Cassazione Civile, Sentenza n. 13515/2020 del 02/07/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Per l’anno d’imposta 2004, l’Agenzia delle Entrate emise nei confronti di una società che commerciava autoveicoli un avviso di accertamento, recuperando costi ritenuti indebitamente dedotti e IVA indebitamente detratta. La contestazione derivava da acquisti fatturati da due società ritenute mere cartiere, attraverso le quali sarebbero stati dissimulati acquisti intracomunitari e successive cessioni di autovetture. La Commissione tributaria provinciale di Chieti accolse il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, confermò la decisione con sentenza depositata il 21 gennaio 2013. La CTR reputò non dimostrata la volontà di evasione valorizzando la quota degli acquisti proveniente dalle società ritenute cartiere, la non rilevante differenza tra i prezzi di vendita e quelli ufficiali di listino e la richiesta di archiviazione del procedimento penale relativo al legale rappresentante. L’Agenzia propose ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 19 e 24 del D.P.R. n. 633/1972, per non avere la CTR considerato la natura di cartiere delle società indicate come fornitrici; (2) omesso esame della questione della buona fede della contribuente, sostenendo che, in presenza di indizi di operazioni soggettivamente inesistenti, occorreva verificare se l’acquirente fosse inconsapevole della frode e avesse adottato la diligenza esigibile, e che l’archiviazione penale non escludeva una condotta colposa; (3) violazione dell’art. 109 del D.P.R. n. 991/1986, in relazione alla deducibilità ai fini delle imposte dirette dei costi relativi a fatture soggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo. In caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve fornire elementi oggettivi e specifici dai quali risulti, oltre all’inesistenza del fornitore, che il cessionario sapeva o avrebbe potuto sapere, con l’ordinaria diligenza rapportata alla sua qualificata posizione professionale, che l’operazione era inserita in un’evasione dell’imposta. Una volta forniti tali indizi, spetta al contribuente dimostrare di non averne avuto consapevolezza e di avere impiegato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo ragionevolezza e proporzionalità e in rapporto alle circostanze concrete. La CTR non aveva indicato quale prova contraria fosse stata fornita dalla società né verificato l’effettiva diligenza tenuta; le generiche considerazioni sulla percentuale degli acquisti dalle società ritenute cartiere e sull’archiviazione del procedimento penale non erano idonee a dimostrarla. Il primo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, artt. 19 e 24
Nel caso in esame, a fronte di indizi forniti dall’amministrazione finanziaria il giudicante avrebbe dovuto indicare la prova contraria fornita dal contribuente, e quindi verificare che questi abbia effettivamente agito in assenza della consapevolezza dell’inesistenza delle operazioni fatturate, e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto.
In relazione alla detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, una volta che l’Amministrazione abbia fornito indizi della consapevolezza, anche potenziale, del cessionario circa l’inserimento dell’operazione in un’evasione, il giudice deve esaminare la prova contraria del contribuente sulla propria inconsapevolezza e sulla diligenza concretamente adottata.
art. 360 c.p.c., n. 5
Il secondo motivo è fondato.
La Corte ha accolto il motivo formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per l’omessa verifica della prova contraria concernente la buona fede e la diligenza della contribuente; il testo non enuncia una distinta interpretazione generale del contenuto della disposizione.
D.P.R. n. 991/1986, art. 109
La norma è richiamata esclusivamente nella formulazione del terzo motivo, rimasto assorbito; la sentenza non ne riporta un passaggio applicativo o interpretativo.
La questione sulla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette relativi a fatture soggettivamente inesistenti non è stata decisa, essendo il terzo motivo assorbito.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione finanziaria contesta fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare, anche per presunzioni, non soltanto l’inesistenza del fornitore, ma anche, con elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva o avrebbe potuto sapere, usando l’ordinaria diligenza adeguata alla sua qualificata posizione professionale, che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta.
- Forniti dall’Amministrazione elementi indiziari idonei a dimostrare la consapevolezza, anche potenziale, del cessionario, spetta a quest’ultimo provare sia l’assenza di tale consapevolezza sia l’adozione della massima diligenza esigibile da un operatore accorto, valutata secondo ragionevolezza e proporzionalità e in rapporto alle circostanze concrete.
- Il giudice che esamina la detrazione IVA contestata per operazioni soggettivamente inesistenti deve dare conto della prova contraria offerta dal contribuente e verificare la diligenza concretamente impiegata; non bastano affermazioni generiche sulla quota degli acquisti proveniente da fornitori ritenuti cartiere o sull’esito di archiviazione del procedimento penale a carico del legale rappresentante.
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