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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13596/2020 del 02/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

I professionisti avevano prestato assistenza, consulenza e attività di redazione in relazione alla domanda di concordato preventivo con riserva e alla successiva proposta di concordato preventivo in continuità della società, poi dichiarata fallita. In sede di verifica del passivo, il loro credito per compensi era stato ammesso in privilegio e, quanto all’IVA, al chirografo, senza prededuzione. Proposta opposizione allo stato passivo, il Tribunale di Macerata, con decreto del 18 settembre 2017, ha ritenuto che la prededuzione fosse esclusa perché i professionisti sarebbero stati consapevoli della mancanza dei fondi necessari al deposito della somma per le spese della procedura, somma non versata dalla società e il cui mancato deposito aveva condotto alla revoca dell’ammissione al concordato. Il tribunale ha inoltre dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale della curatela volta ad accertare l’inadempimento dei professionisti e a contestare l’esistenza o la collocazione dei loro crediti; ha esaminato l’eccezione di inadempimento, pur tardiva, reputandola estranea allo schema dell’art. 1460 c.c. La curatela ha proposto ricorso incidentale. I professionisti hanno censurato, con il primo motivo, il contrasto tra motivazione e dispositivo; con il secondo, il terzo e il quarto, l’esclusione della prededuzione, sostenendo che il tribunale aveva fatto discendere la mancanza della funzionalità delle prestazioni da un successivo inadempimento della società, non imputabile ai professionisti, e senza accertare atti di frode né la loro partecipazione o consapevolezza; con il quinto motivo hanno contestato il mancato riconoscimento dell’IVA in prededuzione. La curatela ha dedotto, tra l’altro, l’erroneità della decisione sulla proponibilità di domande riconvenzionali e impugnazioni incidentali nello stesso giudizio, ha censurato il rigetto dell’eccezione di inadempimento e il diniego della rimessione in termini per il deposito telematico tardivo. Il decreto era stato successivamente corretto dal tribunale, che aveva eliminato dal dispositivo l’ammissione in prededuzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il quinto motivo del ricorso principale: il primo per sopravvenuta carenza di interesse dopo la correzione del dispositivo e perché il contrasto tra motivazione e dispositivo poteva essere corretto con la procedura di correzione dell’errore materiale; il quinto perché privo dei requisiti di specificità richiesti per la censura di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale. Ha chiarito che i compensi del professionista incaricato di predisporre gli atti per la domanda di concordato sono prededucibili, senza che occorra accertare ex post l’utilità concreta della prestazione; la prededuzione può essere esclusa, in caso di revoca per atti di frode, se il professionista ne era consapevole o vi aveva partecipato. Il mancato deposito della somma destinata alle spese della procedura, pur potendo condurre alla revoca dell’ammissione, non equivale di per sé al compimento di atti di frode. Per farne derivare la perdita della prededuzione occorre accertare in modo inequivocabile la partecipazione fraudolenta del professionista, o almeno la sua piena consapevolezza della frode; non bastava, nel caso concreto, il passaggio della memoria processuale secondo cui il debitore, informato delle conseguenze e dopo aver garantito la reperibilità della somma, non si era attivato o non era stato in grado di versarla. La Corte ha cassato il decreto nei limiti indicati e rinviato al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini la prededucibilità applicando tali principi. Quanto al ricorso incidentale della curatela, ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, rigettato il terzo relativo all’impossibilità di proporre domande riconvenzionali o impugnazioni incidentali nel giudizio di opposizione allo stato passivo e dichiarato assorbito il quarto sulla rimessione in termini. Sono rimasti assorbiti i motivi incidentali dei professionisti, coincidenti con quelli già proposti nel ricorso principale. La Corte ha inoltre dichiarato sussistenti, a carico della curatela ricorrente incidentale, i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 2, L. Fall.

    i relativi crediti rientrano tra quelli sorti “in funzione” della procedura e, come tali, vanno soddisfatti in prededuzione ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2, nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, se la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti

    Il credito del professionista per prestazioni strumentali alla predisposizione della domanda di concordato rientra tra i crediti sorti in funzione della procedura e va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento; la prededuzione non dipende dall’utilità concreta verificata ex post.

  • art. 173 L. Fall.

    sul piano oggettivo, come condotte volte ad occultare circostanze idonee a influire sul giudizio dei creditori, con valenza potenzialmente decettiva in pregiudizio del loro “consenso informato”, in quanto inizialmente ignorate e successivamente accertate nella loro sussistenza (o anche solo nella loro completezza e integrale rilevanza) a fronte di una precedente rappresentazione del tutto inadeguata; sul piano soggettivo, come consapevolezza e volontarietà della condotta, senza che sia necessaria la dolosa preordinazione

    Gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca del concordato richiedono condotte oggettivamente idonee a occultare ai creditori circostanze capaci di incidere sul loro consenso informato e, sul piano soggettivo, consapevolezza e volontarietà della condotta, senza necessità di una preordinazione dolosa.

  • art. 163, comma 2, n. 4, L. Fall.

    Pertanto, affinchè il mancato versamento della somma necessaria per le spese di procedura possa essere equiparato al compimento di atti di frode – nei termini sopra indicati – e la conseguente revoca dell’ammissione al concordato possa travolgere anche la prededucibilità del credito del professionista, occorre che sia inequivocabilmente accertata la “partecipatio fraudis” di quest’ultimo all’atto fraudolento del debitore

    Il mancato deposito della somma stabilita per le spese della procedura non costituisce di per sé un atto di frode e non esclude automaticamente la prededuzione del professionista; perché produca tale effetto occorre accertare inequivocabilmente la partecipazione del professionista alla frode del debitore.

  • art. 1460 c.c.

    la questione relativa al corretto adempimento della prestazione ai fini della sussistenza del credito doveva essere oggetto di autonoma impugnazione e non poteva essere trattata all’interno del giudizio di opposizione con cui il creditore aveva contestato la collocazione del credito, che era stato ammesso al rango privilegiato e chirografario, senza riconoscimento della prededuzione, essendosi ormai formato il giudicato endo-fallimentare sulla spettanza del diritto al compenso

    Nel giudizio di opposizione promosso dal creditore per contestare la collocazione del credito non può essere introdotta, mediante eccezione di inadempimento, una contestazione della spettanza stessa del compenso già definita con giudicato endofallimentare; la curatela avrebbe dovuto impugnare autonomamente l’ammissione del credito.

  • art. 99 L. Fall.

    Ciascuno di tali rimedi, peraltro, può essere utilizzato, dal soggetto legittimato, esclusivamente entro il termine di cui alla L. Fall., art. 99, restando concettualmente inconfigurabile un’impugnazione incidentale, tardiva o tempestiva, atteso che, ove il termine sia ancora pendente, non può che essere proposta l’impugnazione a sè spettante, mentre, se sia ormai decorso, si è decaduti dalla possibilità di contestare autonomamente lo stato passivo

    I rimedi contro il decreto di esecutività dello stato passivo devono essere proposti dal soggetto legittimato entro il termine previsto dall’art. 99 L. Fall.; non è configurabile un’impugnazione incidentale, tempestiva o tardiva, in sostituzione dell’impugnazione autonoma.

  • art. 345 c.p.c.

    il giudizio di opposizione allo stato passivo, come ridisegnato dalla riforma del 2007, integra un riesame a cognizione piena del risultato della cognizione sommaria effettuata in sede di verifica, che esclude l’immutazione del thema disputandum e non ammette l’introduzione di domande riconvenzionali della curatela, senza tuttavia comprimerne il diritto di difesa, restando comunque possibile la formulazione di eccezioni non sottoposte all’esame del giudice delegato, anche di natura riconvenzionale, non operando (nonostante la sua natura impugnatoria) la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. in materia di ius novorum

    Nell’opposizione allo stato passivo la curatela non può introdurre domande riconvenzionali, ma può formulare eccezioni, anche riconvenzionali, non sottoposte in precedenza al giudice delegato; non opera la preclusione dello ius novorum prevista dall’art. 345 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    che impongono al ricorrente l’onere di indicare, in ossequio all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), il “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato” (testuale o extratestuale) da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e, soprattutto, la sua “decisività”

    La censura per omesso esame di un fatto decisivo richiede che il ricorrente indichi il fatto storico, il dato da cui risulta, come e quando sia stato discusso tra le parti e perché sia decisivo.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della curatela ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In conseguenza dell’esito del ricorso incidentale, la Corte dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, da parte della curatela, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • I crediti del professionista per attività di assistenza, consulenza e predisposizione degli atti funzionali alla domanda di concordato preventivo sono prededucibili nel successivo fallimento senza che sia necessario dimostrare, con valutazione ex post, l’utilità concreta della prestazione per la massa.
  • La revoca dell’ammissione al concordato dovuta al mancato deposito della somma destinata alle spese della procedura non esclude automaticamente la prededuzione dei compensi del professionista: occorre che il mancato versamento integri un atto di frode e che sia inequivocabilmente accertata la partecipazione del professionista alla frode o la sua piena consapevolezza.
  • La conoscenza da parte del professionista del mancato reperimento o versamento delle somme richieste, e l’avere informato il debitore delle conseguenze dell’omissione, non costituiscono da soli prova inequivocabile della partecipazione a una frode o della consapevolezza di una domanda concordataria fraudolenta o strumentale.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore non può proporre domande riconvenzionali né impugnazioni incidentali contro l’ammissione di un credito: deve avvalersi autonomamente dei rimedi previsti dalla legge fallimentare entro il relativo termine; sono invece ammissibili eccezioni, anche di natura riconvenzionale, non esaminate in sede di verifica.
  • Quando il creditore contesta soltanto la collocazione del credito, la curatela non può utilizzare l’eccezione di inadempimento per rimettere in discussione la spettanza del compenso già ammesso e coperto da giudicato endofallimentare; la contestazione dell’esistenza del credito richiede l’autonoma impugnazione prevista dalla legge fallimentare.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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