza n. 13517/2020 del 02/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione tributaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato la variazione delle rendite catastali risultante al 7 marzo 2007. La Commissione tributaria provinciale di Caserta aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, riconoscendo tuttavia il diritto alla riduzione dell’ICI da determinarsi da parte del Comune di Carinola. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 257/2016 depositata il 15 gennaio 2016, aveva respinto l’appello, ritenendo tardiva la contestazione perché proposta oltre 120 giorni dalla pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, secondo l’art. 2, comma 33, del D.L. n. 262/2006. In cassazione il contribuente ha formulato cinque motivi: 1) violazione degli artt. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e 2, comma 33, del D.L. n. 262/2006, sostenendo che quest’ultima disposizione consentisse un’impugnazione anticipata senza derogare al termine ordinario dell’art. 21 e contestando che il sistema ammettesse modalità di notificazione degli atti impositivi diverse da quelle previste dalle norme generali; 2) violazione dell’art. 2, commi 33 e 34, del D.L. n. 262/2006, perché il termine non sarebbe stato applicabile, dato che alla scadenza del 30 novembre 2007 non era ancora stato pubblicato il comunicato previsto dal comma 34; 3) violazione dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, per la pretesa carenza del comunicato, che non indicava l’autorità giudiziaria competente né le forme e i termini dell’impugnazione; 4) violazione dell’art. 152 c.p.c., assumendo che il termine di 120 giorni non fosse perentorio in assenza di un’espressa previsione; 5) violazione degli artt. 18 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 2, comma 33, del D.L. n. 262/2006 e dell’art. 24 Cost., per l’esclusione del diritto a una notificazione individuale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi, esaminati unitariamente perché attinenti all’interpretazione e alla portata applicativa dell’art. 2, comma 33, del D.L. n. 262/2006. Ha stabilito che tale disposizione è speciale e derogatoria sia rispetto all’art. 74 della L. n. 342/2000 sia rispetto all’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992: per le fattispecie considerate, l’aggiornamento catastale diviene efficace senza notificazione individuale e il termine per ricorrere è di 120 giorni dalla pubblicazione del comunicato, anziché di 60 giorni dalla notificazione. Per quanto non derogato dalla norma speciale resta applicabile la disciplina generale, inclusa la perentorietà del termine e l’inammissibilità del ricorso tardivo; non era quindi necessario che la norma speciale ribadisse espressamente tali conseguenze. La Corte ha inoltre ritenuto non necessarie, ai fini della validità del comunicato, specifiche indicazioni sull’autorità competente e sulle forme dell’impugnazione, secondo la disciplina generale residua. Ha condannato il ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.000, oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, comma 33, D.L. n. 262/2006
Pertanto, la norma applicata dalla CTR si pone come norma in deroga non solo rispetto alla L. n. 342 del 2000, art. 74, ma anche rispetto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, richiamato dall’art. 74.
La disposizione è una norma speciale che deroga alla disciplina generale tanto quanto all’efficacia degli aggiornamenti catastali quanto alla decorrenza e alla durata del termine per impugnare.
La deroga ha l’effetto di rendere efficace l’aggiornamento della rendita catastale a prescindere dalla notificazione e mutare la durata del termine previsto dall’art. 21 (da 60 giorni a 120 giorni) e la sua decorrenza (non più dalla notifica al contribuente ma dalla pubblicazione del comunicato). Resta invece fermo quanto previsto dall’art. 21 sull’inammissibilità del ricorso proposto oltre il termine.
Per gli aggiornamenti catastali ricadenti nella disciplina speciale, il termine per ricorrere decorre dalla pubblicazione del comunicato ed è elevato a 120 giorni; resta tuttavia applicabile la conseguenza generale dell’inammissibilità del ricorso tardivo.
Pertanto, la norma applicata dalla CTR si pone come norma in deroga non solo rispetto alla L. n. 342 del 2000, art. 74, ma anche rispetto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, richiamato dall’art. 74.
La disciplina speciale dell’art. 2, comma 33, del D.L. n. 262/2006 deroga, per le fattispecie da essa contemplate, al regime ordinario di efficacia degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali subordinato alla notificazione.
Non vi è quindi necessità che il citato art. 2, comma 33, stabilisca espressamente la perentorietà del termine o sancisca l’inammissibilità del ricorso perchè ciò è già previsto dalla norma generale, che resta applicabile nella parte in cui non è derogata dalla norma speciale.
Il termine speciale di impugnazione non deve ripetere espressamente la propria perentorietà quando questa e la sanzione per la tardività discendono dalla disciplina processuale generale che continua ad applicarsi negli aspetti non derogati.
art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Analoghe considerazioni vanno svolte per quanto attiene l’indicazione dell’autorità giudiziaria competente e delle modalità di forma con cui deve essere proposta l’impugnazione (terzo motivo di ricorso).
La disposizione speciale non deve indicare nuovamente autorità competente e forme dell’impugnazione quando, per tali profili, continua a operare la disciplina processuale generale.
Massime di principio
- Quando una norma speciale dichiara di derogare alla disciplina generale e sostituisce specificamente efficacia dell’atto, durata del termine e dies a quo dell’impugnazione, la deroga opera limitatamente a tali aspetti; per tutto ciò che non disciplina espressamente resta applicabile la normativa generale.
- Se la disciplina generale stabilisce l’inammissibilità dell’impugnazione tardiva, la norma speciale che modifica il termine o la sua decorrenza non deve ribadire espressamente la perentorietà né la relativa sanzione, salvo che disponga diversamente.
- Per gli aggiornamenti catastali ricompresi nell’art. 2, comma 33, del D.L. n. 262/2006, l’efficacia prescinde dalla notificazione individuale e il termine per impugnare la variazione dei redditi catastali decorre dalla pubblicazione del comunicato ed è pari a 120 giorni.
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