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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13516/2020 del 02/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di accertamento relativi a IRPEF e addizionale regionale per gli anni 2003 e 2004, nonché la cartella di pagamento conseguente. Gli accertamenti nei confronti del contribuente traevano origine da quelli emessi nei confronti di una società a responsabilità limitata della quale egli possedeva il 95% delle quote. La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto i ricorsi riuniti contro gli atti e la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva confermato tale esito, ritenendo che la mancata notificazione al socio degli accertamenti societari impedisse di presumere che egli ne fosse a conoscenza e che gli atti individuali potessero essere motivati per relationem; nel merito aveva rinviato alla motivazione del primo giudice, che aveva escluso la doppia presunzione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la conoscibilità degli accertamenti societari da parte del socio rendeva irrilevante la loro mancata notificazione personale; con il secondo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per il rinvio meramente adesivo alla sentenza di primo grado in relazione alla questione della doppia presunzione. Il contribuente ha resistito con controricorso; nel corso del giudizio è stato comunicato il suo decesso, avvenuto il 23 ottobre 2019.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ribadito che la motivazione dell’atto tributario può essere resa per relationem richiamando elementi contenuti in atti conosciuti o conoscibili dal destinatario; nel caso di accertamento dei redditi del socio di una società a ristretta base, la mancata notificazione al socio dell’accertamento societario non è da sola decisiva, dovendosi valutare la concreta conoscibilità dell’atto, anche in considerazione del potere del socio di consultare la documentazione sociale ai sensi dell’art. 2261 c.c. La CTR aveva omesso tale verifica. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la motivazione per relationem della sentenza d’appello è ammissibile solo se il giudice espone, almeno sinteticamente, le ragioni della conferma o la corrispondenza delle questioni, in modo da rendere ricostruibile un percorso argomentativo esaustivo e coerente; la CTR si era invece limitata a un rinvio acritico alla decisione di primo grado, senza valutare i motivi d’appello sulla doppia presunzione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che il contribuente destinatario dell’atto impositivo sia a conoscenza o che comunque sia a lui conoscibile, cioè che possa conoscerlo.

    L’obbligo di motivazione dell’atto tributario può essere assolto mediante rinvio ad altri atti o documenti, purché siano conosciuti o concretamente conoscibili dal destinatario.

  • art. 42, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Con particolare riferimento all’ipotesi di società a ristretta base sociale questa Corte ha più volte affermato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, sancito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, come modificato dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società, ancorchè solo a quest’ultima notificato, in quanto, da un lato, l’obbligo di motivazione è assolto anche mediante il riferimento ad elementi di fatto offerti da atti nella conoscibilità del destinatario, e, dall’altro, il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.

    L’avviso relativo ai redditi del socio può motivare per relationem richiamando l’accertamento societario anche se quest’ultimo è stato notificato soltanto alla società, quando l’atto e i relativi documenti siano conoscibili dal socio; la concreta conoscibilità deve essere valutata dal giudice.

  • art. 2261 c.c.

    Con particolare riferimento all’ipotesi di società a ristretta base sociale questa Corte ha più volte affermato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, sancito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, come modificato dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società, ancorchè solo a quest’ultima notificato, in quanto, da un lato, l’obbligo di motivazione è assolto anche mediante il riferimento ad elementi di fatto offerti da atti nella conoscibilità del destinatario, e, dall’altro, il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.

    Il potere del socio di consultare la documentazione sociale può rendere conoscibili l’accertamento presupposto e i suoi documenti giustificativi, rilevando ai fini dell’adeguatezza della motivazione per relationem.

  • art. 36, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

    La motivazione per relationem in appello è legittima se consente di ricostruire le ragioni della decisione rispetto ai motivi d’impugnazione o l’identità delle questioni già esaminate; è insufficiente il rinvio acritico alla sentenza di primo grado.

Massime di principio

  • La motivazione di un atto tributario può essere resa per relationem mediante il richiamo ad atti o documenti conosciuti o conoscibili dal contribuente; la mancata notificazione personale dell’atto presupposto non è, da sola, sufficiente a escludere la conoscibilità.
  • Nell’accertamento dei redditi del socio di una società a ristretta base sociale, il giudice deve valutare in concreto se l’accertamento societario richiamato per relationem fosse conoscibile dal socio, considerando anche il suo potere di consultare la documentazione sociale e i documenti giustificativi.
  • La sentenza d’appello può richiamare per relationem la motivazione di primo grado soltanto se espone, almeno sinteticamente, le ragioni della conferma in rapporto ai motivi d’appello o chiarisce l’identità delle questioni, così da rendere intelligibile un percorso argomentativo esaustivo e coerente; è viziata la decisione che si limiti a un’adesione acritica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi

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