Cassazione Civile, Sentenza n. 13497/2020 del 02/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha impugnato con un unico motivo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 7795/2017, depositata il 19 dicembre 2017, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 24219/30/2015, favorevole al contribuente. La controversia riguardava un avviso di accertamento catastale con cui, ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, era stato modificato d’ufficio il classamento e aumentata la rendita di un’unità immobiliare, nell’ambito della revisione dei parametri della microzona dovuta allo scostamento tra il rapporto valore di mercato/valore catastale della microzona e quello dell’insieme delle microzone comunali. L’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990, sostenendo che l’avviso esponeva i valori rilevanti e il relativo scostamento, era idoneo a consentire la difesa del contribuente e permetteva di verificare in giudizio la correttezza dei parametri applicati.
La decisione
La Corte ha rigettato l’unico motivo e, quindi, il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha confermato che, nella riclassificazione d’ufficio ex art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, il riferimento allo scostamento dei valori della microzona e ai presupposti normativi generali non basta: l’avviso deve indicare gli elementi concreti, riferiti anche alla singola unità e al fabbricato, che hanno inciso sul nuovo classamento, inclusi la qualità urbana e ambientale e le caratteristiche edilizie. Nel caso concreto l’atto non soddisfaceva tale onere; la motivazione non poteva essere integrata in giudizio, né la possibilità per il contribuente di svolgere difese poteva sanarne l’insufficienza. La Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito, secondo cui il miglioramento urbanistico della zona non era un fatto notorio idoneo a supplire alla motivazione e l’atto non esplicitava il ragionamento logico-matematico seguito né la valutazione del valore degli immobili. Le spese di ogni fase e grado sono state interamente compensate, in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza sulle questioni trattate rispetto all’epoca d’introduzione della lite.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso.
La riclassificazione catastale disposta ai sensi di questa norma è adeguatamente motivata solo se, oltre a indicare lo scostamento rilevante e gli atti amministrativi di riferimento, rende conoscibili le circostanze concrete, riferite alla microzona e alla singola unità immobiliare, che hanno determinato il nuovo classamento.
art. 3, L. n. 241/1990
l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.
L’atto amministrativo deve esporre i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche della decisione, in modo da rendere conoscibili le concrete ragioni del classamento.
art. 7, L. n. 212/2000
l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente) che, a sua volta, richiama la L. n. 241 del 1990, art. 3, secondo cui l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.
L’obbligo di motivazione degli atti di classamento deve rispettare la garanzia dello Statuto del contribuente e rendere espliciti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.
art. 8, D.P.R. n. 138/1998
Non può ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitarne gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (qualità urbana ed ambientale della microzona nonchè caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende) e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’ufficio addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto.
I fattori rilevanti per la classe comprendono la qualità urbana e ambientale della microzona e le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità; l’avviso deve esplicitare quali di questi elementi abbiano concretamente determinato il riclassamento.
art. 9, D.P.R. n. 138/1998
che il procedimento di revisione parziale del classamento di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra valori medi della zona considerata e nell’insieme delle mi-crozone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica;
La revisione parziale prevista dall’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, in assenza di una disciplina derogatoria, resta soggetta alle regole della revisione del classamento stabilite dall’art. 9 del D.P.R. n. 138/1998 e non è rimessa alla piena discrezionalità amministrativa.
Massime di principio
- Nella revisione d’ufficio del classamento catastale ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, l’indicazione dello scostamento tra il rapporto valore di mercato/valore catastale della microzona e quello dell’insieme delle microzone comunali, anche accompagnata dal richiamo agli atti amministrativi presupposti, non è da sola sufficiente a motivare il nuovo classamento.
- L’avviso di riclassamento deve indicare le circostanze concrete che hanno inciso sulla rendita della singola unità, considerando i fattori posizionali e quelli edilizi, tra cui qualità urbana e ambientale della microzona e caratteristiche del fabbricato e dell’immobile.
- L’obbligo motivazionale, particolarmente rigoroso nelle riclassificazioni d’ufficio diffuse, deve consentire al contribuente di conoscere ex ante le ragioni specifiche della decisione e delimita i motivi che l’Amministrazione può successivamente sostenere in giudizio; non è consentito integrare in giudizio la motivazione dell’atto.
- La possibilità per il contribuente di svolgere concretamente le proprie difese non sana una motivazione insufficiente: la sufficienza dell’atto va valutata ex ante in base agli elementi che esso enuncia, non ex post in base alle difese svolte.
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