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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13598/2020 del 02/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia riguardava la determinazione dell’indennità per l’espropriazione di terreni appartenenti ai ricorrenti, interessati dall’ampliamento della sede autostradale. La Corte d’appello di Ancona, con ordinanza n. 879/2015, aveva riconosciuto per il comparto B un’indennità di euro 24.288,75, oltre al valore del soprassuolo arboreo, all’indennità di occupazione temporanea e d’urgenza, agli eventuali importi differenziali e agli interessi legali. Aveva escluso la liquidazione per il comparto A, poiché l’opposizione alla stima proposta dalla società espropriante riguardava il solo comparto B e i proprietari non avevano proposto domanda riconvenzionale per il comparto A. Aveva inoltre negato l’esproprio parziale di un bene unitario e l’applicazione dell’art. 33 del D.P.R. n. 327/2001, escludendo una connessione funzionale tra area espropriata e residua; aveva infine considerato l’area espropriata, ricadente nella fascia di rispetto autostradale, legalmente inedificabile. Con il primo motivo i proprietari hanno contestato l’esclusione dell’indennità per il comparto A, deducendo anche l’omessa considerazione delle risultanze peritali e delle stime. Con il secondo motivo hanno denunciato l’omesso esame del frazionamento di un più ampio compendio immobiliare e della riduzione della superficie netta edificabile, sostenendo che l’esproprio aveva diminuito la capacità edificatoria del fondo residuo e che ricorrevano i presupposti dell’esproprio parziale. Con il terzo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 32 e 37 del D.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 26 e 28 del D.P.R. n. 495/1992, sostenendo che la fascia di rispetto comporta un vincolo di distanza e che, comunque, la volumetria sottratta avrebbe dovuto essere considerata nel calcolo del pregiudizio al fondo residuo.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo: la Corte d’appello aveva correttamente coordinato la natura del giudizio di opposizione alla stima con il principio della domanda, poiché i proprietari, dopo l’opposizione dell’espropriante alla stima definitiva relativa al comparto B e dopo l’emissione del decreto di esproprio, non avevano proposto tempestiva opposizione o domanda riconvenzionale relativa al comparto A. Ha accolto, nei limiti precisati, il secondo e il terzo motivo. Ha rilevato che la Corte territoriale non aveva esaminato fatti decisivi, tra cui il frazionamento del 22 gennaio 2013, la situazione del compendio prima del distacco e la riduzione della superficie netta edificabile disposta dal piano particolareggiato comunale in conseguenza degli espropri; inoltre, il richiamo alla CTU non forniva elementi concreti a sostegno dell’asserita mancanza di connessione funzionale e di pregiudizio alla parte residua, sicché la motivazione era apparente. Quanto alle questioni di diritto, ha confermato che la fascia di rispetto autostradale è soggetta a divieto assoluto di edificazione e che il valore della fascia espropriata va determinato come terreno non edificabile; la sua volumetria non può essere computata come edificabile prima dell’esproprio. Ha però distinto l’ipotesi in cui, per effetto dell’espropriazione, la fascia di rispetto avanzi sull’area residua: la perdita del diritto di costruire sulla nuova fascia, pur non autonomamente indennizzabile, può essere considerata, ricorrendone i presupposti dell’esproprio parziale, nel calcolo del deprezzamento dell’area residua e della sua ridotta capacità edificatoria. L’ordinanza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, perché accerti l’eventuale unitarietà funzionale dei beni e l’esistenza e misura del pregiudizio, anche rinnovando la CTU se necessario; alla stessa Corte sono state rimesse le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 327/2001, art. 33

    In base a detta opzione ermeneutica, estensiva nei termini consentiti dalla specificità del caso, il privato potrà ottenere il deprezzamento dell’area residua non ablata commisurato alla reale perdita o diminuzione di capacità edificatoria di essa.

    Quando un’espropriazione parziale incide su un bene unitario e la fascia di rispetto si sposta sull’area residua, l’indennità può comprendere il deprezzamento effettivo di tale area, commisurato alla perdita o diminuzione della capacità edificatoria e delle possibilità di utilizzo.

  • D.P.R. n. 327/2001, art. 32, comma 1

    Il fondamento normativo di suddetta ricostruzione si può rinvenire nell’art. 32, comma 1 citato D.P.R. in tema di indennità, che prescrive di tener conto, nella determinazione del valore del bene, anche dell’espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà, e a detta espropriazione è assimilabile l’ipotesi che si sta scrutinando, in cui il proprietario ha perso il diritto di costruire sulla porzione del fondo corrispondente alla “nuova” fascia di rispetto.

    Nella determinazione dell’indennità rileva anche l’espropriazione di un diritto diverso dalla proprietà; a essa può essere assimilata, ai fini dell’esproprio parziale, la perdita del diritto di costruire sulla porzione residua divenuta nuova fascia di rispetto.

  • D.P.R. n. 327/2001, art. 37, comma 4

    Detto vincolo non ha natura espropriativa, nè è preordinato all’espropriazione, in base a quanto previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 32, comma 1 e art. 37, comma 4, e l’indennità di esproprio relativa alla sola fascia di rispetto ablata deve, pertanto, calcolarsi secondo il valore di mercato di terreno non edificabile.

    Il vincolo legale di inedificabilità della fascia di rispetto non ha natura espropriativa né è preordinato all’esproprio; la fascia ablata va quindi valutata come terreno non edificabile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Ricorre, pertanto, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 sotto entrambi i profili denunciati dai ricorrenti e i Giudici di merito, previo esame dei fatti di cui si è detto, dovranno procedere all’accertamento circa la sussistenza o meno, nella fattispecie concreta, di esproprio parziale ai sensi dell’art. 33 citato, se del caso mediante rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, in particolare verificando se vi fosse o meno una connessione funzionale ed un’unitaria destinazione di tutti i beni già in proprietà dei ricorrenti, nei termini chiariti dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass.n. 20241/2016).

    Il vizio è configurabile quando il giudice omette l’esame di fatti decisivi per accertare l’esproprio parziale e la connessione funzionale tra porzione ablata e residua, oppure fonda la decisione su una motivazione apparente priva di concreti riscontri.

  • D.P.R. n. 327/2001, artt. 27 e 54

    La Corte d’appello si è, dunque, attenuta al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, qualora venga impugnata la stima definitiva e intervenga il decreto di esproprio, alle parti è attribuito il diritto di proporre opposizione nel termine di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 27 e 54 oppure di formulare una tempestiva domanda riconvenzionale, dovendo sempre coordinarsi con il principio della domanda la particolare natura del giudizio di opposizione alla stima, il cui oggetto è la congruità e conformità dell’indennità di espropriazione ai criteri di legge (Cass. n. 11503/2014; Cass. n. 14185/2016; Cass. n. 15414/2019).

    Dopo l’impugnazione della stima definitiva e l’emissione del decreto di esproprio, la parte che intenda ottenere la rideterminazione dell’indennità per un’area non compresa nell’impugnazione deve proporre opposizione nei termini di legge o formulare tempestiva domanda riconvenzionale; il giudizio resta soggetto al principio della domanda.

  • D.P.R. n. 327/2001, art. 21

    In particolare, i ricorrenti avevano accettato la stima definitiva determinata ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21 e dopo l’opposizione a quella stima proposta da Autostrade, nonchè dopo l’emissione del decreto di esproprio, intervenuta nel corso del giudizio, non avevano azionato alcuna richiesta attinente alla stima dell’area del comparto A, chiedendo solo, in subordine, la rideterminazione dell’indennità di espropriazione considerando anche il deprezzamento dell’area residua, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33.

    La disposizione è richiamata per identificare la stima definitiva accettata dai proprietari; la decisione precisa che, per contestare la stima relativa a un’area non inclusa nell’opposizione altrui, occorre una domanda tempestiva, nel rispetto del principio della domanda.

  • D.P.R. n. 495/1992, artt. 26 e 28

    Il vincolo di inedificabilità discende dalla legge, che prevale sulla pianificazione e programmazione urbanistica, è sancito nell’interesse pubblico e non può, perciò, configurarsi come mero “vincolo di distanza” (sulla qualificazione della fascia di rispetto come vincolo di distanza Cons. Stato n. 2076/2010 e Cass. n. 25118/2018).

    La fascia di rispetto stradale o autostradale comporta un divieto legale assoluto di edificazione e non un mero vincolo di distanza; la disciplina urbanistica non può attribuire capacità edificatoria all’area in contrasto con tale vincolo.

  • artt. 156 e 157 c.p.c.

    Nè può valorizzarsi, alla luce delle rilevate carenze motivazionali, la posizione assunta nel giudizio di merito, e rimarcata nell’ordinanza impugnata, dal consulente di parte degli attuali ricorrenti, il quale non aveva formulato osservazioni alla C.T.U. sul tema dell’esproprio parziale, atteso che i rilievi delle parti alla consulenza tecnica di ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene non solo di carattere tecnico giuridico, che possono essere svolte nella comparsa conclusionale, sempre che si tratti di fatti già ritualmente introdotti nel processo (Cass. n. 20829/2018), come incontrovertibilmente è nel caso di specie.

    Salvo che integrino eccezioni di nullità relative al procedimento della CTU, i rilievi delle parti alla consulenza costituiscono argomentazioni difensive e possono essere formulati anche in comparsa conclusionale, se riferiti a fatti già ritualmente introdotti nel processo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione alla stima, la natura del giudizio e l’obiettivo di determinare l’indennità conforme ai criteri di legge non eliminano il principio della domanda: la rideterminazione dell’indennità per aree non comprese nell’impugnazione richiede una tempestiva opposizione o domanda riconvenzionale.
  • Per accertare l’esproprio parziale ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 327/2001 occorre verificare la situazione del bene unitario prima e dopo l’ablazione, la connessione funzionale e l’unitaria destinazione delle porzioni, nonché gli effetti concreti dell’esproprio sulla parte residua; la decisione non può fondarsi su formule di stile o su un richiamo alla CTU privo di specifici riscontri.
  • La fascia di rispetto autostradale è soggetta a un vincolo legale assoluto di inedificabilità, non qualificabile come mero vincolo di distanza. La fascia ablata va valutata come terreno non edificabile e la sua volumetria non può essere computata come capacità edificatoria dell’originario lotto.
  • Se l’espropriazione determina l’avanzamento della fascia di rispetto su una porzione residua che prima era edificabile, la perdita del diritto di costruire su tale porzione, pur non autonomamente indennizzabile, può rilevare nel calcolo dell’indennità per l’esproprio parziale, quando siano accertati il collegamento funzionale e l’effettivo pregiudizio al residuo.
  • Il deprezzamento dell’area residua può essere determinato con il criterio differenziale tra il valore del bene unitario prima dell’esproprio e quello della parte rimasta, oppure quantificando la diminuzione di valore della sola parte residua e sommando il risultato all’indennità per l’area espropriata, purché sia compensato il medesimo pregiudizio complessivo.
  • I rilievi alla CTU che non integrano eccezioni di nullità del procedimento costituiscono argomentazioni difensive e possono essere svolti anche in comparsa conclusionale, purché riguardino fatti già ritualmente introdotti nel processo.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareImpugnazioniProve
RamiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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