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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13508/2020 del 02/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva ceduto nel 2001 un terreno nel Comune di Monopoli. L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2001, una plusvalenza non dichiarata, ritenendo il terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo lo strumento urbanistico vigente al momento della cessione. Il contribuente aveva contestato l’accertamento; la CTP di Brindisi aveva respinto il ricorso e la CTR della Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenza depositata il 24 febbraio 2012, aveva respinto l’appello. Dopo la morte del contribuente, le sue eredi hanno proposto ricorso per cassazione con otto motivi. Con il primo hanno denunciato la violazione dell’art. 81, comma 1, lett. b), TUIR, e dell’art. 873 c.c., sostenendo che il terreno, in parte agricolo e in parte vincolato a sede stradale, non fosse edificabile, poiché le norme urbanistiche vietavano nuove costruzioni nelle aree vincolate. Con il secondo hanno lamentato motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria o apparente sulla natura edificabile del terreno e sulla plusvalenza. Con il terzo e il quarto hanno contestato, rispettivamente per violazione di legge e vizio motivazionale, la ritenuta sufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento. Con il quinto e il sesto hanno censurato la conclusione secondo cui l’Ufficio non aveva integrato postumamente la motivazione dell’atto, benché avesse richiamato in giudizio anche l’aliquota dell’imposta di registro applicata dal contribuente. Con il settimo e l’ottavo hanno contestato, per violazione di legge e vizio motivazionale, il rilievo attribuito dalla CTR alla tassazione ai fini dell’imposta di registro. L’Agenzia si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza e ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto nel merito: ai fini della tassazione della plusvalenza, la suscettibilità edificatoria rileva anche quando sia limitata e non completamente esclusa; la possibilità di edificare solo in parte è sufficiente, mentre l’incidenza dei vincoli può rilevare sulla misura del corrispettivo, non sull’assoggettabilità della plusvalenza a tassazione. I motivi dal secondo all’ottavo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza, perché le ricorrenti non hanno trascritto il contenuto dell’avviso di accertamento, non lo hanno allegato e non hanno indicato quando e dove fosse stato prodotto nel giudizio di merito. Quanto al settimo e all’ottavo motivo, la Corte ha rilevato anche la carenza d’interesse: le censure riguardavano l’imposta di registro, estranea all’accertamento IRPEF, e il riferimento della CTR all’aliquota di registro aveva valore meramente aggiuntivo, poiché la ragione decisiva era la limitata suscettibilità edificatoria del terreno. Le ricorrenti sono state condannate in solido a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 1, lett. b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ratione temporis

    La giurisprudenza di questa Corte, più volte ribadita nell’ultimo quinquennio, ha avuto modo di affermare che costituisce ormai “principio consolidato quello per cui l’edificabilità di un terreno sussiste anche se la possibilità edificatoria è soltanto limitata, ma non annullata del tutto”, ciò ricavandosi anche dall’art. 67, comma 1, lett. b), già 81, TUIR, “ove si fa riferimento all’utilizzazione edificatoria, ma non alla utilizzazione edificatoria residenziale, sicchè anche la possibilità di edificare solo in parte comporta l’applicazione della disciplina della tassazione delle plusvalenze in caso di cessione di terreni anche solo potenzialmente edificabili”.

    La plusvalenza da cessione è tassabile quando il terreno conserva una possibilità, anche limitata o potenziale, di utilizzazione edificatoria. Il vincolo che riduce tale possibilità non esclude di per sé la tassazione, pur potendo incidere sull’ammontare del corrispettivo.

  • art. 366 c.p.c.

    Questa Corte ha più volte affermato che in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale in ordine al giudizio espresso sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso, ovvero producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando nel ricorso tempo e luogo della relativa produzione nel giudizio di merito.

    Quando si censura in cassazione la valutazione della motivazione di un avviso di accertamento, il ricorrente deve riportare i passaggi rilevanti dell’atto oppure produrlo e indicare nel ricorso tempo e luogo della sua produzione nel giudizio di merito; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Massime di principio

  • Ai fini della tassazione della plusvalenza da cessione di un terreno, la suscettibilità edificatoria sussiste anche se la possibilità di edificare è limitata e non annullata del tutto; non è necessario che l’edificazione consentita sia residenziale o pienamente realizzabile.
  • I vincoli urbanistici che riducono, senza escluderla completamente, la possibilità edificatoria non eliminano l’assoggettabilità a tassazione della plusvalenza; la loro incidenza può invece riflettersi sul corrispettivo ricavabile dalla cessione.
  • Chi impugna in cassazione la decisione sulla congruità della motivazione di un avviso di accertamento deve riportare nel ricorso i passaggi rilevanti dell’avviso oppure produrre l’atto e indicare tempo e luogo della sua produzione nel giudizio di merito; l’omissione comporta l’inammissibilità della censura per difetto di autosufficienza.
  • È priva di interesse la censura che investe un argomento della decisione relativo a un’imposta estranea all’oggetto dell’accertamento, quando tale argomento è meramente aggiuntivo e la decisione si fonda su una distinta ragione sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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